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Ordinanza — n. 21302/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as company agreement interpretation belongs to lower courts, not national collective bargaining agreements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21302/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Ernesto Tarallo's appeal inadmissible against Enel S.P.A., rejecting his claim that local 2003 and 2004 agreements violated his employment rights. The court determined these specific agreements were limited to the Civitavecchia power plants and lacked the status of national collective bargaining contracts. Consequently, the interpretation of these documents remained the exclusive domain of the lower courts, rendering the cassation appeal procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; The Court of Cassation reserves the interpretation of company agreements lacking national collective bargaining status to the court of first instance, excluding such disputes from cassation review.

Parole chiave

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company agreement interpretation local scope limitation cassation inadmissibility national collective bargaining judicial review limits esonero dall'obbligo di lavorare contratti di lavoro licenziamento o risoluzione del contratto

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
CONSIDERATO CHE 1.con unico articolato motivo, il ricorrente denuncia (ex art. 360, n.
d.lgs. n. 40/2006
3, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40/2006 - Cass.
Art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma
art. 2932 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2625/2010
40/2006 - Cass. n. 2625/2010 e successive conformi); 5.conseguentemente, nella parte in cui si invoca il n.
Cass. n. 17201/2020
per accordi sindacali aziendali che non hanno il rango di contratti collettivi nazionali di lavoro, così come prescritto dalla disposizione richiamata, il motiv o risulta inammissibile(cfr., Cass. n. 17201/2020, n.
Cass. n. 9093/2023
Cass. n. 3964/2019
S.U. n. 20181/2019
3964/2019, S.U. n. 20181/2019, n.
Cass. n. 16987/2018
Cass. n. 28319/2017
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 30469-2022 proposto da: TARALLO ERNESTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NICOLA RICCIOTTI 11, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MASOTTA, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro ENEL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA, MONICA GRASSI, che la rappresentano e difendono; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2860/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, del 23/06/2022 R.G.N. 2764/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2024 dal Consigliere Dott.

GUALTIERO MICHELINI. Oggetto Diritto assunzione –Interpretazione accordi aziendali R.G.N. 30469 /202 2 Cron. Rep. Ud.04/06/2024 CC RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Roma ha respinto l'appello di Ernesto Tarallo avverso la sentenza del Tribunale che aveva, a sua volta, respinto le domande contro Enel di accertamento e declaratoria dell'inadempimento agli obblighi assunti con i verbali di accordo del 30.4.2003 e del 27.2.2004, e, per l'effetto, di costituzione ai sensi dell'art. 2932 c.c. di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 19.12.2017, con condanna alla corresponsione delle retribuzioni globali di fatto da tale data, oltre domande subordinate; 2.in estrema sintesi, la Corte di merito ha rilevato, in fatto, che il lavoratore era stato licenziato da Tirreno Power il 19.12.2017 nell'ambito di procedura di mobilità, e assunto dal 4.6.2018 con contratto a tempo indeterminato da ACEA in applicazione di Protocollo di solidarietà occupazionale e politiche attive previsto dal Contratto collettivo del settore elettrico; in diritto, ha osservato che i protocolli di intesa sottoscritti negli anni 2003 e 2004 (ai quali erano collegate le domande del lavoratore) erano stati siglati nel contesto di conversione o riconversione di due centrali nel Comune di Civitavecchia, e non erano applicabili alla vicenda per cui è causa, stanti i diversi presupposti in fatto e in diritto; 3.avverso la sentenza della Corte d’Appello propone ricorso per cassazione il lavoratore, cui resiste con controricorso, illustrato da memoria, la società; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;

CONSIDERATO CHE 1.con unico articolato motivo, il ricorrente denuncia (ex art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione o falsa applicazione degli accordi del 30.4.2003 e del 17.2.2004, e degli artt. 1325, 1326,1362, 1406, 1410 c.c.,112 c.p.c.; deduce che gli accordi sono stati violati da ENEL, in quanto in essi non era previsto alcun limite temporale o termine rispetto all’efficacia degli stessi; 2.il motivo è inammissibile; 3.le doglianze del ricorrente per cassazione riguardano l’interpretazione di accordi tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comune di Civitavecchia ed Enel (accordo del 2003) e anche Tirreno Power (accordo del 2004); a norma dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., il ricorso per cassazione è ammesso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro; gli accordi in esame avevano chiaramente portata locale (riguardando le centrali di Civitavecchia e il personale ivi impiegato); 4.per costante giurisprudenza di questa Corte, è riservata al giudice di merito l’interpretazione degli accordi aziendali, in ragione della loro efficacia limitata (diversa da quella propria degli accordi e contratti collettivi nazionali, oggetto di esegesi diretta da parte della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40/2006 - Cass. n. 2625/2010 e successive conformi); 5.conseguentemente, nella parte in cui si invoca il n. 3 dell'art.360 c.p.c. per accordi sindacali aziendali che non hanno il rango di contratti collettivi nazionali di lavoro, così come prescritto dalla disposizione richiamata, il motiv o risulta inammissibile(cfr., Cass. n. 17201/2020, n. 9093/2023), a maggior ragione in ipotesi, quale quella in esame, di cd. doppia conforme di merito; 6.anche tenendo conto della peculiarità degli accordi in questione, atteso l’intervento di enti pubblici, rimane la non riconducibilità degli stessi alla nozione di contratti o accordi nazionali, e quindi l’inammissibilità del mero dissenso motivazionale in tema di interpretazione di contratto (e quindi anche di atti unilaterali e atti amministrativi), posto che, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (tra le molte, Cass. n. 3964/2019, S.U. n. 20181/2019, n. 16987/2018, n. 28319/2017); 7.il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con regolazione secondo il regime della soccombenza delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo; 8.al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma