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Ordinanza — n. 20352/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on journalist pension contributions, upholding lower court's finding of independent contractor status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20352/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court rejected the INPGI's appeal against a second-instance judgment that denied pension contributions to six journalists working for RAI. The lower courts found these individuals were independent contractors rather than employees based on their irregular working hours, lack of fixed location, and compensation structure. The Court affirmed this decision, ruling that the evidence did not prove a subordinate relationship or the specific journalistic nature of their services required for INPGI coverage.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; In matters of journalistic employment, failure to register in the official roll renders the labor contract void, yet the work performed retains legal effect for economic and pension rights; however, mandatory insurance with INPGI requires both journalistic activity and official registration.

Parole chiave

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journalistic employment independent contractor status pension contributions subordinate relationship INPGI registration labor contract nullity evidence evaluation attività sottoposta a contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.
388/00, in relazione all’art. 360, primo comma n.
Art. 2126 c.c.
Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002
Spese compensate Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente principale e incidentale, dell’ulteriore importo
art. 2697 c.c
115-116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., con riferimento alla ritenuta sussistenza della subordinazione per le cinque posizioni oggetto di recupero contributivo, relative ai sigg.ri Domenico Tartaglia, Patrizia Scermino, Michele Gambino, Alfonso Signorini e Graziella Mengozzi, in relazione all’art.
art. 2126 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 7031/23
Cass. n. 1256/16
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso35223-2018 proposto da: I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato BRUNO DEL VECCHIO, che lo rappresenta e difende; -ricorrente principale - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, (GESTIONE EX ENPALS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO;

Oggetto R.G.N.35223/2018 Cron. Rep. Ud.30/05/2024 CC -resistente con mandato - nonché contro RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25 B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI, MAURIZIO SANTORI, che la rappresentano e difendono; - controricorrente – ricorrente incidentale - nonché contro I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA"; -ricorrente principale – controricorrente incidentale - nonché contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (GESTIONE EX ENPALS); -resistente con mandato all’incidentale - avverso la sentenza n. 1553/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/06/2018 R.G.N. 8114/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/05/2024 dal Consigliere Dott.

LUCA SOLAINI. R.G. 35223/18 Rilevato che: Con sentenza del giorno 6.6.2018 n. 1553, la Corte d’appello di Roma accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola” (in seguito, per brevità INPGI) avverso la sentenza del tribunale di Roma che aveva accolto l’opposizione proposta dalla Rai spa avverso il decreto ingiuntivo emesso dal medesimo tribunale, con cui era stato intimato all’opponente di pagare in favore dell’Inpgi la complessiva somma di € 165.209,00, a titolo di contributi previdenziali non versati e relative sanzioni civili.Il tribunale ha ritenuto che, a prescindere dalla natura giornalistica dell’attività svolta per conto della Rai spa, doveva escludersi, alla stregua degli elementi probatori acquisiti, la natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi tra la società opponente e i sei collaboratori dei cui contributi è controversia, tutti giornalisti professionisti ad eccezione di uno che era pubblicista, mentre, invece, gli Ispettori dell’Inpgi avevano inquadrato tali collaboratori come redattori, atteso che, secondo il tribunale, i predetti non svolgevano una prestazione quotidiana, partecipavano saltuariamente alle riunioni di redazione, non avevano un orario di lavoro da rispettare, non disponevano di una postazione fissa in azienda, erano per lo più compensati a puntata e non ricevevano direttive.

La Corte d’appello, da parte sua, ha accolto (parzialmente) il gravame dell’Inpgi, ad eccezione della posizione contributiva di uno dei predetti collaboratori, Giovannini Fabio pubblicista, perché l’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti non è idonea alla costituzione di un regolare rapporto di lavoro di praticantato giornalistico, finalizzato alla iscrizione nell’elenco dei giornalisti professionisti e, pertanto, non può sopperire alla mancanza di una regolare iscrizione nel registro dei praticanti di cui all’art. 33 della legge n. 69 del 1963.

Ne conseguiva che l’attività di praticantato giornalistico o di giornalista professionista espletata di fatto da un soggetto non iscritto nell’elenco dei professionisti (come nella specie) è sanzionata con la nullitàdel contratto (né, alcun rilievo potevano avere le previsioni del contratto collettivo, secondo cui anche i pubblicisti possono prestare attività di lavoro subordinato in via esclusiva, con equiparazione ai redattori). In riferimento alle restanti posizione contributive, la Corte d’appello ha ritenuto la natura subordinata del rapporto di lavoro dei giornalisti della cui posizione contributiva è controversia, alla luce del peculiare carattere attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa, accogliendo, conseguenzialmente, la pretesa contributiva dell’ente previdenziale, introdotta all’origine con la richiesta monitoria.

Avverso la sentenza della Corte di appello, l’Inpgi ricorre per cassazione sulla base di un motivo, mentre la Rai – Radiotelevisione italiana spa – resiste con controricorso e ricorso incidentale sulla base di tre motivi. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il motivo di ricorso principale, l’Inpgi deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 76 della legge n. 388/00, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 c.p.c., perché ai sensi della norma di cui in rubrica, erroneamente, la Corte territoriale non avevo ritenuto che l’obbligo contributivo andasse esteso anche nei confronti di Giovannini Fabio, giornalista pubblicista.

Con il primo motivo di ricorso incidentale, la Rai deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2094, 2222 e ss. c.c., dell’art. 409 primo comma n. 3 c.p.c., dell’art. 1 del CNLG, della legge n. 69/63, degli artt. 115-116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., con riferimento alla ritenuta sussistenza della subordinazione per le cinque posizioni oggetto di recupero contributivo, relative ai sigg.ri Domenico Tartaglia, Patrizia Scermino, Michele Gambino, Alfonso Signorini e Graziella Mengozzi, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto la natura subordinata delle posizione lavorative oggetto di censura, con ciò travisando il contenuto dei contratti volto ad affermare una prestazione lavorativa di natura autonoma sottoscritti con i collaboratori oggetto di recupero contributivo, alla luce del contenuto effettivo delle dichiarazioni rese dai testi escussi.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale, la Rai deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 1 del CNLG, della legge n. 69/63, degli artt. 2094 e 2222 e ss. c.c., degli artt.115-116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto sussistente un rapporto di lavoro giornalistico e subordinato per le posizioni dei sigg.ri Domenico Tartaglia, Patrizia Scermino, Michele Gambino, Alfonso Signorini e Graziella Mengozzi, mentre dalle prove testimoniali non emergevano in alcun modo gli indici rivelatori della subordinazione.

Con il terzo motivo di ricorso incidentale, la Rai deduce il vizio di omesso, insufficiente e contraddittorio esame delle dichiarazioni rese dai collaboratori con riferimento al contenuto dei rispettivi contratti di collaborazione, in ordine alla natura giornalistica delle prestazioni lavorative rese, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. Il motivo di ricorso principale è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte,”In tema di rapporto di lavoro giornalistico, la mancata iscrizione all'albo dei praticanti comporta la nullità del contratto di lavoro per violazione di legge, che non è sanabile con la successiva retrodatazione dell'iscrizione; tuttavia, poiché detta nullità non deriva da illiceità dell'oggetto e della causa, l'attività svolta conserva giuridica rilevanza ed efficacia ai sensi dell'art. 2126 c.c., sicché, per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, il lavoratore ha diritto al trattamento economico e previdenziale, senza che sorga, però, anche lo specifico obbligo dell'assicurazione presso l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (I.N.P.G.I.), in quanto presupposto dello stesso non è solo la natura giornalistica dell'attività svolta, ma anche l'iscrizione all'Albo” (Cass. n. 7031/23, 1256/16).

Nel caso di specie, la Corte d’appello ha accertato che la prova testimoniale espletata non aveva, in ogni caso, dimostrato né il vincolo di subordinazione, né la natura giornalistica della prestazione lavorativa, avendo i testimoni escussi riferito circostanze compatibili con la natura autonoma delle prestazioni rese dal Giovannini (lo stesso si occupava dell’impostazione della trasmissione “I fatti vostri”, senza realizzare né interviste né servizi), mentre l’Inpgi con il motivo di censura chiede, in buona sostanza, un nuovo accertamento delle prove raccolte, in senso conforme alle proprie aspettative.

I tre motivi di ricorso incidentale, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono inammissibili; infatti, mirano a una rivisitazione della valutazione delle deposizioni testimoniali ea una riqualificazione del testo contrattuale relativo ai rapporti lavorativiin oggetto, che è questione di competenza esclusiva del giudice del merito, incensurabile in cassazione, se non nei limiti dell’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.; inoltre, nella specie, non sussiste nessun omesso esame di fatti decisivi, in quanto le risultanze istruttorie sono state prese in esame dalla Corte territoriale, che le ha compiutamente valutate, anche se in senso difforme rispetto alle aspettative della Rai spa.

Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite.Sussistono i presupposti per il versamento, da parte sia del ricorrente principale che del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONERigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Spese compensate Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente principale e incidentale, dell’ulteriore importo