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Decreto — n. 21221/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 21221/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Ranieri Anna Maria, had filed a challenge against a lower court judgment regarding a decree issued by the Municipality of Rieti. The court ruled that the silence on the proposed decision constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to request decision forty day period formal renunciation procedural dismissal costs allocation Civil Procedure Code correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
3696del 5 novembre 2019 resa dalla Corte di Appello di ROMA, RGN 34/2015 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
3696del 5 novembre 2019 resa dalla Corte di Appello di ROMA, RGN 34/2015 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. 18531 del 2020 proposto da: RANIERI ANNA MARIA rappresentata e difesa dall’avv. LUCA PIZZOLI, elett. domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte di cassazione -ricorrente- contro COMUNE DI RIETI in persona del Sindaco pro- tempore rappresentato e difeso dall’avv. ROBERTA R ENZI, elett. domiciliat o in Roma presso la Cancelleria della Corte di cassazione; -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 3696del 5 novembre 2019 resa dalla Corte di Appello di ROMA, RGN 34/2015 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00per compensi professionali , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 23 luglio 2024 I