Cassation court dismisses appeal as moot due to Constitutional Court ruling and INPS debt correction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal moot because both parties agreed to terminate the dispute following a Constitutional Court ruling and INPS debt correction. Silvia Mauri had challenged a Bologna Court of Appeal decision regarding her 2009 self-employment contributions and civil penalties against INPS. The court ruled that while the civil penalty claim was resolved, the underlying contributory debt remained subject to the original judgment's dictum.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 18, co. 12 d.l. n. 98/10; Art. 116, co. 8, lett. b), l. n. 388/00; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: When a Constitutional Court ruling and subsequent administrative correction render the subject matter of the dispute moot, the appeal is dismissed despite the persistence of the original judgment's dictum on related debts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24267-2022 proposto da: MAURI SILVIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORTIGARA 3, presso lo studio dell'avvocato MICHELE AURELI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VALENTINA ROSSI; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE; -controricorrente - nonchè contro S.C.C.I.
S.P.A. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., -intimata - avverso la sentenza n. 325/2022 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 20/04/2022 R.G.N. 791/2021; Oggetto Gestione separata iscrizione avvocati R.G.N.24267/2022 Cron. Rep. Ud.10/04/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE Nel giudizio di rinvio instaurato a seguito dell’ordinanza di questa Corte n.23493/21, la Corte d’appello di Bologna rigettava la domanda proposta dall’avv.
Silvia Mauri volta ad accertare l’insussistenza del proprio debito per contributi e sanzioni nei confronti dell’Inps, conseguente all’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata in relazione al reddito da lavoro autonomo percepito dalla stessa nell’anno 2009. Riteneva la Corte d’appello che l’iscrizione fosse dovuta atteso il mancato pagamento del contributo soggettivo, e che il credito non fosse prescritto. Avverso la sentenza Silvia Mauri ricorre per due motivi, illustrati da memoria. L’Inps resiste con controricorso, mentre è rimasta intimata la Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, Silvia Mauri deduce nullità della sentenza per non aver deciso sulla domanda di non debenza delle sanzioni civili. Con il secondo motivo di ricorso, Silvia Mauri deduce violazione dell’art.18, co.12 d.l. n.98/10 conv. con mod. dalla l. n.111/11 e dell’art.116, co.8, lett. b),l. n.388/00 poiché le sanzioni non sono dovute a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.104/22, e considerato che il debito riguarda l’anno 2009, ovvero un periodo antecedente all’entrata in vigore del d.l. n.98/11.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. L’Inps, nel proprio controricorso ha allegato e documentato di aver rettificato il proprio provvedimento azzerando il debito per sanzioni. Ha chiesto la cessazione della materia del contendere. Parte ricorrente, nella memoria ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Stante la concorde volontà delle parti e la manifesta sopravvenuta carenza d’interesse all’impugnazione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Nel caso di specie, dove la cessazione della materia del contendere ha riguardo solo al capo delle sanzioni civili, rimane fermo il dictum della sentenza impugnata riguardo al debito contributivo.
Le spese del presente giudizio di cassazione sono compensate poiché la cessazione è dipesa dalla sopravvenienza della sentenza della Corte Costituzionale n.104/22. Come chiarito dalle Sezioni Unite, il giudice dell'impugnazione deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione), mentre non è tenuto a dare atto dell'insussistenza di tal