Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20432/2024 — snciv Generato dall'IA

INPS wins appeal; voluntary waiver of notice pay cannot extinguish statutory social security contribution obligation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20432/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court dismissed Titan Italia's counter-argument and allowed INPS's appeal, quashing the lower court's decision. The court held that while workers voluntarily waived notice pay, this private agreement could not negate the public law obligation to pay social security contributions on that remuneration. Consequently, the court ruled that the contribution liability matures upon the termination's effectiveness, regardless of the employee's subsequent waiver.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 12 l. 153/1969; Art. 1 d.l. 338/1989; Art. 2118 c.c.: A voluntary waiver by an employee regarding notice pay cannot extinguish the employer's public law obligation to pay corresponding social security contributions, which mature upon the termination's effectiveness.

Parole chiave

Generato dall'IA
social security contributions notice pay waiver public law obligation employee remuneration statutory liability calcolo dell'indennità indennità suppletiva determinazione di contributi provvisori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 12 l. 153/1969
che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 12, l.
Art. 1 d.l. 338/1989
ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 24.4.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);
Art. 2118 c.c.
art. 2118 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 12932 del 2021
Cass. nn. 8015 e 10780 del 2023
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18157-2019proposto da: I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO; -ricorrenti - contro TITAN ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI MONTUSCHI;

Oggetto Contributi, presupposti imponibilità indennità sostitutiva preavviso R.G.N. 18157/2019 Cron. Rep. Ud.24/04/2024 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 1067/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/12/2018 R.G.N. 201/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal Consigliere Dott.LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata 5.12.2018, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da Titan Italia s.p.a. avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS le aveva intimato il pagamento di somme per contributi omessi in danno di n. 61 lavoratori che, all’atto della stipulazione di un verbale di conciliazione, avevano rinunciato al preavviso e alla correlata indennità sostitutiva; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che Titan Italia s.p.a. ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 24.4.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 12, l. n. 153/1969, dell’art. 1, d.l. n. 338/1989 (conv. con l. n. 389/1989), e dell’art. 2118 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto, sulla scorta di precedenti pronunce rese in fattispecie analoghe, che avendo i lavoratori genuinamente rinunciato al preavviso, e alla relativa indennità sostitutiva, non sussistesse alcun obbligo di versare i corrispondenti contributi, trattandosi di emolumento rinunciabile e presupponendo l’obbligazione contributiva che la retribuzione sia stata corrisposta o debba comunque spettare; che sono infondate le preliminari eccezioni di inammissibilità e improcedibilità del ricorso sollevate dalla società controricorrente, non avendo l’INPS richiesto alcun riesame delle circostanze di fatto acclarate dalla Corte territoriale ed essendo stata denunciata una violazione di legge e non già di contratto collettivo nazionale di lavoro; che, nel merito, questa Corte ha da tempo chiarito che sul fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva, che ha natura di obbligazione pubblica nascente ex lege, non può incidere in alcun modo una volontà negoziale che regoli in maniera diversa l’obbligazione retributiva (così, tra le più recenti, Cass. n. 12932 del 2021); che del pari è acquisito, nella giurisprudenza di questa Corte, che l’assoggettamento dell’indennità sostitutiva del preavviso alla contribuzione previdenziale, che consegue alla sua natura retributiva, matura nel momento stesso in cui il licenziamento intimato senza il corrispondente periodo di preavviso acquista efficacia, restando in contrario irrilevante che il lavoratore licenziato rinunci ad essa, non potendo il negozio abdicativo,che proviene dal lavoratore, incidere sul diritto dell’ente previdenziale al pagamento della contribuzione già maturata (così,ancora, Cass. n. 12932 del 2021, cit .); che - come già nei precedenti adesivamente richiamati nella motivazione della sentenza impugnata, entrambi cassati da questa Corte con ordinanze nn. 8015 e 10780 del 2023 -i giudici territoriali non hanno fatto buongoverno degli anzidetti principi di diritto, avendo incentrato la propria decisione soltanto sulla ricostruzione della volontà delle parti e invece pretermesso di accertarese, in relazione al momento in cui fu comunicata dalla società odierna controricorrente la volontà di recedere, ai lavoratori destinatari di essa, che hanno successivamente sottoscritto il verbale di conciliazione,sarebbe o meno spettato il preavviso e/o la relativa indennità sostitutiva di preavviso, a prescindere dal fatto che, in epoca successiva alla comunicazione del licenziamento, essi abbiano pacificamente rinunciato sia all’uno che all’altra; che negli anzidetti termini il ricorso va pertanto accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che