Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, a drainage consortium, challenged a lower court ruling against another consortium and a liquidator without engaging with the proposed settlement. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. 14452del 2020 proposto da: CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI MERIDIONALI DEL COSENTINO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE ALFANO, elett. domiciliato al domicilio digitale PEC . -ricorrente - contro LIUZZI FABRIZIO intimato e contro CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI SIBARI E DELLA MEDIA VALLE DEL CRATI, in persona del Commissario liquidatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.UMBERTO GARGIULO, con cui domiciliain Roma, via Fulcieri Paulucci de’ Calboli n. 60, presso lo studio dell’avv.
FABRIZIO ZERBONI -controricorrente- avverso la sentenza n. 1195 del 21 novembre 2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, R.G.N. 910/2016 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi professionali , oltre alle spese generali nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,