Cassation court rejects appeal arguing late opposition to social security contribution is substantive preclusion, not procedural.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed the cassation appeal filed by Casetti against the Bologna Court of Appeal's decision upholding INPS's contribution claim. The lower court ruled that the late opposition to the tax notice was procedurally barred, whereas the trial court had found the initial negative assessment valid. The Supreme Court rejected this distinction, holding that the strict deadline for opposition under the relevant decree creates a substantive preclusion rather than a mere procedural defect.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 24 comma 3 del d.lgs. n. 46/99; Art. 24 comma 5 del d.lgs. n. 46/99: The strict time limit for opposing the inscription of social security claims to the tax roll constitutes a substantive preclusion, rendering the claim final and binding if missed, unlike procedural bars that do not affect the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso32852-2018 proposto da: CASSETTI ANDREA, CASSETTI MARINELLA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI SAVORELLI 11, presso lo studio dell'avvocato ANNA CHIOZZA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO COSTANTINO; -ricorrenti - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO; -resistente con mandato - Oggetto R.G.N.32852/2018 Cron.
Rep. Ud.30/05/2024 CC avverso la sentenza n. 244/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 09/05/2018 R.G.N. 650/2016; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/05/2024 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. R.G. 32852/18 Rilevato che: Con sentenza del 9.5.2018 n. 244, la Corte d’appello di Bologna accoglieva il gravame proposto dall’Inps avverso la sentenza del tribunale di Ferrara che aveva accolto la domanda di Cassetti Andrea e Cassetti Marinella volta a chiedere che fosse accertata la non debenza della contribuzione di pertinenza del fondo commercianti accertata in sede ispettiva, eccependo che non sussistevano i presupposti per la iscrizione al predetto regime assicurativo, atteso che l’attività della società de qua era cessata dal 2008 e successivamente aveva limitato la propria attività alla percezione dei canoni delle locazioni degli immobili di proprietà e che, comunque, nessun facere efficiente e abituale era stato posto in essere dai soci ricorrenti all’interno della predetta società.
Il tribunale, nella resistenza dell’ente previdenziale, accoglieva la domanda, osservando, in sintesi, che doveva ritenersi irrilevante quanto dall’Inps tempestivamente eccepito e cioè, che gli avvisi di addebito relativi alla contribuzione e accessori non erano stati opposti, alla luce del fatto che era stata incardinata una previa azione di accertamento negativo. La Corte d’appello, da parte sua, a sostegno dei propri assunti di accoglimento del gravame dell’Inps, ha ritenuto l’opposizione tardiva, perché proposta oltre il termine perentorio di 40 gg. dalla notifica dell’atto impositivo, di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 46/99, divenendo in caso contrario definitivo il titolo e incontestabile la pretesa contributiva.Avverso la sentenza della Corte d’appello Cassetti Andrea e Cassetti Marinella hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inps non ha spiegato difese scritte.
Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 24 comma 3 del d.lgs. n. 46/99, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello non aveva tenuto conto che i ricorrenti, prima di ricevere la notifica degli avvisi di addebito, avevano incardinato davanti al tribunale di Ferrara un giudizio di accertamento negativo del credito avverso la medesima pretesa contributiva, impugnando le comunicazioni dell’Inps del 25.3.14 enelle more non era intervenuta alcuna pronuncia che attestasse la fondatezza della pretesa contributiva dell’Ente; al contrario, il giudice di primo grado aveva accertatoche nulla era dovuto a titolo di contributi, sicchéi ricorrenti non erano tenuti ad impugnare, nel termine di cui all’art. 24 comma 3 del d.lgs. n. 46/99, alcun atto impositivo successivo, che non poteva neppure essere emesso.
Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, evincibile dalla motivazione della sentenza, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., consistente nel fatto che la Corte d’appello aveva fatto riferimento alla preliminare mancata opposizione degli avvisi di addebito la cui sottostante pretesa non poteva essere più contestata in un successivo giudizio, laddove la vicenda processuale oggetto di controversia era ben diversa, consistente nella proposizione di un giudizio di accertamento negativo del credito precedente (e non successivo) all’emissione degli avvisi di addebito, aventi ad oggetto la medesima pretesa impositiva, così che gli stessi, la cui efficacia era stata sospesa dallo stesso Istituto previdenziale, non avrebbero potuto neppure essere emessi, fintantoché il giudice non si fosse pronunciato sul primo giudizio.
Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono infondati. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha consapevolmente superato il principio di diritto enunciato da Cass. n. 16203/2008, secondo il quale, una volta che sia stata introdotta, e sia in corso, una causa di merito sulla fondatezza della pretesa contributiva previdenziale, non occorre che il contribuente instauri un secondo separato giudizio relativo anch'esso al merito sostanziale della pretesa dell'ente previdenziale, come è il giudizio di opposizione contro l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999, atteso che la mancata proposizione dell'opposizione ex art. 24 cit. integrerebbe soltanto una preclusione di carattere processuale, come tale irrilevante rispetto a questioni di merito già validamente proposte in giudizio, sicché essa non potrebbe in ogni caso incidere sulla validità e sull'efficacia di una sentenza di accertamento negativo della pretesa contributiva previdenziale pronunziata in accoglimento della domanda del contribuente proposta prima di detta opposizione.
Per converso, questa Corte ha recentemente sostenuto che l’art. 24 comma 5 del d.lgs. n. 46/99 ha previsto uno specifico mezzo dell'impugnazione del ruolo da azionarsi entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, con il quale vengono devolute in giudizio tutte le questioni aventi ad oggetto la fondatezza della pretesa, e dunque sia quelle relative alla regolarità del titolo che quelle attinenti al merito; che, quindi, nessun risultato utile potrebbe più conseguire il contribuente che, prima della notifica della cartella esattoriale, abbia intrapreso un giudizio di accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, impugnando ad es. il verbale recante l'accertamento ispettivo (così, Cass. n. 6753 del 2020) .
La superata opinione espressa da Cass. n. 16203/08 cit. trascura di considerare che, contrariamente a quanto avviene nella riscossione mediante ruolo dei tributi, l'atto propedeutico all'iscrizione a ruolo dei crediti degli istituti previdenziali, ossia il verbale di accertamento o altro equipollente, non è un atto per il quale la legge prevede l'impugnazione entro termini perentori, l'unico termine perentorio essendo invece posto dall'art. 24, D.Lgs. n. 46/1999, per l'opposizione all'iscrizione a ruolo, che decorre dalla notifica al debitore della cartella esattoriale.
Argomentando diversamente, si finirebbe surrettiziamente per disapplicare l'art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999, non essendo logicamente configurabile una "preclusione di carattere meramente procedurale, priva di conseguenze sul piano del diritto sostanziale", come invece sostenuto Cass. n. 16203 del 2008, e dovendo invece reputarsi -in linea con l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte -che la perentorietà del termine, importando la decadenza dalla facoltà di rimettere in discussione il titolo medio tempore consolidatosi, abbia carattere sostanziale (cfr.
Cass. n. 6199/2024). Il ricorso va, quindi, rigettato, mentre la mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’Istituto previdenziale esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONERigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q