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Decreto — n. 21335/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 21335/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, a municipality, had filed a challenge against a lower court judgment but remained silent after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal's communication constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction waiver by silence forty day deadline procedural waiver legal costs allocation correzione di errore materiale errore nella commisurazione della pena risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
47 del 14 aprile 2020, RGN 289/2017 emessa dalla CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
47 del 14 aprile 2020, RGN 289/2017 emessa dalla CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. 30359 del 2020 proposto da: COMUNE DI VENAFRO, rappresentato e difeso dagli avv.ti VINCENZO COLALILLO e FABIO D'AGNONE ed elettivamente domiciliato in Roma, via Albalonga 7, presso lo studio dell'avv. CLEMENTINO PALMIERO; ricorrente contro BRUNO ASSUNTA, rappresentata e difesa dall’ avv. VINCENZO IACOVINO e dall’avv. VINCENZO FIORINI ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi in Roma, via Lima 20; controricorrente avverso la SENTENZA n. 47 del 14 aprile 2020, RGN 289/2017 emessa dalla CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00per compensi professionali , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 23