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Ordinanza — n. 20566/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20566/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20566/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 18395-2023 proposto da: SCHIAVARELLI ISA, SCHIAVARELLI MARISA, in qualità di eredi di SCARDINO CARMELA, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato OSCAR LOJODICE; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI,ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO; -controricorrente - Oggetto R.G.N.18395/2023 Cron.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20566/2024 — snciv · Corte di Cassazione: CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, le ricorrenti deducono erronea percezione dei fatti, in particolare relativi ad antefatti processuali riportati dall’ordinanza e alla lettura degli atti processuali delle sentenze di merito dei pregressi gradi. Il motivo fa derivare da tale errata percezione conseguenze per sé pregiudizievoli, ovvero: la Corte avrebbe erroneamente ritenuto insussistente il rapporto di lavoro subordinato con il Comune di Conversano, mentre tale circostanza non era emersa nel processo. Il motivo censura l’ordinanza anche laddove ha concluso per l’inammissibilità della censura proposta ai sensi dell’art.115 c.p.c.

Parole chiave

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revisione della rendita d'invalidità incasso dei contributi di mantenimento rimborso dei contributi revoca della rendita deduzione dei contributi di mantenimento restituzione dei sussidi statali
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 18395-2023 proposto da: SCHIAVARELLI ISA, SCHIAVARELLI MARISA, in qualità di eredi di SCARDINO CARMELA, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato OSCAR LOJODICE; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI,ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO; -controricorrente - Oggetto R.G.N.18395/2023 Cron.

Rep. Ud.30/05/2024 CC avverso l'ordinanza n. 6951/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 08/03/2023 R.G.N. 31143/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/05/2024 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. R.G. 18395/23 RILEVATO CHE Con ordinanza n.6951/23 questa Corte dichiarava inammissibile il ricorso presentato da Schiavarelli Marisa e Schiavarelli Isa nella qualità di eredi di Scardino Carmela, avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 2049/19 che aveva respinto la domanda svolta nei confronti dell’Inps avente ad oggetto la regolarizzazione della propria posizione contributiva in relazione a un affermato rapporto di lavoro subordinato intercorso con il Comune di Conversano.

Riteneva questa Corte che, ferma la mancata prova di un rapporto di lavoro subordinato con il Comune di Conversano, i motivi presentassero una mescolanza e sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei; vi era poi un difetto di localizzazione dei documenti invocati in ricorso, poiché in esso non si dava atto che erano stati prodotti in copia e nemmeno se ne segnalava la presenza entro il fascicolo d’ufficio del giudice d’appello; ancora, le censure alla valutazione del materiale istruttorio da parte del giudiced’appello era inammissibili, al di fuori dei limiti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c.

Infine, la disponibilità manifestata dall’Inps ad accettare i contributi eventualmente dovuti non poteva di per sé fondare l’accoglimento della domanda di regolarizzazione contributiva con richiesta di condanna dell’Inps.Avverso l’ordinanza ricorrono per revocazione Schiavarelli Marisa e Schiavarelli Isa nella qualità di eredi di Scardino Carmela, proponendo due motivi, illustrati da memoria. L’Inps resiste con controricorso. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, le ricorrenti deducono erronea percezione dei fatti, in particolare relativi ad antefatti processuali riportati dall’ordinanza e alla lettura degli atti processuali delle sentenze di merito dei pregressi gradi. Il motivo fa derivare da tale errata percezione conseguenze per sé pregiudizievoli, ovvero: la Corte avrebbe erroneamente ritenuto insussistente il rapporto di lavoro subordinato con il Comune di Conversano, mentre tale circostanza non era emersa nel processo. Il motivo censura l’ordinanza anche laddove ha concluso per l’inammissibilità della censura proposta ai sensi dell’art.115 c.p.c.

Si deduce che era stata provata documentalmente la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con il Comune. Il motivo adduce altresì errore di fatto laddove la sentenza aveva escluso che il ricorso localizzasse i documenti su cui si fondava. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce che l’ordinanza avrebbe violato i diritti fondamentali previsti dalla Convenzione EDU, non avendo proceduto ad un esame molto attento e rigoroso di ogni elemento in fatto, e in particolare di vari elementi probatori allegati da cui risultava l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il Comune di Conversano.

Il primo motivo è inammissibile. Va premesso che l’errore ha rilevanza a fini revocatori solo se sia essenziale e decisivo, poiché su di esso poggia la decisione (Cass.4678/22). Esso inoltre deve vertere su un fatto che non abbia costituito punto controverso sul quale sia caduta la decisione. Nel caso di specie difettano entrambi i requisiti. I pretesi errori di fatto dedotti col motivo attengono tutti a punti oggetto della decisione di cui si chiede la revocazione. Quanto al requisito della decisività, esso manca riguardo al dedotto errore sulla affermata insussistenza della localizzazione degli atti: tale errore, quand’anche in ipotesi esistente, è irrilevante poiché la sentenza è basata su un’altra e autonoma ratio di inammissibilità, ovvero la promiscuità dei motivi contenenti plurime censure riconducibili a più delle ipotesi enumerate all’art.360 c.p.c. (v.

Cass.4678/22 circa l’irrilevanza dell’errore ove la sentenza sia basata su un’altra ratio decidendi non attinta da errore). I restanti argomenti del primo motivo deducono non errori di fatto ma presunti errori di giudizio compiuti, e quindi risultano ancora una volta inammissibili. Invero, costituisce errore di giudizio quello che verte sulla cattiva applicazione dell’art.115 c.p.c. fatta dall’ordinanza impugnata; è errore di giudizio quello secondo cui erroneamente sarebbe stato ritenuto non provato il rapporto di lavoro subordinato, quando esso risultava invece dimostrato alla luce delle prove acquisito al processo.

Occorre ricordare che, sebbene nominato come errore di fatto, l’errore nella valutazione degli atti processuali sottoposti al controllo della Corte di cassazione, è errore di giudizio e non di fatto, risolvendosi al più in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali (Cass.5326/23). Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Premesso che non si verte in tema di revocazione ex art.391- quater c.p.c., poiché non è intervenuta alcuna sentenza della Corte EDU che abbia riconosciuto come contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali ovvero ad uno dei suoi Protocolli il contenuto dell’ordinanza qui impugnata, il motivo in realtà si limita a dedurre un errore di giudizio: l’ordinanza avrebbe dovuto aver riguardo ad alcuni elementi istruttori trascurati.

Poiché si è al di fuori dell’errore di fatto, restando la selezione dei mezzi istruttori nell’ambito della valutazione del giudice, non sussistono i presupposti della revocazione. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna le ricorrenti al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di cassazione, che si liquidano in €2500 per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per spese generali, e accessori di legge; dà atto che, attesa l’inammissibilità, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell’art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo in capo al ricorrente di versare un ulterior