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Ordinanza — n. 19967/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses civil servant's appeal regarding new facts and alternative interpretation of promotion rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19967/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected Francesco Seminara's appeal against the Ministry of Labor's promotion ranking. Seminara argued the Ministry introduced new facts regarding limited inspection powers and requested an alternative interpretation of the selection criteria. The court found the new facts irrelevant to the applicant's burden of proof and deemed the request for alternative interpretation inadmissible in the cassation phase.

Regesto Legislator

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Art. 112, 345 c.p.c.; Art. 1362 ss. c.c.: New facts introduced by the public administration in appeal do not justify cassation if the applicant failed to prove the coherence of their claimed functions, and requests for alternative interpretation of selection rules are inadmissible at the supreme court level.

Parole chiave

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public administration promotion new facts in appeal alternative interpretation inadmissible civil servant rights cassation admissibility avanzamento di scatto classe di stipendio impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Art. 345 c.p.c.
Art. 24 Cost.
Art. 111 Cost.
Art. 1362 ss. c.c.
Art. 97 Cost.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez.3, n. 28319 del 28 novembre 2017
Si tratta, però, di un’istanza che non può trovare spazio nella presente sede di legittimità (Cass., Sez.3, n. 28319 del 28 novembre 2017).
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Ordinanza — n. 7323/2026 — snciv
Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to procedural errors and late filing. The court rejects the appeal because the appellant failed to properly transcribe the lower court's reasoning, did not address specific procedural defects raised by the opposing party, and attempted to raise a new ground of inadmissibility after the statutory deadline had expired. Consequently, the appeal is declared inadmissible under Article 360 of the Code of Civil Procedure. The court emphasizes that while a direct examination of the record is permitted for certain procedural errors, the appellant must first demonstrate the admissibility of the specific ground of complaint. Furthermore, the court notes that the appellant's attempt to challenge the lower court's reliance on evidence introduced late in the appeal phase is unfounded, as the appellate court correctly utilized evidence from the first instance where the opposing party was absent. Finally, the court clarifies that the appellant's claim regarding insufficient motivation is time-barred because the relevant legislative amendment took effect after the lower court's decision was rendered, rendering the new procedural requirement inapplicable to this case. The appeal is therefore dismissed as inadmissible, and no further orders are issued regarding costs since the appellant merely appeared without filing a counter-appeal.
Ordinanza — n. 14909/2024 — snciv
Cassation court dismisses public workers' vertical progression claim due to lack of external competition post-2010 reform.
Ordinanza — n. 32952/2021 — snciv
Court dismisses Ministry's appeal against civil servants' claim for lost career advancement chances due to administrative failure.
Ordinanza — n. 36027/2022 — snciv
Administrative court retains jurisdiction over public service compensation claims arising from flawed competitive selection procedures.
Ordinanza — n. 11785/2025 — snciv
Italian court dismisses public servant's salary claim for higher rank due to lack of specific job description evidence.

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Testo completo

ula B ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14662/2019 proposto da: Francesco Seminara, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gabriele D’Ottavio e Raffaele D’Ottavio, presso cui è domiciliato in Roma, via Ottaviano 91; -ricorrente- contro Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in persona del legale rappresentate p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso cui è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12; -resistente- nonché Enrica Pavarotti; -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI REGGIO CALABRIA n. 484/2018, pubblicata il 2 novembre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024 dal Consigliere Dario Cavallari. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Francesco Seminara, dipendente del Ministero del Lavoro, ha chiesto la riforma della graduatoria approvata con D.D. 121 del 26 giugno 2013 e integrata con D.D. 143 del 23 luglio 2013 relativa alle progressioni economiche e passaggio alla fascia superiore, profilo ispettore del lavoro, e la condanna della P.A. a riconoscere un punteggio utile a conseguire la progressione e il pagamento delle connesse differenze retributive.

Si è costituito il Ministero del Lavoro, mentre Enrica Pavarotti è rimasta contumace. Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 897/2016, ha rigettato il ricorso. Francesco Seminara ha proposto appello che la Corte d’appello di Reggio Calabria, nella contumacia della sola Enrica Pavarotti,con sentenza n. 484/2018, ha rigettato. Francesco Seminara ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. IL Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha depositato atto di costituzione. Enrica Pavarotti non ha svolto difese. Il ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1)Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c.e 24 e 111 Cost. in quanto, a suo avviso, il Ministero del Lavoro avrebbe introdotto, in appello, dei fatti nuovi, rappresentati dalla circostanza che le competenze di Ispettore di società cooperative, con riferimento alle quali egli poteva vantare un’abilitazione professionale,sarebbero state esercitate dagli Ispettori del Lavoro solo in casi limitati e su base volontaria. La doglianza è infondata. Infatti, a prescindere da quanto allegato dalla P.A., il ricorrente era comunque tenuto a dimostrare la coerenza dell’espletamento delle funzioni di ispettore di società cooperative da lui indicate con i contenuti del profilo professionale al quale si riferiva la procedura.

La valutazione di detta coerenza spettava alla corte territoriale, la quale ben poteva, come ha fatto, dare rilievo, anche in assenza di contestazioni della parte pubblica, al carattere meramente eventuale e straordinario del potere ispettivo rimasto al Ministero resistente. 2)Con il secondo motivo il ricorrente contesta la violazione degli artt. 1362 ss. c.c. e 97 Cost. in quanto la corte territoriale non avrebbe compiuto un’interpretazione letterale del bando, ma avrebbe fatto riferimento ad elementi non considerati dalle norme come oggetto delle indagini ermeneutiche e privi di logicità.

La doglianza è inammissibile. Infatti, il ricorrente, pur affermando, in apparenza, di contestare il mancato rispetto del criterio dell’interpretazione letterale, ha, in realtà, chiesto a questa S.C. di compiere una riletturaalternativa delle clausole del bando menzionato , il testo del quale, poi, neppure è stato riportato per intero. Si tratta, però, di un’istanza che non può trovare spazio nella presente sede di legittimità (Cass., Sez.3, n. 28319 del 28 novembre 2017). 3)Il ricorso è rigettato. Nessuna statuizione deve esservi sulle spese di lite, non essendosi la P.A. difesa con controricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadel comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, -rigetta il ricorso; -ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del com