Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing the Municipality of Morcone, had previously lost a second-instance judgment against the respondent, Giuseppe Nardone. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn if the appellant does not request a decision within forty days of the proposal's communication, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.R.G. civ. 14874 del 2020 proposto da : COMUNE DI MORCONE inpersona del Sindaco pro tempore, rapp. e difeso dall’avv. ROBERTO PROZZO, con cui elettivamente domicilia in ROMA, alla via dei Podesti n. 4, presso lo studio dell’avv. ANTONIO FORMICONI -ricorrente- contro NARDONE GIUSEPPE, rapp. e difeso dall’avv. LUCA COLETTA, con cui elettivamente domicilia in ROMA, alla via S alaria , n. 292 , presso lo studio dell’avv. ANGIOLETTO CALANDRINI -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 5348del 20 gennaio 2020, RG n. 460/2014 emessa dallaCORTE D'APPELLO NAPOLI Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensiprofessionali, oltre alle spese generali nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 23 lug