Social benefit claim dismissed for lack of essential income data regarding the specific year requested.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed Maria Curcio's appeal against the rejection of her social benefit claim for the year 2013. Although the administrative request for 2012 contained some income details, the court held that the essential financial data regarding the applicant and her spouse for the specific year 2013 was missing. Consequently, the court ruled that the judicial action was inadmissible because the prerequisite administrative request lacked the necessary content for the requested annuality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 comma 6 della legge n. 335 del 1995; Art. 2909 c.c.: A judicial claim for a provisional social benefit is inadmissible if the administrative request lacks the essential income data required for the specific year of the requested benefit.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 27194-2018 proposto da: CURCIO MARIA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO DODARO; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 290/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 10/04/2018 R.G.N. 1513/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal Consigliere Dott.
FABRIZIA GARRI. RILEVATO CHE 1. Maria Curcio convenne in giudizio l’INPS per chiedere il riconoscimento, per l’anno 2013, del diritto all’assegno sociale previsto dall’articolo 3, comma 6, della legge n. 335 Oggetto Assegno sociale R.G.N.27194/2018 Cron. Rep. Ud.29/02/2024 CC del 1995 oltre che l’incremento del medesimo assegno stabilito dall’articolo 38 della Legge n. 448 del 2001 , dal compimento dei 70 anni di età in poi, raggiungendo nell’anno 2013 l’importo mensile di € 631,97 e quello annuo di € 8.213,61.
2. Il Tribunale di Cosenza dichiarò improponibilela domanda e la Corte di appello di Catanzaro rigettò il gravame proposto dalla Curcio evidenziando che la richiesta inoltrata all’INPS nel luglio 2012 non eraqualificabile come atto di impulso del procedimento di liquidazione, ancorché provvisoria, dell’assegno sociale poiché presenta va quel contenuto minimo essenziale, relativamente alla situazione reddituale della Curcio e del coniuge, per l’anno 2013 per il quale la prestazione era chiesta. Conseguentemente ritenne che la mancanza dell’istanza amministrativa si riverberasse sull’azione giudiziaria che perciò era improponibile.
3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Maria Curcio articolando un unico motivo al quale ha resistito l’INPS con tempestivo controricorso. RITENUTO CHE 4. Con il ricorso è denunciata la violazione dell’art. 3 comma 6 della legge n. 335 del 1995, dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 7 della legge 533 del 1973 ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.. 4.1. Ad avviso della ricorrente la domanda amministrativa del 18.7.2012, riferibile all’annualità 2012 della prestazione assistenziale chiesta in giudizio , conteneva elementi sufficienti anche per il 2013 (annualità oggetto del giudizio) .
Sostiene che la Corte territoriale,erroneamente richiamando l’art. 3, comma 6, della legge 335 del 1995(che dispone che l’assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell’anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti), aveva trascurato di considerare che in quella domanda erano stati specificati i redditi del coniuge (pari ad € 13.047,97 per l’anno 2012derivanti da pensione a carico dell’INPS) e sarebbe stato possibile desumere che la richiedente non possedeva redditipropri.
In sostanza era una domanda che conteneva elementi sufficienti in ordine alla “situazione reddituale” della richiedente e del coniuge ed aveva il “contenuto minimo essenziale” necessario ad attivare il procedimento ( dichiarazione dell’interessato circa la sussistenza dei requisiti di legge) salva poi la verifica successiva dei redditi. 4.2. Sotto altro profilodeduce poi la violazione dell’art. 2909 c.c. evidenziando che per le annualità 2009 - 2012 era intervenuta sentenza della stessa Corte di appello , ritualmente prodotta in giudizio , che aveva riconosciuto il diritto all’assegno rigetta ndo proprio l’eccezione di improponibilità del ricorso sollevata dall’INPS anche in quel processo. 4.3.
Infine, ritiene che erroneamente, in violazione dell’art. 7 della legge n. 533 del 1973, era stata ritenuta necessaria la domanda amministrativa ai fini della proponibilità del ricorso giurisdizionale senza tenere conto del fatto che la prestazione assistenziale richiesta scaturisce dalla legge e si configura come diritto soggettivo non assoggettabile a condizioni di esercizio né di procedibilità dell’azione non espressamente previste dalla legge non essendovi alcuna norma che subordini il ricorso giurisdizionale al previo esperimento di quello amministrativo.
5. Il ricorso è infondato. 5.1. Rileva il Collegio che la Corte territoriale ha accertato che la Curcio non aveva presentato domanda per il conseguimento dell’assegno sociale di cui all’art. 3 comma 6 della legge n. 335 del 1995 per l’anno oggetto di valutazione nel presente giudizio ( il 2013) escludendo che la domanda depositata riferita all’annualità del 2012 potesse essere considerata utile anche per l’anno successivo. 5.2. Si tratta di apprezzamento di fatto che non è suscettibile di essere qui rivistoal quale, correttamente, è conseguita la declaratoria di improponibilità della domanda giudiziaria. 5.3.
Vero che ladomanda amministrativa volta a conseguire l'assegno sociale ex art. 3 della legge n. 335 del 1995, erogato in via provvisoria salvo successivo conguaglio, a differenza di quanto previsto dall'art. 26, comma 11, della legge n.153 del 1969 in tema di pensione sociale, non dev e essere corredata dalla certificazione degli uffici finanziari attestante le condizioni di indigenza dell'assistito sicché la successivadomanda giudiziale non p uò essere ritenuta improponibileper la suddetta omessa allegazione (cfr. Cass.18/11/2016 n. 23529 ). Tuttavia , nella specie , la Corte ha escluso in assoluto che la domanda del 2012 presentasse quel contenuto minimo essenziale , relativamente alla situazione reddituale della Curcio e del coniuge per l’anno 2013,per il quale la prestazione è invocata . 5.4.
Quanto alla denunciata violazione del giudicato esterno la censura è inammissibile stante la sua genericità.Perché sia ammissibilmente denunciato per cassazione ex art. 360 c.p.c. la violazione di un giudicato esterno perpetrato dalla sentenza impugnata, occorre che la ricorrente indichi quale affermazione contenuta nella decisione da cassare si ponga in contrasto con la portata della pregressa res iudicata, non potendosi devolvere alla Suprema Corte di riesaminare officiosamente ogni statuizione contenuta nella prima in rapporto ad ogni statuizione contenuta nella seconda.
L'ormai conclamata assimilazione del giudicato agli "elementi normativi" e la conseguente sindacabilità sotto il profilo della violazione di legge della sentenza che con esso contrasti non esonerano il ricorrente per cassazione dall'osservanza di quei canoni di specificità del motivo che si esigono comunque per ogni deduzione di violazione o falsa applicazione della legge, in quanto giudizio sul fatto contemplato dalle norme di diritto positivo applicabili al caso specifico (cfr. Cass. n. 3895 del 2022).
6. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.Quanto alle spese del giudizio queste vanno dichiarate non ripetibili ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c..Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dichiara non ripetibili le spese del giudizio. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo un