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Ordinanza — n. 20579/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding dismissal of time-limited labor contract claims due to procedural lapse.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20579/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's dismissal of the plaintiff's claims against the health authority and labor agencies. The plaintiff argued that the appellate court erred in applying the statute of limitations and in failing to properly join the labor agencies as defendants. The court ruled that the lower court correctly identified the plaintiff's failure to act within the statutory time limits for challenging the specific contracts.

Regesto Legislator

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Art. 6 della legge n. 604 del 1966; Art. 32 della legge n. 183 del 2010: The court must declare an appeal inadmissible if the plaintiff failed to file the necessary legal actions within the strict time limits prescribed by law for challenging fixed-term labor contracts.

Parole chiave

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labor contract dismissal statute of limitations time-limited employment procedural inadmissibility labor agency liability fixed term contracts Cassation appeal contratto di appalto generale

Disposizioni normative citate

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Art. 6 della legge n. 604 del 1966
112, 115, 414 e 416 c.p.c., dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966, dell’art.
Art. 32 della legge n. 183 del 2010
604 del 1966, dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010 e dell’art.
Art. 112 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 414 c.p.c.
Art. 416 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
183 del 2010 e dell’art. 2697 c.c. Egli contesta che la corte territoriale abbia ritenuto fondata l’eccezione di decadenza ex artt.
d.lgs. n. 276 del 2003
112, 115, 414 e 416 c.p.c., 20, 21 e 27 d.lgs. n. 276 del 2003, 42 e 43 CCNL del 24 luglio 2008e 2697 c.c.
CCNL del 24 luglio 2008
276 del 2003, 42 e 43 CCNL del 24 luglio 2008e 2697 c.c.
art. 2697 c.c
183 del 2010 e dell’art. 2697 c.c.
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Testo completo

a B ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3157/2019proposto da: Gennarino Bastone, rappresentato e difes o dall’Avv. Lia Gugliotta e domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione; -ricorrente- contro AUSL Bologna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Arianna Cecutta edomiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione; -controricorrente- nonché Gi Group spa; -intimata – nonché Orienta spa -Agenzia per il lavoro; -intimata – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA n. 523 /201 8 , pubblicata il 13 luglio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal Consigliere Dario Cavallari. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Gennarino Bastone ha impugnato il 19 gennaio 2015, davanti al Tribunale di Bologna, i contratti di lavoro somministrato a termine conclusi, nel periodo 4 giugno 2010-31 maggio 2014, prima con l’agenzia interinale Gi Group spa dal 4 giugno 2010 al 30 aprile 2013, poi con Altro Lavoro spa (dal 1° maggio 2013 al 31 ottobre 2013) e, infine, con Orienta spa - Agenzia per il lavoro (dal 1° novembre 2013 al 31 maggio 2014. Egli ha contestato la legittimità dei contratti di lavoro somministrato e dei contratti di somministrazione a essi collegati e ha convenuto in giudizio l’AUSL di Bologna e Orienta spa -Agenzia per il lavoro, chiedendo dichiararsi la nullità o l’annullabilità dei contratti in questione e della loro reiterazione e la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato, con condanna di Orienta spa o, in via subordinata, dell’AUSL Bologna, a pagare le differenze retributive e il risarcimento del danno.

Il Tribunale di Bologna, autorizzata la chiamata in causa di Gi Group spa, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 371/2016, ha accolto la domanda risarcitoria del ricorrente nei confronti della sola AUSL di Bologna. L’AUSL di Bologna ha proposto appello. Si sono costituiti i soli Gennarino Bastone e Gi Group spa. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 523/2018, ha accolto l’appello e dichiarato Gennarino Bastone decaduto dall’impugnazione dei contratti conclusi con Gi Group spa e Altro Lavoro spa, rigettando il suo originario ricorso.

Gennarino Bastone ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. La sola AUSL Bologna si è difesa con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1)Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 414 e 416 c.p.c., dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966, dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010 e dell’art. 2697 c.c. Egli contesta che la corte territoriale abbia ritenuto fondata l’eccezione di decadenza ex artt. 6 della legge n. 604 del 1966 e 32 della legge n. 183 del 2010 sebbene essa fosse stata proposta dall’AUSL di Bologna solo nella comparsa di risposta del giudizio di primo grado e in modo generico, con il richiamo indeterminato agli artt. 6 della legge n. 604 del 1966 e 32 della legge n. 183 del 2010e senza menzionare il fatto generatore della decadenza stessa.

La doglianza è inammissibile. Dalla lettura dello stesso ricorso e della sentenza si evince che l’AUSL di Bologna aveva tempestivamente sollevato nella comparsa di costituzione di primo grado l’eccezione di decadenza di cui artt. 6 della legge n. 604 del 1966 e 32 della legge n. 183 del 2010 “sia ai fini delle domande afferenti al periodo relativo al contratto di somministrazione stipulato tra l’Ausl e GiGroup, si con quelli stipulati tra l’ente e Altro Lavoro srl e Orienta S.p.A.”, ripetendo detta eccezione alle pagine 11 e 21-22. Sostiene il ricorrente che, nella menzionata comparsa , non vi sarebbero riferimenti al fatto generatore di detta decadenza, che sarebbe stato il “decorso del tempo”.

Peraltro, deve ritenersi che la semplice prospettazione di una decadenza implichi un riferimento al decorso di un periodo di tempo, nella specie facilmente desumibile dal contenuto della normativa indicata e dalla durata dei contratti in esame come individuati dallo stesso ricorrente.

2) Con il secondo motivo il ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 414 e 416 c.p.c., 20, 21 e 27 d.lgs. n. 276 del 2003, 42 e 43 CCNL del 24 luglio 2008e 2697 c.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel ritenerlo decaduto dall’impugnazione dei contratti di somministrazione con le agenzie interinali Gi Group spa, Altro Lavoro e Orienta Spa per avere in sostanza rivolto le impugnative e le domande solo nei confronti dell’impresa utilizzatrice, mentre sarebbe stato necessario coinvolgere anche il somministratore.

La doglianza è inammissibile. Infatti, la corte territoriale ha accertato la decadenza in questione, rilevando che il ricorrente aveva proposto, nel rispetto dei termini previsti, l’atto di impugnazione e la successiva azione giudiziaria solo relativamente all’ultimo contratto di lavoro somministrato concluso con Orienta spa(avuto riguardo alla data di cessazione della prestazione lavorativa avvenuta in data 31 maggio 2014), “mentre è decaduto dall’impugnazione e dall’azione in ordine ai precedenti contratti”. Questa è la ratio decidendi della sentenza di appello e la censura in esame non la investe.

Il fatto che la Corte d’appello di Bologna abbia aggiunto che l’atto di impugnazione fosse stato proposto esclusivamente contro l’azienda utilizzatrice e non pure nei confronti delle agenzie coinvolte non ha, quindi,alcuna incidenza sulla decisione.

3) Il ricorso èdichiarato inammissibile. Le spese di lite sono compensate, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., in ragione della complessità dell’accertamento edell’esito differente dei giudizi di merito. Si attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), sedovuto.

P.Q.M.

La Corte, -dichiara inammissibile il ricorso; -compensa le spese di lite; -dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d