Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19975/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court corrects its own order to add a missing lawyer's name as a cost beneficiary under material error rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19975/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation granted a request to correct a material error in its own 2023 order regarding cost allocation. The applicant's lawyer argued that the original ruling failed to list him as a cost beneficiary despite his prior request, while the opposing parties did not participate. The court ruled that the remedy for such omissions is the material error correction procedure rather than ordinary appeals, thereby allowing the order to be amended to include the missing lawyer.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391-bis c.p.c.; Art. 287, 288 c.p.c.: In the absence of specific legislative provisions, the remedy for an omitted mention of a cost beneficiary is the material error correction procedure, which ensures the rapid execution of the beneficiary's rights and respects the principle of reasonable duration of proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
material error correction cost beneficiary omission Cassation order amendment procedural remedy reasonable duration principle correzione di errore materiale risarcimento per errore giudiziario indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391-bis c.p.c.
Ud.21/05/2024 CC RILEVATO CHE 1.con ricorso ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c.
Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
Art. 93, second comma, c.p.c.
civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod.
art. 391 bis c.p
Ud.21/05/2024 CC RILEVATO CHE 1.con ricorso ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., SS.UU. n. 16037 del 2010
391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., SS.UU. n. 16037 del 2010;
Cass. n. 293 del 2011
Cass. n. 293 del 2011; Cass.
Cass. SS.UU. n. 31033 del 27/11/2019
293 del 2011; Cass. SS.UU. n. 31033 del 27/11/2019);
Cass. n. 21213
Francesco Cecconi, antistatari.», dopo la parola «Pasquini»; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (tra molte: Cass. n. 21213);
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 24198-2023proposto da: MANGIA GIUSEPPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI, 112, presso lo studio dell'avvocato LUIGI PEDULLA', rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO CECCONI; -ricorrente - contro SCALCIONE FRANCESCO, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI; -intimati - per la correzione dell'ordinanza n. 28959/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 18/10/2023, R.G.N. 32245/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal Consigliere Dott.

FABRIZIO AMENDOLA. Oggetto Correzione errore materiale R.G.N.24198/2023 Cron. Rep. Ud.21/05/2024 CC RILEVATO CHE 1.con ricorso ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c. è stata richiesta la correzione materiale della ordinanza di questa Corte n. 28959 del 2023, che ha respinto i ricorsi, principale e incidentale, rispettivamente proposti da Scalcione Francesco Paolo e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nei confronti di Mangia Giuseppa, liquidando le spese e ponendole a carico di ciascuna parte in favore dell’Avv. Elena Pasquini antistataria; l’Avv.

Francesco Cecconi, quale difensore della Mangia, ha proposto ricorso per correzione di errore materiale di detta ordinanza nella parte in cui ha omesso di distrarre le spese in favore anche del predetto difensore, che ne aveva fatto istanza in entrambi i controricorsi; non hanno svolto attività difensiva gli intimati; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; CONSIDERATO CHE 1.in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt.287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., SS.UU. n. 16037 del 2010;

Cass. n. 293 del 2011; Cass. SS.UU. n. 31033 del 27/11/2019);

2. il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 28959 del 2023, pubblicata in data 18 ottobre 2023, sia corretto aggiungendo «e dell’avv. Francesco Cecconi, antistatari.», dopo la parola «Pasquini»; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (tra molte: Cass. n. 21213);

P.Q.M.

La Corte dispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 28959 del 2023, pubblicata in data 18.10.2023, sia corretto aggiungendo «e dell’avv. Francesco Cecconi, antistatari.», dopo la parola «Pasquini»; dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza. C