Court dismisses worker's overtime claim due to lack of proof and orders restitution of overpaid amounts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the worker's appeal inadmissible while granting the company's incidental appeal. The appellate court had previously ruled that the worker failed to prove overtime work for 2009, despite testimony from a colleague, and thus dismissed the claim. Consequently, the Supreme Court ordered the worker to return the overpaid sums recognized in the second instance, including litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 2 lett. a) c.p.c.; Art. 360, n. 2 lett. b) c.p.c.: The Court of Cassation may declare an appeal inadmissible if the lower court's reasoning is flawed, and may decide on the merits by ordering the return of amounts unjustly paid when the factual basis for the award was not substantiated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31545-2020 proposto da: SIDOTI ABATE ALESSANDRA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRO ANTICHI; -ricorrente - contro GRUPPO UNA S.P.A. già ATAHOTELS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO SERRA 21, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE ALBERTO RASI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO MICHELE DE BELLIS, BARBARA PASSARINI; -controricorrente – e sul RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G. proposto da:
Oggetto LAVORO PRIVATO R.G.N.31545/2020 Cron. Rep. Ud.22/05/2024 CC GRUPPO UNA S.P.A. già ATAHOTELS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO SERRA 21, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE ALBERTO RASI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO MICHELE DE BELLIS, BARBARA PASSARINI; -ricorrente successivo – contro SIDOTI ABATE ALESSANDRA; - intimata - avverso la sentenza n. 251/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 11/06/2020 R.G.N. 433/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/05/2024 dal Consigliere Dott.
ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Grosseto ed accogliendo l’appello della società in punto di prescrizione dei crediti (con riguardo all’anno 2009), ha condannato Gruppo Una s.p.a. al pagamento dei compensi maturati da Alessandra Sidoti Abate a titolo di lavoro straordinario per gli anni 2010-2013.
2. Avverso tale sentenza la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La società ha, altresì, proposto ricorso affidato a due motivi.
3. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. CONSIDERATO CHE 1. Va, preliminarmente, ricordato il consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte secondo cui il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo (Cass. SU 20 ottobre 2017, n. 24876; Cass. 17 febbraio 2004, n. 3004; Cass. 13 dicembre 2011, n. 26723; Cass. 4 dicembre 2014, n. 25662). Nella specie deve, pertanto, essere considerato principale il ricorso della lavoratrice, perché notificato prima del ricorso della società, che va quindi considerato incidentale.
2. Con il primo motivo del ricorso principale la lavoratrice denunzia violazione degli artt. 2697 cod.civ., 115, 421, 437 cod.proc.civ. in relazione alla mancata ammissione delle prove testimoniali decisive chieste in primo grado in ordine allo svolgimentodi prestazioni di lavoro eccedenti l’orario ordinario anche nell’anno 2009.
3. Con il secondo motivo del ricorso principale si denunzia violazione dell’art. 2938 cod.civ. avendo, la Corte territoriale, accolto una eccezione (di prescrizione) che la società non aveva proposto e pur dando atto che mancava la formulazione di un’eccezione in senso formale nella memoria difensiva di primo grado.
4. Con il primo motivo del ricorso incidentale proposto dalla società si denunzia violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. (ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod.proc.civ.) per omessa condanna della lavoratrice alla restituzione delle somme pagate, a titolo di straordinario per l’anno 2009, in esecuzione della sentenza di primo grado.
5. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si denunzia violazione degli artt. 112 e 91 cod.proc.civ. (ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod.proc.civ.) per l’omessa condanna della lavoratrice alla restituzione del minor importo delle spese legali liquidate in grado di appello (e pagate dalla società) rispetto a quelle liquidate con la sentenza di primo grado.
6. Il primo motivo di ricorso principale è inammissibile. 6.1 La ricorrente non ha illustrato il profilo di decisività della prova testimoniale nonostante questa Corte abbia ripetutamente affermato che il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" risulti priva di fondamento (da ultimo, Cass. n. 16214 del 2019;
Cass. n. 5654 del 2017); nel caso di specie, la Corte di appello ha ritenuto non raggiunta la prova della prestazione eccedente l’orario ordinario per l’anno 2009 a fronte della deposizione di una testimone ritenuta particolarmente decisiva trattandosi di “collega di lavoro della appellata (per un periodo avevano le rispettive scrivanie una di fronte all’altra)”, della “documentazione attestante le presenze in servizio” e della sentenza passata in giudicato concernente la collega di lavoro; conseguentemente, la mancata ammissione della ulteriore prova testimoniale dedotta dalla lavoratrice non riveste carattere di decisività.
7. Il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile, in quanto – come rilevato dalla Corte territoriale – l’eccezione di prescrizione (concernente i crediti vantati prima dell’11.7.2009) non ha, di fatto, assunto alcuna rilevanza a fronte della mancata prova dello svolgimento di lavoro straordinario nell’anno 2009 e dell’assenza di domanda di pagamento di differenze retributive per periodi precedenti l’anno 2009.
8. Il ricorso incidentale è fondato. 8.1. La Corte territoriale ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado sia in ordine ai compensi richiesti per lavoro straordinario dell’anno 2009 (non ritenuti provati) sia con riguardo alle spese di lite; risulta, peraltro, omessa qualsiasi decisione sulle domande di condanna alla restituzione delle somme che si assume già corrisposte dalla società per i titoli innanzi indicati e, pertanto, la sentenza impugnata va cassata sul punto.
9. Il ricorso incidentale va, pertanto, accolto e dichiarato inammissibile il ricorso principale; la sentenza va cassata e, decidendo nel merito, il Collegio condanna la lavoratrice a restituire la differenza tra l’importo corrisposto dalla società in esecuzione della sentenza di primo grado, anche a titolo di spese di lite, e quanto riconosciuto in sede di appello, oltre interessi dalla data del pagamento. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità comein dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale, dichiara inammissibile il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la lavoratrice a restituire la differenza tra l’importo corrisposto dalla società in esecuzione della sentenza di primo grado, anche a titolo di spese di lite, e quanto riconosciuto in sede di appello, oltre interessi dalla data del pagamento. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di legittimità, a favore della controricorrente, liquidate in euro 2.000,00 per compensi professionali e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a