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Ordinanza — n. 20218/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal violation and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20218/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Ored S.R.L. against the Florence Court of Appeal inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to properly evaluate the quantification of damages based on specific labor law articles, but the court found the grievances generic and unrelated to the core reasoning. Furthermore, the appeal was rejected because the appellant did not adequately reproduce the opposing party's defense and improperly requested a re-examination of factual evidence already established in the lower courts.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.; Art. 2697 c.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grievances are generic without pinpointing specific legal violations and if the appellant fails to adequately reproduce the opposing party's defense or request a re-examination of factual evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievances procedural defects labor law damages reproduction of defense motivi di cassazione censura dell'apprezzamento delle prove esame nel merito

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
Art. 380-bis c.p.c.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
Art. 2697 c.c.
Art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 2354-2023proposto da: ORED S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA BECHINI; -ricorrente - contro PASCULLI ALISSIA domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARICA BRUNI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 613/2022 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 11/11/2022 R.G.N. 415/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/04/2024 dal Consigliere Dott.

GUGLIELMO CINQUE. RILEVATO CHE 1. Con una prima sentenza (n. 560/2019) il Tribunale di Pistoia ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra Oggetto Licenziamento individuale- Risarcimento R.G.N.2354/2023 Cron. Rep. Ud.23/04/2024 CC Alissa Pasculli e la Ored srl per il periodo 21.7.2016-11.8.2016; ha dichiarato inefficace il licenziamento intimato alla lavoratrice; ha ordinato alla società la reintegrazione nel posto di lavoro e ha condannato, la società al pagamento della indennità risarcitoria dovuta, da commisurarsi sull’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito del periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative.

2. Sulla base di tale pronuncia la Pasculli ha ottenuto dal Tribunale di Pistoia un decreto (n. 581/2020) con il quale veniva ingiunto alla società il pagamento di euro 96.666,45.

3. Proposta opposizione al provvedimento monitorio, il menzionato Tribunale l’ha rigettata e la Corte di appello di Firenze, con la sentenza oggi impugnata (n. 613/2022) ha respinto il gravame della società.

4. I giudici di seconde cure, in relazione ai motivi di impugnazione, hanno rilevato che la prima decisione del Tribunale di Pistoia avrebbe potuto essere considerata un titolo esecutivo immediatamente azionabile qualora le somme dovute fossero state determinabili a mezzo di un mero calcolo aritmetico; nel caso in esame, invece, la Pasculli aveva quantificato il vantato credito in altro giudizio; hanno, poi, sottolineato che era infondata la censura della società di non corretta applicazione, ai fini della quantificazione del credito, del disposto di cui all’art. 18 St. lav. in quanto, nella fattispecie, erano stati applicati i criteri risarcitori di cui al D.lgs. n 23/2015.

5. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la Ored srl affidato ad un solo motivo cui ha resistito con controricorso Alissa Pasculli.

6. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. CONSIDERATO CHE 1. Con il motivo di ricorso si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 633 e ss. cpc e dell’art. 2697 cc, per non avere correttamente valutato la Corte distrettuale che il giudizio di opposizione all’originario decreto ingiuntivo aveva ad oggetto proprio la corretta quantificazione del credito e, quindi, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare la correttezza dei conteggi alla luce delle ragioni di diritto contenute nella sentenza di accertamento.

2. Il ricorso è inammissibile.

3. A prescindere della genericità ed indeterminatezza delle doglianze così articolate (in mancanza di un puntuale riferimento a quale delle tre norme richiamate sia ipotizzabile la denunciata violazione di legge), le doglianze appaiono eccentriche rispetto alla trama argomentativa fondante la gravata statuizione.

4. Come riferito in narrativa, infatti, la Corte d’appello ha precisato che la Pasculli aveva intrapreso un ordinario giudizio di merito proprio per quantificare il proprio credito e, a fronte della determinazione operata in sede monitoria, non vi era stata contestazione specifica da parte della società sotto un profilo contabile, ma unicamente in riferimento alla normativa applicabile: normativa che dall’appellante era stata erroneamente individuata come parametro di calcolo.

5. Ben evidente risulta dunque la inconferenza delle censure in disamina, che non attingono criticamente all’impianto decisorio dei giudici di seconde cure.

6. A ciò aggiungasi, quali ulteriori, autonome e specifiche ragioni di inammissibilità: (i) l’omessa riproduzione -nemmeno per stralci o passaggi di interesse - in maniera adeguata e sufficiente degli scritti difensivi della società, in spregio al requisito dell’esposizione del fatto processuale imposto dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. circa le contestazioni mosse: dal che resta preclusa alla Corte la possibilità di riscontrare la loro natura; (ii) la irricevibile richiesta al giudice di legittimità di riesame degli elementi istruttori acquisiti nei gradi di merito, onde addivenire ad una ricostruzione degli accadimenti fattuali in termini differenti da quelli accertati con la pronuncia gravata.

7. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.8. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a n