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Ordinanza Interlocutoria — n. 20511/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to determine if lack of accounting approval binds only the official or allows unjust enrichment claim against the municipality.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 20511/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court remanded the case to a new public hearing to resolve a critical legal issue regarding the binding nature of professional services rendered without formal accounting approval. The plaintiffs argued that the municipality was liable for unpaid remuneration and unjust enrichment, while the municipality contended that liability should be limited to the specific official who authorized the act. The court decided to remand because the potential for establishing a binding precedent regarding the scope of liability in such administrative contracts necessitated further examination in public session.

Regesto Legislator

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Art. 191 d.lgs. n. 267/2000; Art. 2041 c.c.: When a professional service is rendered to a local entity without a formal accounting approval resolution, the obligation to pay may be enforceable against the entity itself under unjust enrichment, rather than being limited solely to the administrator or official who permitted the performance.

Parole chiave

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unjust enrichment claim local entity liability accounting approval resolution professional services contract binding precedent value public hearing remand administrative remuneration contratti a tempo determinato successivi

Disposizioni normative citate

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Art. 191 d.lgs. n. 267/2000
La presente controversia ha ad oggetto la questione se l’incarico di prestazione professionale che sia stato svolto, in favore di un ente locale, in mancanza di una formale delibera di assunzione di impegno contabile ex art. 191 del d.lgs.
Art. 2041 c.c.
267 del 2000,comporti l’instaurazione del rapporto obbligatorio direttamente ed esclusivamente con l’amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazioneo se resti esperibile nei confronti dell’ente quantomeno l’azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
art. 2041 c.c
267 del 2000,comporti l’instaurazione del rapporto obbligatorio direttamente ed esclusivamente con l’amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazioneo se resti esperibile nei confronti dell’ente quantomeno l’azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
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Testo completo

ula B ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 36600/2019 proposto da: Francesco Monaco e Salvatore Calabretto, rappresentati e difesi dall’Avv. GiuseppinaFalcone e domiciliati in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione; -ricorrenti- contro Anna Maria Monizzi, rappresentata e difesa dall’Avv. Domenico Pitingolo e domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione; -controricorrente- nonché Comune di Crotone, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv.

Teresa Calfa e domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione; -controricorrente- nonché Domenico Vetta Sabino; -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI CATANZARO n. 1099/2019, pubblicata il 30 settembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal Consigliere Dario Cavallari. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Francesco Monaco e Salvatore Calabretta hanno adito il Tribunale di Crotone perché accertasse e dichiarasse l’illegittimità della reiterazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa conclusi con il Comune di Crotone e per fare accertare che il rapporto di co.co.co.relativo al programma PIC Urban 2, formalmente cessato il 31 dicembre 2008, si era protratto fino al 30 giugno 2009, con condanna della P.A. a risarcire il danno e a pagare la somma maturata fra il 31 dicembre 2008 e il 30 giugno 2009.

Si è costituito il Comune di Crotone. Nel procedimento sono stati citati come terzi garanti i dirigenti del Comune di Crotone Domenico Vetta Sabino e Anna Maria Monizzi. Il Tribunale di Crotone, con sentenza n. 35/2018, ha in parte accolto il ricorso, con riferimento alle retribuzioni non corrisposte per il periodo dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009. Il Comune di Crotone ha proposto appello che la Corte d’appello di Catanzaro, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1099/2019, ha accolto. Francesco Monaco e Salvatore Calabretta hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

Il Comune di Crotone e Anna Maria Monizzi si sono difesi con distinti controricorsi. Domenico Vetta Sabino non ha svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente controversia ha ad oggetto la questione se l’incarico di prestazione professionale che sia stato svolto, in favore di un ente locale, in mancanza di una formale delibera di assunzione di impegno contabile ex art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000,comporti l’instaurazione del rapporto obbligatorio direttamente ed esclusivamente con l’amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazioneo se resti esperibile nei confronti dell’ente quantomeno l’azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. Il ricorso assume interesse anche perché concerne dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Per queste ragioni, si ritiene opportuno rimettere la causa in pubblica udienza, atteso il valore potenzialmente nomofilattico della lite.

P.Q.M.

La Corte, -rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udie