Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21107/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses civil appeal against Supreme Court order regarding pharmacist director compensation eligibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21107/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the revocation appeal inadmissible, rejecting the claim that the Supreme Court misapplied precedents or facts. The plaintiffs argued the court incorrectly applied rules for non-sanitary directors, but the court found the case facts were accurately described in the lower court's decision. Consequently, the appeal was dismissed as it failed to meet the strict requirements for revocation under civil procedure law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391-bis, 395 n. 4 c.p.c.; The revocation remedy is inadmissible when the alleged error concerns the correct identification of case facts or when the cited precedent is deemed inconclusive rather than legally erroneous.

Parole chiave

Generato dall'IA
revocation appeal civil procedure code pharmacist directors compensation eligibility inadmissible appeal indennità di disoccupazione per dirigenti incapacità lavorativa attestata rendita d'invalidità della previdenza professionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391-bis c.p.c.
Tale considerazione vale di per sé ad escludere la configurabilità nella specie di un’ipotesi di revocazione ex art. 391 - bis e 395, n.
Art. 395 n. 4 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 391 - bis cod. proc. civ
4584, secondo cui è inammissibile il ricorso ex art. 391 - bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 6 - 5, 21/02/2020, n. 4584
Cass., Sez. 1, 22/04/2002, n. 5859
Alla soccombenza dellericorrenti segue la condanna delle stesse al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito (Cass., Sez. 1, 22/04/2002, n. 5859; in senso conforme, Cass.,Sez.
Cass., Sez. 2, 11/09/2018, n. 22014
Cass., Sez. U., 20/02/2020, n. 4315
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. U., 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19085/2023 R.G. proposto da: Tamburrini Maria Rita, Apuzzo Germana, Capasso Monica, elettivamente domiciliatein Roma, via Pisanelli n. 1, presso lo studio dell’ Avv. Biagio Bertoloneche le rappresenta e difende ; -ricorrenti- contro Ministero della salute, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; -controricorrente- avverso l’ordinanza della Corte Suprema di cassazione n. 15138/2023 depositata il30/05/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/06/2024 dal Consigliere Ileana Fedele. FATTI DI CAUSA 1. Germana Apuzzo, Monica Capasso e Maria Rita Tamburrini propongono ricorso per revocazione avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 15138 del 2023 –con cui è stato accolto il ricorso proposto dal Ministero della salute e respinta l’originaria domanda di merito - essenzialmente fondato sul rilievo di aver richiamato precedenti giurisprudenziali (asseritamente) inconferenti rispetto alla fattispecie in esame. Si assume che,per mera svista o errore materiale, non sia stata colta dal Collegio la situazione dedotta e descritta nella sentenza d’appello, così che la Corte avrebbe fatto applicazione di un principio non attinente al caso, richiamando la questione relativa alla disapplicazione dell’indennità di cui all’art. 7 della legge n. 362 del 1999, disposta dall’art. 67, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla legge n. 133 del 2008, questione invero afferente alla posizione di lavoratori privi della qualifica dirigenzialeil cui rapporto è disciplinato dalla contrattazione collettiva del comparto ministeri e da accordi sindacali, diversa da quella che costituiva l’oggetto delle rivendicazioni delle odierne ricorrenti, assunte dal Ministero della salute in qualità di dirigenti farmacisti di seconda fascia.

2. Il Ministero della Salute resiste con controricorso.

3. Le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Dalla lettura dell’ordinanza di cui si chiede la revocazione emerge che la fattispecie in esame è stata correttamente individuata e descritta nei termini riportati nella sentenza d’appello e sintetizzati nel ricorso qui in esame. Infatti, si evidenzia che le odierne ricorrenti erano tutte «dirigenti farmaciste di II fascia del Ministero della Salute non appartenenti al ruolo sanitario» ed avevano avanzato la domanda, accolta in appello, di riconoscimento delle «somme spettanti ai sensi dell’art. 7 l. n. 362/1999 e degli accordi sindacali attuativi»; si rappresenta che la Corte territoriale ha riconosciuto fondata la pretesain base alla richiamata norma, «rubricata con riferimento all’incentivazione sperimentale del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della Sanità» in quanto l’emolumento in questione era «destinato a compensare i compiti di accresciuta complessità controllo, prevenzione e profilassi equella di armonizzare i trattamenti dei dirigenti all’interno del Ministero»; infine, l’unico motivo di ricorso proposto dal Ministero viene descritto in termini di «violazione e falsa applicazione degli artt. 7, l. n. 362/1999, 1 e 6, commi 2 e 3, del contratto 23.12.2004 integrativo del CCNL 5.4.2001 per l’Area 1 della dirigenza sanitaria, 59 del CCNL 21.4.2006, 18, comma 8, d.lgs. n. 502/1992» per lamentare«la non conformità a diritto del pronunciamento della Corte territoriale risultando le istanti inserite quali dirigenti nei ruoli del Ministero provenire dal ruolo sanitario e, come tali, espressamente escluse dal beneficio di cui alla predetta norma, avendo tale personale, sia di primo che di secondo livello già fruito di notevoli progressioni giuridiche ed economiche in base al disposto dell’art. 18, d.lgs. n. 502/1992».

Ne consegue, all’evidenza, che non è ravvisabile la svista o l’erronea ricognizione in fatto predicata a fondamento della richiesta revocazione, atteso che la fattispecie è stata descritta ed individuata in conformità agli atti di causa, siccome anche sintetizzati nel ricorso in esame. Tale considerazione vale di per sé ad escludere la configurabilità nella specie di un’ipotesi di revocazione ex art. 391 - bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., mentre le ulteriori argomentazioni svolte nell’odierno ricorso in ordine alla asserita inconferenza del precedente richiamato a fondamento della pronuncia si collocano al di fuori del perimetro di astratta applicazione del rimedio azionatoper palesarsi come inammissibili censure alla valutazione espressa nel merito della pretesa ( fra molte, Cass . , Sez. 6 - 5, 21/02/2020, n. 4584, secondo cui è inammissibile il ricorso ex art. 391 - bis cod. proc. civ. nell’ipotesi in cui il dedotto errore riguardi norme giuridiche, atteso che la falsa percezione di queste, anche se indotta da errata percezione di interpretazioni fornite da precedenti indirizzi giurisprudenziali, integra gli estremi dell’error iuris, sia nel caso di obliterazione delle norme medesime - riconducibile all ’ ipotesi della falsa applicazione - , sia nel caso di distorsione della loro effettiva portata - riconducibile all’ipotesi della violazione-).

2. Alla soccombenza dellericorrenti segue la condanna delle stesse al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito (Cass., Sez. 1, 22/04/2002, n. 5859; in senso conforme, Cass.,Sez. 2, 11/09/2018, n. 22014).

3. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. U., 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma