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Ordinanza — n. 21343/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible, ruling collective agreements cannot exempt employer from proving transfer reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21343/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Poste Italiane against the Second Instance Court's decision regarding an employee transfer inadmissible. The employer argued that a collective agreement regarding workforce balancing provided sufficient proof for the transfer to Turin, while the employee contested this based on a lack of technical justification. The court rejected this argument, establishing that collective autonomy cannot override the statutory requirement for the employer to independently prove specific technical, organizational, or productive reasons for each individual transfer.

Regesto Legislator

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Art. 2103 c.c.; Art. 41 Cost.: Collective agreements and internal regulations cannot exempt the employer from the statutory duty to prove specific technical, organizational, or productive reasons justifying an individual employee transfer.

Parole chiave

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employee transfer justification collective agreement limits technical reasons burden labor autonomy scope individual transfer legality workforce balancing rules employer proof obligation migrazione professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 2103 c.c.
41 Cost., dell’art. 2103 c.c., dell’Accordo del 14.2.2014 e dell’art.38 c.c.n.l.
Art. 41 Cost.
3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 41 Cost., dell’art.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
L’inammissibilità del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr.
art. 41 Cost
3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 41 Cost., dell’art.
art. 2103 c.c
41 Cost., dell’art. 2103 c.c., dell’Accordo del 14.2.2014 e dell’art.38 c.c.n.l.
art. 2697 c.c
del 2011, anche in relazione all’art. 2697 c.c., per avere la Corte d’appello disconosciuto il diritto del datore di lavoro di disporre il trasferimento, in presenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive ex art.
articolo 2103 c.c
41 Cost., dell’art. 2103 c.c., dell’Accordo del 14.2.2014 e dell’art.38 c.c.n.l.

Giurisprudenza citata

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Cass. 28 gennaio 2016, n. 1597
Cass. 13 marzo 2017, n. 6407
1597; Cass. 13 marzo 2017, n. 6407; Cass.23 aprile 2019, n.
Cass. 23 aprile 2019, n. 11180
Cass. 4 marzo 2014 n. 4989
11180), non potendo l'autonomia collettiva sottrarsi al rispetto di norme inderogabili (in specifico riferimento allo ius variandi: Cass. 4 marzo 2014 n. 4989).
Cass. S.U. n. 4315 del 2020
Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13048-2020 proposto da: POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro MANCINI FEDERICA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE 10, presso lo studio dell'avvocato VIVIANA CALLINI, rappresentata e difesa dall'avvocato RAFFAELE DE GIROLAMO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3375/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/11/2019 R.G.N. 1951/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024 dallaConsigliera CARLA PONTERIO. Oggetto Trasferimento lavoratore R.G.N.13048/2020 Cron. Rep. Ud.26/06/2024 CC Rilevato che:

1. La Corte d’appello di Roma ha accolto l’appello di Federica Mancini e, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato illegittimo il trasferimento presso gli uffici di Torino disposto da Poste Italiane spa il 16 giugno 2015 e ha ordinato l’assegnazione della lavoratrice all’Ufficio Postale di Velletri o ad un ufficio della filiale di Roma.

2. La Corte territoriale ha premesso che, con sentenza n. 4446/2015 pronunciata in separato procedimento, la Corte d’appello di Roma aveva dichiarato esistente un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la Mancini e Poste Italiane spa a far data dal 14 gennaio 2003, per illegittimità del contratto di prestazione di lavoro temporaneo stipulato in pari data con Obiettivo Lavoro, ed aveva condannato Poste alla riammissione in servizio e al pagamento dell’indennità risarcitoria; che la società, con lettera del 16.6.2015, aveva comunicato alla lavoratrice la riammissione in servizio presso la sede di Valmontone e, nel contempo, disposto il suo trasferimento presso il CPD di Torino a far data dal 15 luglio 2015, per impossibilità di impiegarla presso la sede di provenienza a causa della mancanza di posti disponibili.

Ha giudicato illegittimo il provvedimento datoriale di trasferimento sul rilievo che la società non avesse fornito prova delle necessarie ragioni tecniche, organizzative o produttive, non essendo sufficienti a tal fine il tabulato prodotto, recante l’elenco dei posti di addetto al recapito disponibili nelle sedi di Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto, e il report attestante la integrale copertura dei posti di recapito presso l’ufficio di Valmontone, prodotti in relazione all'invocato Accordo Quadro del 14 febbraio 2014.3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Poste Italiane spa, con un unico motivo.

Federica Mancini ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

4. Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Considerato che:

5. Con il motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 41 Cost., dell’art. 2103 c.c., dell’Accordo del 14.2.2014 e dell’art.38 c.c.n.l. del 2011, anche in relazione all’art. 2697 c.c., per avere la Corte d’appello disconosciuto il diritto del datore di lavoro di disporre il trasferimento, in presenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive ex art. 2103 c.c. e art. 38 del CCNL, sulla base di una lettura errata del valore e del contenuto dell'accordo Quadro del 14 febbraio 2014, applicando un orientamento di legittimità maturato su un precedente accordo collettivo, quello del 29 luglio 2004, abrogato proprio dall'accordo del 14 febbraio 2014 e non più applicabile.

La società ricorrente assume che l'accordo del 14 febbraio 2014 rappresenta una modalità, concordata tra l'azienda e le organizzazioni sindacali, per fronteggiare in modo trasparente la grave situazione di squilibrio occupazionale esistente e descritta nell'accordo stesso, e che esso è pertanto idoneo a integrare una ragione tecnica, organizzativa e produttiva in grado di giustificare il trasferimento.

6. Il motivo di ricorso è inammissibile, richiamandosi le ragioni, che questo Collegio condivide appieno, già espresse nella ordinanza di questa S.C. n. 25303 del 2022 (pronunciata nel proc. r.g. n. 7404/2019, oggetto della istanza di riunione svolta nel ricorso) che, nel decidere sul licenziamento intimato alla lavoratrice a seguito della mancata presentazione presso l’ufficio di Torino, ha esaminato, sia pure incidenter tantum, il provvedimento datoriale di trasferimento oggetto del presente giudizio.

7. Il motivo di ricorso, analogamente a quello scrutinato nella citata ordinanza, non confuta, tanto meno in modo specifico, le argomentate affermazioni della Corte di merito secondo cui “il rispetto dell'Accordo non vale ad esonerare la società dalla prova delle ragioni tecniche, produttive e organizzative legittimanti il singolo trasferimento, dovendo essere letta la disciplina ivi posta con quella, di fonte superiore, recata dall'articolo 2103 c.c. e con quella fissata dall'articolo 37 CCNL per la disciplina generale dell'istituto” (sentenza p. 6, quinto cpv.); inoltre, la società non ha dato prova della condizione di eccedentarietà, al momento della riammissione in servizio della Mancini, presso gli uffici ubicati in regioni non comprese nell’allegato n.5 (cioè Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto) e, comunque, pur considerando le sole sedi indicate nell’allegato n. 5, “gli stessi testi (hanno) ammesso che gli elenchi trimestrali inviati alle OO.SS. offrono una rappresentazione statica del dato occupazionale e non rispecchiano la dinamica della copertura degli uffici nemmeno nel breve periodo” (sentenza, p. 7, primo cpv.), risultando “il trasferimento della Mancini […] disposto secondo il risultato generato dal sistema informatico, senza alcun riscontro del numero dei lavoratori inseriti nelle strutture ricomprese nelle regioni diverse da quelle dell’all.

A, delle piante organiche e della realtà effettiva delle strutture risultanti eccedentarie”; dati questi che “avrebbero dovuto invece trovare idoneo riscontro in altri documenti, maggiormente rappresentativi della effettiva realtà aziendale degli uffici dislocati sul territorio, come il LUL delle varie unità produttive o le piante organiche degli uffici, tali da evidenziare le situazioni ‘in divenire’ che, nel breve periodo, avrebbero determinato la scopertura di posti risultati occupati al momento del rilevamento” (sentenza, p. 7, secondo, terzo e quarto cpv.).

8. Le critiche mosse da Poste si concentrano esclusivamente sull’accordo suddetto, illustrato nella sua finalità di “modalità concordata tra azienda ed OO.SS. per fronteggiare in modo trasparente la grave situazione di squilibrio occupazionale esistente e descritta nell’accordo stesso”, fungendo la stessa “accertata situazione di eccedentarietà dell’ufficio di riammissione” da “ragione tecnica-organizzativa-produttiva in grado di giustificare il trasferimento” (v. dal primo al terzo capoverso di p. 23 del ricorso), tale da integrare una piena autosufficienza probatoria, potendo “dette esigenze … dirsi già provate dalla preventiva verifica sulle stesse operata dalle OO.SS.” (così al secondo capoverso di p. 25 del ricorso), senza confrontarsi con la statuizione che sorregge la decisione di appello, sulla mancanza di prova, data la ritenuta insufficienza delle sole previsioni dell’accordo in questione, inficiate nella loro esaustività alla luce delle prove testimoniali raccolte.

9. D’altro canto, questa Corte ha già affermato, in materia di trasferimento di dipendenti postali, che il rispetto di precedenti accordi, analoghi a quello del 14 febbraio 2014, che prevedano specifici criteri per individuare la collocazione dei lavoratori già assunti a termine e riammessi in servizio presso sedi cd. eccedentarie, non valga (per l’esclusiva indicazione in essi delle procedure da seguire nei processi di riequilibrio dell'organico per gestire gli effetti delle riammissioni in servizio del personale già assunto con contratto a tempo determinato) ad esonerare Poste Italiane s.p.a. dalla prova delle ragioni tecniche, produttive ed organizzative legittimanti il singolo trasferimento, ai sensi dell'art. 2103 c.c., nel testo ratione temporis applicabile (Cass.28 gennaio 2016, n. 1597; Cass. 13 marzo 2017, n. 6407; Cass.23 aprile 2019, n. 11180), non potendo l'autonomia collettiva sottrarsi al rispetto di norme inderogabili (in specifico riferimento allo ius variandi: Cass. 4 marzo 2014 n. 4989).

10. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

11. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.

12. L’inammissibilità del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Raffaele De Girolamo, antistatario. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di