Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case termination within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory 40-day period. The appellant, Cerratti Leonardo, had not requested a decision on the termination proposal after it was communicated, while the opposing party, the local health authority, sought dismissal of the appeal. The court ruled that under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, silence constitutes a waiver, leading to the extinction of the proceedings and an order for the appellant to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within the prescribed term constitutes a waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. 2388 del 2024 proposto da: CERRATTI LEONARDO, rappresentato e difeso dell’Avv. DELIO GUIDO, elett. domiciliato all’indirizzo digitale PEC -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA LOCALE N.1 DI AVEZZANO – SULMONA - L’AQUILA in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. CONCETTA MARIA PRESTI, elett. domiciliata presso l’indirizzo digitale PEC , -controricorrente- avverso la sentenza n. 324 del 22 giugno 2023, RG n. 550/2022, emessa dalla Corte di Appello di L’Aquila.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.600,00per compensi professionali , oltre alle spese generali nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 23 lugli