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Ordinanza — n. 21211/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows agent's non-compete penalty defense by correcting misinterpretation of Article 1751bis c.c. regarding payment timing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21211/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Court of Appeal's decision which had dismissed the agents' claim to avoid paying non-compete penalties. The lower court incorrectly ruled that the principal's failure to pay the non-compete fee immediately upon termination automatically justified the agents' breach. The Supreme Court held that Article 1751bis c.c. only requires payment 'at the time of termination,' not necessarily simultaneously, and mandated a proportionality analysis under Article 1460 c.c. before dismissing the penalty claim.

Regesto Legislator

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Art. 1751bis c.c.; Art. 1460 c.c.: The principal's failure to pay the non-compete fee immediately upon termination does not automatically justify the agent's breach; the court must assess the proportionality of the breach and the principal's failure to determine if the refusal to pay was in good faith.

Parole chiave

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non-compete agreement agency contract termination proportionality of breach good faith refusal Article 1751bis c.c. Article 1460 c.c. penalty avoidance mancata attuazione degli accordi illeciti

Disposizioni normative citate

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Art. 1751bis c.c.
In tal modo la Corte d’appello ha violato anzitutto l’art. 1751bis c.c. dando dello stesso una interpretazione errata.15.
Art. 1460 c.c.
1751bis c.c., i giudici di appello hanno violato anche l’art. 1460 c.c., omettendo del tutto il giudizio di proporzionalità in un caso in cui è acclarata la violazione del patto da parte degli agenti in epoca successiva alla cessazione del rapporto.
art. 1751bis c.c
Ha accertato che la società non aveva corrisposto, contestualmente alla cessazione del rapporto e nonostante la richiesta degli agenti in data 4 marzo 2013, l'indennità corrispettiva del patto di non concorrenza, ciò in palese violazione dell'art. 1751bis c.c.
art. 153 c.p
19307 del 2023) e rilevato che la parte si è tempestivamente attivata ed ha provveduto ad un ulteriore deposito con esito positivo, risulta superflua la pronuncia sull'istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.
art. 1455 c.c
art. 1460 c.c
1751bis c.c., i giudici di appello hanno violato anche l’art. 1460 c.c., omettendo del tutto il giudizio di proporzionalità in un caso in cui è acclarata la violazione del patto da parte degli agenti in epoca successiva alla cessazione del rapporto.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11430 del 2006
Cass. n. 11430 del 2006; n.
Cass. n. 22626 del 2016
Cass. n. 14986 del 2021
Cass. n. 36295 del 2023
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25760-2021 proposto da: BLUBAI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONDRAGONE 10, presso lo studio dell'avvocato PAOLA MASTRANGELI, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCO BERTOZZI; -ricorrente principale – contro TOSI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUINTINO SELLA 41, presso lo studio dell'avvocato CAMILLA BOVELACCI, rappresentato e difeso dall'avvocato CRISTINA CHIARINI; -controricorrente - nonché contro CASALBONI GIANLUCA, AMADORI ALEX, MONTI EMANUELE, elettivamente domiciliati in ROMA, CIPRO 47, presso lo studio dell'avvocato MARIO PISELLI, che li rappresenta e difende Oggetto Contratto di agenzia – patto di non concorrenza R.G.N.25760/2021 Cron.

Rep. Ud.12/06/2024 CC unitamente agli avvocati MORENO PESARESI, PAOLO LOMBARDINI; -controricorrenti - ricorrenti incidentali - nonché contro BLUBAI S.R.L.; -ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 326/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 20/04/2021 R.G.N. 491/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dalla ConsiglieraCARLA PONTERIO. Rilevato che:

1. La Corte d’appello di Bologna ha accolto in parte l’appello di Roberto Tosi e l’appello incidentale di Emanuele Monti, Alex Amadori e Gianluca Casalboni e, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto le domande proposte dalla Blubai s.r.l., volte ad ottenere la condanna degli ex agenti al pagamento della penale prevista per la violazione del patto di non concorrenza.

2. La Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha confermato l’accertamento eseguito dal tribunale sulla violazione del patto di non concorrenza da parte degli ex agenti, dopo la cessazione del rapporto (v. sentenza appello, p. 7, terzo e quarto cpv. e p. 8, secondo e terzo cpv.).

3. Ha accertato che la società non aveva corrisposto, contestualmente alla cessazione del rapporto e nonostante la richiesta degli agenti in data 4 marzo 2013, l'indennità corrispettiva del patto di non concorrenza, ciò in palese violazione dell'art. 1751bis c.c. che ne prevede il pagamento “in occasione della cessazione del rapporto di agenzia” e di quanto statuito dagli AEC. del 2009, confermati dal nuovo accordo del 10 marzo 2010, secondo cui il pagamento del corrispettivo deve avvenire “inderogabilmente in un'unica soluzione alla fine del rapporto”. Ha ritenuto, richiamando un precedente analogo della medesima Corte, che l'adempimento della preponente condizionasse l'operatività stessa del patto di non concorrenza e che forse quindi fondata l'eccezione dell’agente, di non essere obbligato al pagamento della penale a causa dell’inadempimento del patto imputabile alla preponente.

4. Avverso tale sentenza la Blubai s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Roberto Tosi ha resistito con controricorso. Emanuele Monti, Alex Amadori e Gianluca Casalboni hanno resistito con separato controricorso ed hanno proposto ricorso incidentale con un unico motivo. La società ha depositato controricorso in replica al ricorso incidentale. Sono state depositate distinte memorie nell’interesse del Tosi e degli altri ex agenti.

5. Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Considerato che: Ricorso principale della Blubai s.r.l.

6. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell'art.1460 c.c. stante l’inapplicabilità della norma alle fattispecie in cui l'eccipiente l'inadimpleti contractus sia debitore di una prestazione “di non fare".

7. Con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per totale assenza di motivazione su un punto nodale della controversia, ossia il perché, l'obbligo di pagamento della indennità corrispettiva del patto di non concorrenza non possa essere "sganciato" dal dovere di non concorrenza.8. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli art. 1460, 1175 e 1375, 1206 c.c., di per sé considerati e in relazione all'art. 1751-bis c.c. e dell'art. 7 dell'Accordo Economico Collettivo 16.02.2009 del settore commercio (e/o dell’Accordo Economico Collettivo 10.03.2010 del settore commercio), per avere la Corte d’appello errato nell’interpretare le citate disposizioni valorizzando l’elemento cronologico anziché i rapporti di proporzionalità e corrispettività tra le prestazioni non adempiute.

9. Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 1362 e ss. c.c., per avere la Corte di merito tratto dalla clausola del contratto di agenzia, che prevedeva la corresponsione di una penale per l’ipotesi di violazione del patto di non concorrenza, la conferma che “l’obbligo di non concorrenza sorge col pagamento in unica soluzione dell’indennità alla cessazione del rapporto”.

10. Preliminarmente si dà atto che i controricorrenti e ricorrenti incidentali, nella memoria depositata, hanno avanzato istanza di rimessione in termini in ordine al deposito del controricorso assumendo che, per problemi tecnici, il loro deposito tempestivo eseguito il 20.12.21 per via telematica non risultava completato (con la cd. terza e quarta PEC) e che, preso atto di ciò, si sono tempestivamente attivati ed hanno eseguito un altro deposito andato a buon fine. Alla luce dei precedenti di questa Corte (Cass. n. 29357 del 2022; n. 19307 del 2023) e rilevato che la parte si è tempestivamente attivata ed ha provveduto ad un ulteriore deposito con esito positivo, risulta superflua la pronuncia sull'istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.

11. I motivi di ricorso da trattare congiuntamente per connessione logica sono fondati e devono trovare accoglimento.

12. Secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, il giudice, ove venga proposta dalla parte l'eccezione "inadimplenti non est adimplendum", deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui, qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve ritenere che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia di buona fede e quindi non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, comma 2, c.c. (v. Cass. n. 11430 del 2006; n. 22626 del 2016; n. n. 14986 del 2021; 36295 del 2023).

13. La Corte d’appello ha omesso tale valutazione di proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti poiché ha considerato l’anteriorità cronologica del mancato pagamento dell’indennità da parte della preponente come di per sé idonea a legittimare la liberazione dell’agente dall’obbligo di non concorrenza e quindi dall’obbligo di pagamento della penale in caso di inadempimento, addirittura considerando l’obbligo della società di pagare l’indennità come contestuale alla cessazione del rapporto e tale adempimento condizione per la operatività stessa del patto di non concorrenza.

14. In tal modo la Corte d’appello ha violato anzitutto l’art. 1751bis c.c. dando dello stesso una interpretazione errata.15. L’interpretazione è errata dal punto di vista letterale atteso che l’art. 1751bis prevede l’obbligo di corrispondere l’indennità “in occasione della cessazione del rapporto”, con una formula ampia che non individua quale scadenza l’esatto momento di cessazione del rapporto.

16. In senso analogo è la disciplina dettata dagli Aec. Essi, quando stabilisco che l’indennità deve essere corrisposta “inderogabilmente in un’unica soluzione alla fine del rapporto” esigono come inderogabile l’unicità della soluzione e non il momento di pagamento come necessariamente coincidente con la cessazione del rapporto.

17. Inoltre, dal punto di vista logico, se si ritenesse, come ha fatto la Corte di merito, che l’obbligo della preponente di pagare l’indennità deve inderogabilmente essere adempiuto al momento di risoluzione del rapporto, si eliminerebbe a priori la possibilità di configurare una violazione del patto di non concorrenza post contrattuale, che dovrebbe esistere già al momento di cessazione del rapporto o realizzarsi istantaneamente in tale momento, il che non è plausibile.

18. Per effetto della errata interpretazione dell’art. 1751bis c.c., i giudici di appello hanno violato anche l’art. 1460 c.c., omettendo del tutto il giudizio di proporzionalità in un caso in cui è acclarata la violazione del patto da parte degli agenti in epoca successiva alla cessazione del rapporto.

19. Le considerazioni svolte conducono all’accoglimento del ricorso principale, risultando assorbito il ricorso incidentale che verte sulla regolazione delle spese processuali nel giudizio di appello. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvi