Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to contradictory arguments regarding omitted fact examination.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by ASL Caserta inadmissible, ordering the payment of litigation costs. The appellant argued that the lower court failed to examine specific trade union meeting minutes and misinterpreted the collective agreement, yet simultaneously cited these same documents as evidence of the lower court's correct reasoning. The court rejected this contradiction, noting that the lower court had explicitly analyzed the documents and that the appellant's complaint merely described a normal progression of the trial across different judicial levels. Consequently, the appeal was dismissed for failing to meet the strict requirements for a valid cassation ground.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3) c.p.c.; Art. 360, n. 5) c.p.c.: An appeal is inadmissible if the appellant contradicts themselves by citing the same documents to prove both an omission of examination and a correct interpretation, or if they merely complain about a natural development of the trial across different judicial levels.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13480/2023 R.G. proposto da : ASL CASERTA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domicilio digitale presso PEC francocapasso@avvocatinapoli.legalmail.it ed elettivamente domiciliata in CASERTA, VIA LEONETTI N. 27/A, presso lo studio dell’avvocato CAPASSO FRANCO che la rappresenta e difende -ricorrente- contro FRACCASTORO ADOLFO, domicilio digitale presso PEC paolo.galluccio@avvocatismcv.it ed elettivamente domiciliata in AVERSA VIA GIOTTO 87, presso lo studio dell’avvocato GALLUCCIO PAOLO che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1576/2023 depositata il19/04/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2024 dal Consigliere FABRIZIO GANDINI. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 1576/2022, pubblicata in data 19 aprile 2023, la Corte d’appello di Napoli, nella regolare costituzione dell’appellata ASL CASERTA, ha accolto il gravame proposto da ADOLFO FRACCASTOROavverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1352/2020, la quale aveva respinto la domanda con la quale lo stess o ADOLFO FRACCASTORO – dipendente della ASL CASERTA con mansioni di infermiere e rientrante nel personale turnista - aveva chiesto accertarsi il proprio diritto ad usufruire, in relazione al periodo 1° febbraio 2002 - 31 dicembre 2008, del servizio mensa, nella modalità alternativa del buono pasto, anche in occasione dello svolgimento del turno di lavoro dalle ore 20.00 alle ore 8.00.
2. La Corte territoriale, richiamata l’evoluzione della disciplina di legge e pattizia intervenuta nel tempo, ha rilevato che l'espressione "particolare articolazione dell'orario di lavoro", contenuta nell'art.29 CCNL Sanità del 20 settembre 2001 - il quale con tale riferimento individuava i beneficiari del previsto diritto alla mensa – ricollegava il sorgere del diritto non già a non solo alla durata oraria della prestazione, bensì al suo svolgersi cono modalità orarie tali de generare l’esigenza tutelata mediante il riconoscimento del servizio o del buono mensa.
Ha poi osservato che, mentre nella riunione sindacale aziendale del 13 dicembre 1996, il diritto al buono pasto era stato concordemente limitato ai soli lavoratori in servizio nella fascia oraria 12.30/14.30, nel successivo incontro aziendale del 16 dicembre 2008 - cui avevano partecipato tutte le sigle sindacali – il diritto era stato riconosciuto anche in favore del personale in servizio nel turno notturno, ritenendo – anche sulla scorta del precedente di questa Corte n. 5547/2021 – che tale ultimo dato, unitamente alle indicazioni provenienti dalla disciplina di legge, comportassero il diritto dellavoratore al riconoscimento del buono pasto anche in relazione al turno 20.00-8.00, ricorrendo anche in tal caso quella particolare articolazione dell’orario di lavoro che fondava il diritto.
3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli ricorre ora ASL CASERTA. Resiste con controricorso ADOLFO FRACCASTORO.
4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. Il controricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è affidato a tre motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso si deduce, testualmente, “intercorsa prescrizione del diritto invocato”. Il ricorrente “reitera l’eccezione di prescrizione quinquennale del reclamato diritto sollevata nel giudizio di prime cure”, invocando l’applicazione del termine di prescrizione quinquennale alla pretesa azionata dall’odierna controricorrente. 1.2.
Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, nn. 3, 4, 5, c.p.c., la “erronea interpretazione della norma contrattuale e degli accordi sindacali – contrasto con la previsione del CCNL del 2001 art. 29 nonché D. Lgs. 66/2003 art. 8”. Il ricorso richiama il verbale della riunione sindacale aziendale del 13 dicembre 1996, nella quale il diritto al buono pasto era stato concordemente limitato ai soli lavoratori in servizio nella fascia oraria 12.30/14.30, evidenziando che solo nel successivo incontro aziendale del 16 dicembre 2008 il diritto era stato esteso al turno notturno, dandosi atto che ciò costituiva modifica dei precedenti accordi. 1.3.
Con il terzo motivo il ricorso, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., deduce, testualmente, “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione al verbale di riunione tra ASL di Caserta ed i rappresentanti delle O.O.S.S. del 13/12/1996 – esecuzione dell’accordo con effetti ex nunc e non ex tunc - non previsto dalle parti effetto retroattivo del pagamento”.
2. I motivi di ricorso sono tutti inammissibili. 2.1. Quanto alla prima censura, la stessa risulta priva dei minimi requisiti perché possa essere qualificata come vero e proprio motivo di ricorso, in quanto si limita a “reiterare” un’eccezione di prescrizione quinquennale in tesi sollevata nel giudizio di prime cure, senza in alcun modo rispettare i minimi requisiti di specificità di cui all’art. 366 c.p.c. La censura, infatti, neppure si premura di specificare se il profilo inammissibilmente “reiterato” in questa sede sia stato invece oggetto di formale riproposizione in sede di appello in modo chiaro e preciso e tale da manifestare in forma non equivoca la volontà della parte – vittoriosa in prime cure - di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 14086 del 11/06/2010; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24021 del 26/11/2010; Cass. Sez. L, Sentenza n. 19828 del 28/08/2013; Cass. Sez. L, Sentenza n. 24124 del 28/11/2016). 2.2. L’inammissibilità del secondo motivo discende - ancora una volta -dal mancato rispetto di quel principio di specificità che trova diretta enunciazione all’art. 366 c.p.c. e che avrebbe imposto al ricorrente di procedere alla riproduzione almeno dei passaggi principali – nonché alla localizzazione negli atti di causa – di quei verbali di incontro aziendale in data 13 dicembre 1996 e 16 dicembre 2008 di cui il ricorrente medesim o viene contemporaneamente (ed inammissibilmente, attesa l’assoluta contraddittorietà della censura) a dedurre sia l’omesso esame sia l’erronea interpretazione ad opera della Corte partenopea, dovendosi invece evidenziare, da un lato, che la decisione impugnata ha direttamente ed espressamente proceduto all’esame ed interpretazione di tali verbali e, dall’altro lato, che la ricorrente non ha invece formulato una corretta censura di violazione delle regole di interpretazione dei contratti ex artt. 360, n.
3) c.p.c. e 1362 segg. c.c. 2.3. Inammissibile, infine, è il terzo ed ultimo motivo, il quale, richiamandosi all’ipotesi dell’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5), c.p.c., si sostanzia invece esclusivamente nel denunciare il contrasto interpretativo che sarebbe insorto tra la decisione di prime cure e quella della Corte d’appello di Napoli, ponendosi totalmente al di fuori dei criteri di articolazione del motivo di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c. come ripetutamente declinati da questa Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e le successive Cass. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 25216 del 27/11/2014; Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 9253 del 11/04/2017). Ciò di cui la ricorrente viene a dolersi, del resto, non è alcun omesso esame di fatti – men che meno decisivi – ma un mero – e fisiologico – sviluppo del giudizio nei suoi diversi gradi, dovendosi escludere che il mero contrasto tra decisioni assunte in diversi gradi di merito possa assumere rilevanza quale motivo di impugnazione in sede di legittimità.
3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 1.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stes