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Ordinanza — n. 19988/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-compliance with procedural deposit requirements regarding the contested judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19988/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the certified copy of the contested judgment with its notification report within the statutory sixty-day period. Although the appellant claimed the judgment was notified on September 27, 2022, they did not submit the required documentation to prove this fact. The court ruled that by explicitly stating the notification date in the appeal itself, the appellant accepted full responsibility for the timeline, thereby waiving any potential objections regarding the validity of the notification.

Regesto Legislator

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Art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: The failure to deposit the certified copy of the contested judgment with the notification report within sixty days renders the appeal inadmissible, and the party's explicit declaration of the notification date constitutes an irrevocable assumption of responsibility for the consequences.

Parole chiave

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improcedibility of appeal notification report deposit sixty-day deadline self-responsibility declaration waiver of notification validity ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo mancato anticipo delle spese inosservanza del termine

Disposizioni normative citate

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Art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.
380-bis c.p.c., rilevando l’improcedibilità del ricorso “ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c., avendo il ricorrente indicato che la sentenza impugnata è stata notificata il 27/09/2022 (all.
Art. 380-bis c.p.c.
Antonio Di Casola, tramite difensori muniti di una nuova procura, ha chiesto la decisione della causa ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c., ed è stato fissato il procedimento in camera di consiglio ai sensi dell’art.
Art. 96, comma 3 c.p.c.
a seguito di proposta di definizione anticipata e che il giudizio viene definito in conformità alla proposta, occorre applicare l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come previsto dal comma 4 del citato art.
Art. 96, comma 4 c.p.c.
a seguito di proposta di definizione anticipata e che il giudizio viene definito in conformità alla proposta, occorre applicare l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come previsto dal comma 4 del citato art.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
36069 del 2023); ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 380-bis c.p
Antonio Di Casola, tramite difensori muniti di una nuova procura, ha chiesto la decisione della causa ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c., ed è stato fissato il procedimento in camera di consiglio ai sensi dell’art.
art. 369 c.p
Oggetto Art. 369, comma 2, n.
art. 372 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 12008 e 12046 del 2024
Cass. SS.UU. n. 10955 del 2024
Cass. SS.UU. n. 10955 del 2024), non ravvisando, il Collegio, ragioni per discostarsi nella specie dalla suddetta previsione legale (cfr.
Cass. SS.UU. n. 36069 del 2023
Cass. SS.UU. n. 36069 del 2023); ai sensi dell’art.
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 27769-2022proposto da: DI CASOLA ANTONIO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO GIORDANO, unitamente all'avvocato LUCA TORREGROSSA; -ricorrente - contro MERCITALIA RAIL S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO TOSI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 260/2022 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 06/07/2022 R.G.N. 59/2022;

Oggetto Art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. R.G.N.27769/2022 Cron. Rep. Ud.21/05/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1.la Corte di Appello di Torino, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto il ricorso proposto da Antonio Di Casola nei confronti della Mercitalia Rail s.r.l. volto ad accertare il diritto a percepire l’indennità di assenza dalla residenza e le voci variabili di utilizzazione professionale durante il godimento delle ferie, così come quantificate; 2.per la cassazione di tale sentenza, pubblicata il 6 luglio 2022, ha proposto ricorso il soccombente, in data 23 novembre 2022, con tre motivi, cui ha resistito la società intimata con controricorso; 3.il Consigliere delegato ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., rilevando l’improcedibilità del ricorso “ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c., avendo il ricorrente indicato che la sentenza impugnata è stata notificata il 27/09/2022 (all. 2 - sentenza impugnata) , ma avendo omesso di depositare (insieme alla sentenza impugnata) la relazione di notificazione” e che “la relata di notifica non è stata prodotta nemmeno dalla parte controricorrente né è presente nel fascicolo d’ufficio, né il ricorso per cassazione è stato comunque notificato entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata […]”;

4. Antonio Di Casola, tramite difensori muniti di una nuova procura, ha chiesto la decisione della causa ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c., ed è stato fissato il procedimento in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380bis.1c.p.c.;entrambe le parti hanno comunicato memorie; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; CONSIDERATO CHE 1.il ricorso è improcedibile, in conformità a quanto di recente ribadito in casi analoghi all’esito di pubblica udienza (Cass. nn. 12008 e 12046 del 2024); 1.1.ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c., unitamente al ricorso notificato, deve essere depositato nella cancelleria della Corte, “a pena di improcedibilità” rilevabile d’ufficio, “copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione”;

è stato statuito: “Il ricorso per cassazione, proposto nel termine breve di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata, è improcedibile se il ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza, non deposita - nei termini di cui all'art . 369, comma 1, c.p.c. - anche la relazione di notificazione della stessa, né il vizio, rilevabile d'ufficio, è sanabile dalla non contestazione da parte del controricorrente (Cass. n. 3466 del 2020; v. pure Cass. n. 22914 del 2013); le Sezioni unite di questa Corte, nell’interpretare la disposizione citata, hanno poi (Cass.

SS.UU. n. 21349 del 2022) sancito che: “La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un ‘fatto processuale’ - la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine ‘breve’ di impugnazione e, quale manifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.c.”; nella motivazione si è avuto cura di precisare che non vale neanche “obiettare che tale dichiarazione sarebbe stata frutto di un mero errore materiale di parte ricorrente o che la notificazione sarebbe invalida o indirizzata a precedente difensore”; tanto anche sulla scorta di quanto precedentemente stabilito dallo speciale collegio per le questioni esclusivamente processuali della Sesta Sezione di questa Corte che, con ordinanza n. 15832 del 2021, ha affermato:

“La dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata contenuta nel ricorso per cassazione, quale atto processuale formale, indipendente dall'intenzione del dichiarante e produttivo degli effetti cui è destinato dalla legge nella serie procedimentale, non può essere successivamente corretta dal ricorrente con la memoria ex art. 380 bis o 378 c.p.c., atteso, per un verso, che l'ordinamento processuale non prevede un istituto che consenta la correzione degli atti processuali di parte (i quali sono normalmente ripetibili, salvo lo spirare dei termini stabiliti a pena di decadenza e il maturare delle preclusioni) e considerato, per altro verso, che la dichiarazione medesima, in quanto espressione dell'autoresponsabilità della parte, deve ritenersi inemendabile, rimettendosi altrimenti nella disponibilità della parte stessa l'applicabilità della sanzione dell'improcedibilità del ricorso”; 1.2.non è in contestazione che la parte ricorrente, pur avendo esplicitamente dichiarato nel ricorso per cassazione che la sentenza impugnata è stata “notificata il 27/09/2022” - dichiarazione contenuta sia nell’intestazione che nelle conclusioni del ricorso - non ha provveduto ad effettuare nel termine il deposito prescritto dall’art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c.; pertanto, consumatasi l’improcedibilità per il mancato deposito, ogni eventuale questione in ordine alla pretesa invalidità della notificazione della sentenza, così come diffusamente argomentata da parte ricorrente in memoria, è oramai preclusa, atteso che, in ossequio a quanto stabilito dal precedente delle Sezioni unite citato, una volta effettuata quella dichiarazione che costituisce manifestazione di "autoresponsabilità" della parte, che la “impegna […] a subire le conseguenze di quanto dichiarato”, nonvale neanche “obiettare che tale dichiarazione sarebbe stata frutto di un mero errore materiale di parte ricorrente o che la notificazione sarebbe invalida”; 2.pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; considerato, poi, che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta di definizione anticipata e che il giudizio viene definito in conformità alla proposta, occorre applicare l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come previsto dal comma 4 del citato art. 380-bis c.p.c. (cfr.

Cass. SS.UU. n. 10955 del 2024), non ravvisando, il Collegio, ragioni per discostarsi nella specie dalla suddetta previsione legale (cfr. Cass. SS.UU. n. 36069 del 2023); ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 (cfr.

Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 3.000,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge; condanna parte ricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore della parte controricorrente dell'ulteriore somma di euro 1.500,00; condanna parte ricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c. al pagamento della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni