Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Second Instance judgment extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Angelelli, did not act to preserve the right to have the appeal decided, while the respondent, the hospital, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of the notification of the proposal for settlement, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. 3234 del 2024 proposto da: ANGELELLI GIOVANNI MARCO, rappresentato e difeso dell’ a vv. MARCO MACRI’, presso il cui studio elettivamente domicilia in ROMA al Viale delle Milizie n. 34. -ricorrente- contro AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO SANT’ANDREA in persona del Direttore generale pro tempore ra ppresentat o e difes o dall’avv. ALFREDO SAMENGO, presso il cui studio elettivamente domicilia in ROMA, alla via Bruno Buozzi, n. 32. -controricorrente- avverso la sentenza n. 2616 del 2023, RGN 35/2020, emessa dalla Corte di Appello diROMA.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.300,00 per compensi professionali , oltre alle spese generali nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il23