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Ordinanza — n. 20243/2024 — snciv Generato dall'IA

Court partially allows appeal against public sector job classification, ruling postal transfer requires specific grade comparison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20243/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially allowed the appeal against the lower court's decision regarding Rosa Cavalluzzi's public sector job classification. The appellant argued that her transfer from the postal service to the State Attorney's Office should follow specific statutory rules for grade equivalence, while the lower court had applied a different comparison method. The court found the lower court erred by ignoring established precedent requiring a direct comparison between the specific postal grade and the corresponding ministerial grade at the time of transfer.

Regesto Legislator

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Art. 53 comma 10 della L. 449/1997; Cass. n. 11549/2021: In cases of employee transfer from the postal administration to other public bodies, judicial review of job classification must compare the specific postal grade with the corresponding economic position in the new administration at the moment of transfer, rather than using general mobility tables.

Parole chiave

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public sector job classification postal administration transfer grade equivalence comparison State Attorney's Office statutory mobility rules classificazione del posto posizioni amministrative del funzionario classe di stipendio

Disposizioni normative citate

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Art. 53 comma 10 della L. 449/1997
Art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
al principio di diritto enunciato, condiviso dal Collegio, va datacontinuità, perché fondato su un percorso argomentativo, da intendersi qui richiamato ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., che prende le mosse da Cass.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002
non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
al principio di diritto enunciato, condiviso dal Collegio, va datacontinuità, perché fondato su un percorso argomentativo, da intendersi qui richiamato ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., che prende le mosse da Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11549/2021
comparto Ministeri» ( Cass. n. 11549/2021 che richiama Cass.n.
Cass. n. 3/2017
Cass. n. 34960/2022
anche Cass. n. 34960/2022, che, sulla base del medesimo percorso argomentativo, ha ritenuto equivalente alla V qualifica funzionale dell’ex Amministrazione postale la posizione economica B3 del comparto Ministeri); 4.1.
Cass. S.U. n. 503/2011
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 6263-2019 proposto da: CAVALLUZZI ROSA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell'avvocato ELEONORA IMBRIALE, rappresentata e difesa dall'avvocato AUGUSTO LEOPOLDO MIGLIETTA; -ricorrente - contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia ope legisin ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 571/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 21/03/2018 R.G.N. 1691/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024 dal Consigliere Dott.

ANNALISA DI Oggetto Impiego pubblico Mobilità da Poste Italiane a Avvocatura dello Stato Inquadramento R.G.N.6263/2019 Cron. Rep. Ud.23/05/2024 CC PAOLANTONIO. RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Bari ha accolto l’appello della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva condannato l’Avvocatura Generale dello Stato ad inquadrare Rosa Cavalluzzi nell’area funzionale B, posizione B2, con decorrenza dal 1° gennaio 2002 ed a corrispondere alla ricorrente le conseguenti differenze retributive;

2. la Corte territoriale ha premesso in punto di fatto che la Cavalluzzi, dipendente della Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni con profilo di coadiutore ed inquadramento nella 4ª qualifica funzionale, all’esito della privatizzazione dell’ente Poste era stata inquadrata nell’area operativa istituita dall’art. 43 del CCNL 26 novembre 1994, che aveva accorpato i dipendenti provenienti dalla 4ª, dalla 5ª e dalla 6ª categoria; successivamente l’appellata, dopo un primo periodo di comando, era stata immessa nei ruoli del personale dell’Avvocatura dello Stato ed era stata inquadrata nell’area B, livello retributivo B1, del CCNL per il personale del comparto Ministeri 1998/2001;

3. il giudice d’appello, pur disattendendo la tesi sostenuta dall’amministrazione della vincolatività delle tabelle di corrispondenza approvate con il d.m. 10 luglio 1997 e con il d.p.c.m. 2 ottobre 2001, ha ritenuto corretto l’inquadramento ed a tal fine ha comparato le declaratorie dettate dai C.C.N.L. citati, giungendo alla conclusione che la 4ª categoria dell’Ente Poste, poi confluita nell’area operativa, corrispondesse esattamente al livello B1 del comparto Ministeri, nel quale dovevano essere inquadrati i dipendenti in possesso di conoscenze tecniche di base utili allo svolgimento dei compiti assegnati e di capacità manuali e/o tecniche riferite alla propria qualificazione e/o specializzazione; la Corte distrettuale ha anche aggiunto che la comparazione nella fattispecie andava effettuata in relazione ai profili di inquadramento giacché la ricorrente nell’atto introduttivo si era limitata a richiamare la qualifica posseduta senza specificare null’altro quanto alle caratteristiche delle mansioni;

4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Rosa Cavalluzzi sulla base di due motivi, illustrati da memoria, ai quali ha opposto difese con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente denuncia «violazione o falsa applicazione di norme di diritto e contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro» e deduce l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, per giustificare il giudizio di comparazione effettuato sulla base delle sole declaratorie contrattuali, fa riferimento alla mancanza di specificità delle allegazioni del ricorso quanto al contenuto delle mansioni; la ricorrente sostiene che di quest’ultimo in nessun caso si poteva tener conto perché, appunto, il giudizio andava espresso solo considerando le declaratorie contrattuali delle qualifiche in rilievo;

2. la medesima rubrica è anteposta al secondo motivo, con il quale la Cavalluzzi addebita, in sintesi, alla Corte territoriale di avere errato nella interpretazione delle disposizioni contrattuali rilevanti nella fattispecie giacché, tenuto conto della declaratoria dell’area operativa, che richiedeva conoscenze specifiche e la capacità di utilizzare strumenti anche complessi, la corrispondenza poteva esserci solo con il livello B2, tanto più che quest’ultimo implica autonomia e responsabilità che caratterizzano anche il profilo posseduto nell’ente di provenienza;

3. il primo motivo è inammissibile , perché censura un’affermazione fatta solo ad abundantiam dalla Corte distrettuale che, come riportato nello storico di lite, ha fondato la decisioneunicamente sulla comparazione fra la declaratoria contrattuale dell’area B, posizione B2, del CCNL Comparto Ministeri 1998/2001, applicabile ratione temporis , e quella dettata per il personale di Poste Italiane dal CCNL 26.11.1994, che aveva accorpato nell’area operativa il personale proveniente dalla 4ª, 5ª e 6ª categoria; nel giudizio di cassazione l’interesse all’impugnazione va valutato in relazione a ciascun motivo di ricorso e deve essere escluso ogniqualvolta non si sia in presenza di una ratio decidendi della pronuncia, sufficiente a sorreggere la decisione, bensì di un’affermazione fatta ad abundantiam (cfr. fra le tante Cass. n. 18429/2022 e Cass. n. 8755/2018), che si ravvisa qualora, come nella fattispecie, l’argomento speso nella sentenza impugnata faccia solo da contorno alla ragione della decisione e si ponga in stretta correlazione con quest’ultima, rispetto alla quale svolge un ruolo rafforzativo non necessario, perché la prima giustificherebbe da sola la pronuncia adottata; 4.

è, invece, fondato il secondo motivo, che va accolto, sia pure per ragioni parzialmente difformi da quelle sulle quali la ricorrente ha fatto leva; il giudice d’appello, infatti, nell’effettuare il giudizio di comparazione fra la declaratoria dell’area operativa del CCNL Poste 1994 e quella dettata per l’area B, pozione B1, dal CCNL 1994 per il personale del comparto ministeri, e nel ritenere corretto l’inquadramento attribuito alla Cavalluzzi, si è discostato dal principio di diritto enunciato da plurimi precedenti di questa Corte, la quale, nel pronunciare in fattispecie sovrapponibili a quella oggetto di causa, ha affermato che «nell'ambito del passaggio di dipendenti postali nei ruoli della Pubblica Amministrazione o di Enti pubblici dove si trovavano in posizione di comando, la L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 10, prevedendo l'applicabilità delle disposizioni sulla mobilità volontaria o concordata tra pubbliche amministrazioni, ha inteso attribuire una sorta di ultrattività, ai limitati fini in questione, alle pozioni rivestite dai dipendenti nell'Amministrazione P.T.; ne consegue che la verifica giudiziale sulla correttezza dell'inquadramento spettante al lavoratore trasferito va operata ponendo a raffronto le declaratorie delle qualifiche dell'ordinamento pubblicistico dell'Amministrazione postale di cui alla legge n. 797 del 1981 e le declaratorie delle posizioni economiche vigenti nell'Amministrazione (o Ente pubblico) ad quem al momento del trasferimento, momento in cui le qualifiche funzionali di cui alla legge n. 312 del 1980 erano state già sostituite dal nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dal c.c.n.l. 1998/2001 del 16 febbraio 1999; - la IV categoria del personale dell'ex Amministrazione P.T. di cui all'art. 3 L . n. 797 del 1981 trova corrispondenza nella declaratoria della posizione economica B2 del c.c.n.l. comparto Ministeri» ( Cass. n. 11549/2021 che richiama Cass.n. 3/2017; cfr. anche Cass. n. 34960/2022, che, sulla base del medesimo percorso argomentativo, ha ritenuto equivalente alla V qualifica funzionale dell’ex Amministrazione postale la posizione economica B3 del comparto Ministeri); 4.1. al principio di diritto enunciato, condiviso dal Collegio, va datacontinuità, perché fondato su un percorso argomentativo, da intendersi qui richiamato ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., che prende le mosse da Cass.

S.U. n. 503/2011 e che non è adeguatamente contrastato dalle considerazioni espresse dalla controricorrente;

5. la sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, attenendosi al principio enunciato al punto 4 e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione;

6. non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, a