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Ordinanza — n. 21116/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to misdirected focus on substantive law rather than procedural error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21116/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellants focused on the substantive lack of authorization and funding rather than the procedural error of the lower court. The lower court had ruled that the right to stabilization was extinguished by the passage into res judicata regarding the lack of resources, a point the appellants failed to properly challenge in their appeal. Consequently, the court held that the appeal was misdirected and absorbed the incidental appeal, ordering the appellants to pay litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; The appeal must specifically target the ratio decidendi adopted by the lower court; failure to do so renders the appeal inadmissible as it is misdirected toward substantive law rather than procedural error.

Parole chiave

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inadmissibility appeal ratio decidendi procedural error passage in res judicata misdirected appeal specificity principle litigation costs domanda d'asilo di rom

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
296 del 2006, nonché di ogni altra norma o principio connesso in materia di stabilizzazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
Art. 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo del ricorso principale si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 519 e ss.
Art. 2, commi 366 e 367, della legge n. 244 del 2007
296 del 2006 e dell’art. 2, commi 366 e 367, della legge n. 244 del 2007, rigettando altresì la domanda svolta in via subordinata per il riconoscimento del diritto alla partecipazione di un’apposita selezione preordinata all’immissione in ruolo.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 2, 11/08/2023, n. 24550
Cass., Sez. 2, 11/08/2023, n. 24550).
Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21607/2019 R.G. proposto da : Capasso Cosimo, Chinni Giuseppe, LambresaMarco, Santangelo Antonio, elettivamente domiciliati in Roma, viaMontevideo n. 21, presso lo studio dell’Avv. Paolo Alfonsi, che li rappresenta e difende unitamente all ’Avv. Ferdinando Della Corte - ricorrent i/intimati - contro Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall ’Avvocatura G enerale del lo S tato , presso i cui uffici in Roma via dei P ortoghesi n. 12 è elettivamente domiciliato - controricorrente/ ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n.65/2019 depositata i l 16/01/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/06/2024 dal Consigliere Ileana Fedele. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Bari ha respinto il gravame proposto da Cosimo Capasso, Giuseppe Chinni, Marco Lambresa, Antonio Sant’Angelo - assunti a tempo determinato dalla Croce Rossa Italiana con mansioni di autisti soccorritori – e confermato la sentenza di p rimo grado che aveva loro negato il diritto alla stabilizzazione del rapporto ai sensi dell’art. 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006 e dell’art. 2, commi 366 e 367, della legge n. 244 del 2007, rigettando altresì la domanda svolta in via subordinata per il riconoscimento del diritto alla partecipazione di un’apposita selezione preordinata all’immissione in ruolo.

2. Per quel che qui rileva, la Corte territoriale, premesso che il giudice di primo grado aveva motivato la decisione per l’assenza di autorizzazione e per la limitatezza delle risorse finanziarie nonché (quand’anche fosse stata autorizzata l’assunzione di uncerto numero di unità da stabilizzare) per la mancata allegazione e prova da parte dei dipendenti del proprio diritto poziore rispetto ad altri aspiranti, disattesa l’eccezione di improcedibilità del ricorso per la sopravvenienza della liquidazione coatta amministrativa della Croce Rossa Italiana dal 1° gennaio 2018, ha ritenuto che delle due rationes decidendiaddotte nella sentenza del Tribunale gli appellanti avessero impugnato solo la seconda, censurando la motivazione riferita alla mancata prova del diritto poziore rispetto agli altri partecipanti, con conseguente passaggio in giudicato della pronuncia sull’insussistenza del diritto per l’ assenza di autorizzazione e di idonee risorse finanziarie.

3. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione Cosimo Capasso, Giuseppe Chinni, Marco Lambresa, Antonio Sant’Angelo affidandosi ad un unico motivo, cui resiste l’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa con controricorso, spiegando a sua volta ricorso incidentale condizionato con unico motivo. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo del ricorso principale si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 519 e ss. della legge n. 296 del 2006, nonché di ogni altra norma o principio connesso in materia di stabilizzazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello erroneamente valutato l’impugnazione proposta, limitandosi ad un esame formale dell’appello, in quanto si intendeva affermare che l’onere probatorio relativo ai requisiti oggettivi (ricomprendenti anche il provvedimento autorizzativo e le risorse finanziarie) non potesse che gravare sul datore di lavoro, mentre ai lavoratori incombeva solo l’onere di provare i requisiti soggettivi.

Pertanto, poiché secondo l’interpretazione espressa dalla giurisprudenza di legittimità, il diritto alla stabilizzazione non può restare condizionato dalla limitazione all’autorizzazione operata dalla Croce Rossa Italiana, andava riconosciuto il pieno diritto dei ricorrenti alla stabilizzazione. 1.1. Il motivo, come pure eccepito dalla difesa erariale, è inammissibile, in quanto è stato incentrato sul vizio di violazione di legge, nel senso di un’errata interpretazione dei requisiti richiesti per la stabilizzazione(mancanza dell’autorizzazione e delle risorse finanziarie), invece dicensurare, nel doveroso rispetto del principio di specificità (vale a dire riportando o almeno richiamando i passaggi del ricorso in appello che avrebbero sostenuto l’erroneità della decisione assunta dalla Corte territoriale)la ratio decidendi adottata in ordine al passaggio in giudicato della sentenza, e quindi sul diverso piano dell’error in procedendo, così da rimuovere la ragione in rito che ha impedito la valutazione nel merito delle censure mosse con l’atto di appello(in tal senso, v.

Cass., Sez. 2, 11/08/2023, n. 24550).

2. L’inammissibilità del ricorso principale determina l’assorbimento del ricorso incidentale, relativo all’eccepita improcedibilità del giudizio per l’intervenuto stato di liquidazione coatta amministrativa dell’Ente, disattesa dalla Corte d’appello, impugnazione espressamente proposta in via condizionata all’accoglimento del ricorso principale.

3. A lla soccombenza dei ricorrenti principali segue la condanna degli stessial pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito.

4. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, de