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Ordinanza — n. 20427/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal claiming statute of limitations started when public administration knew of the debt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20427/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by the Ministry of Education and Finance against a lower court decision. The appellants argued that the statute of limitations for recovering undue payments began only when the public administration discovered the debt through a later salary adjustment decree. The court held that in employment relationships, the existence of the payment obligation is determined at the time of payment, not by subsequent administrative verifications. Consequently, the limitation period started immediately upon the payment of amounts that were not originally due.

Regesto Legislator

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Art. 2935, 2946 c.c.; In cases where a defect in the cause for payment arises after the initial performance, the limitation period begins to run from the date of payment, not from the date the public administration discovers the debt through subsequent verification.

Parole chiave

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statute of limitations undue payments public administration employment relationship cause for payment limitation period subsequent verification

Disposizioni normative citate

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Art. 2935 c.c.
Art. 2946 c.c.
Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
2935 e 2946 c.c., in relazione all’art. 360, co.
Art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
2101, sul presupposto dell’assenza di valore provvedimentale nella verifica del dare-avere rispetto a recuperi retributivi di somme non dovute ab origine); al rigetto del motivo non segue pronuncia sulle spese in quanto la lavoratrice è rimasta intimata; non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 3 dicembre 2015, n. 24628
Cass. 2 dicembre 2016 n. 24653
Cass. 2 dicembre 2016 n. 24653; Cass.
Cass. 9 ottobre 2017, n. 23603
Cass. 27 febbraio 2023, n. 5917
si è espressa in materia di rapporti di impiego pubblico privatizzato (Cass. 27 febbraio 2023, n. 5917;
Cass. 14 dicembre 2021, n. 40004
Cass. 14 dicembre 2021, n. 40004) ed analogamente si è orientata la giurisprudenza amministrativa (v.
Consiglio di Stato 23 marzo 2021, n. 2101
Cass. S.U. n. 9938/2014
Cass. n. 1778/2016
9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass.
Cass. n. 28250/2017
1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

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Testo completo

di fatto, come tale irrilevante; il MIUR e il MEF hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; la docente è rimasta intimata; CONSIDERATO CHE 1. l’unico motivo del ricorso per cassazione denuncia la violazione e\o erronea applicazione/interpretazione degli artt. 2935 e 2946 c.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.; con esso si sostiene che il termine iniziale di decorrenza della prescrizione era da riferire al momento in cui la Pubblica Amministrazione aveva avuto conoscenza dell’esistenza del credito erariale e dunque al momento in cui era stato registrato il Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale di rideterminazione del trattamento economico spettante alla lavoratrice; pertanto, riguardando le erogazioni indebite il periodo dal 1.9.1992 al 31.8.2014 e risalendo il predetto Decreto al 18.11.2014, il credito risultava non prescritto nella sua totalità; il motivo è infondato; questa S.C. ha più volte ribadito il principio generale per cui «in tema di termine di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito occorre distinguere i casi (…) di mancanza originaria della causa solvendi, in cui il dies a quo comincia a decorrere dal giorno dell'intervenuta esecuzione della prestazione, dai casi in cui il difetto della causa solvendi sopravvenga al pagamento, in cui il suddetto termine decorre dal giorno in cui l'accertamento dell'indebito è divenuto definitivo» (Cass. 3 dicembre 2015, n. 24628;

Cass. 2 dicembre 2016 n. 24653; Cass. 9 ottobre 2017, n. 23603); nel caso di specie si discute sul dare-avere rispetto ad un rapporto di lavoro, sicché la causa solvendi dipende dall’esistenza originaria o meno dell’obbligo di pagamento in quella misura , profilo rispetto al quale non hanno rilievo atti di mera verifica posti successivamente in essere dal datore di lavoro pubblico; in altre parole, discutendosi qui di somme di cui il MIUR assume il pagamento in misura eccedente rispetto al dovuto in ragione di controlli eseguiti al momento della ricostruzione della carriera, ovverosia di verifica rispetto all’assetto giuridico e retributivo del rapporto esistente tra le parti, la causa solvendi, da questo punto di vista o esisteva o, come accertato dal MIUR, non esisteva ab origine, ma ne consegue, secondo i principi generali sopra richiamati, che è poi già dal momento del pagamento che si è avuto l’indebito, ovverosia l’adempimento rispetto ad un obbligo già a quel tempo inesistente in quella misura ed ha avuto quindi decorrenza la prescrizione; in questo senso, questa S.C. si è espressa in materia di rapporti di impiego pubblico privatizzato (Cass. 27 febbraio 2023, n. 5917;

Cass. 14 dicembre 2021, n. 40004) ed analogamente si è orientata la giurisprudenza amministrativa (v. Consiglio di Stato 23 marzo 2021, n. 2101, sul presupposto dell’assenza di valore provvedimentale nella verifica del dare-avere rispetto a recuperi retributivi di somme non dovute ab origine); al rigetto del motivo non segue pronuncia sulle spese in quanto la lavoratrice è rimasta intimata; non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass.

S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso