Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Campobasso Court of Appeal judgment extinguished. The appellant, a municipality, failed to request a ruling on the appeal within the mandatory 40-day period following the court's proposal for settlement. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment becoming final.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. 30370del 2020 proposto da: COMUNE DI VENAFRO, rappresentato e difeso dagli avv.ti VINCENZO COLALILLO e FABIO D'AGNONE ed elettivamente domiciliato in Roma, via Albalonga 7, presso lo studio dell'avv. CLEMENTINO PALMIERO; ricorrente contro PASQUARIELLO ELENA, rappresentatae difesa da ll’ avv. VINCENZO IACOVINO e dall’avv. VINCENZO FIORINI e d elettivamente domiciliatopresso lo studio di questi in Roma, via Lima 20; controricorrente avverso la SENTENZA n. 48/2020, RG11/2018 emessa dalla CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali , oltre alle spese generali nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 23 l