Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19882/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to contest specific organics findings in lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19882/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the applicant to pay litigation costs. The applicant argued procedural errors and false application of collective bargaining agreements regarding his professional classification. The court ruled that the lower court's decision relied on multiple grounds, including the non-existence of a specific job organics, which the applicant failed to specifically challenge in his cassation petition.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if the applicant fails to specifically contest a decisive factual finding or a specific ground of decision upon which the lower court based its judgment, as the lower court relied on multiple rationes decidendi including the non-existence of a specific organics.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal failure to contest specific ground organics of profession multiple rationes decidendi professional classification dispute collective bargaining agreement litigation costs allocation posizioni amministrative del funzionario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2697 c.c.
1)Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
CCNL Comparto Ministeri del 16 settembre 2007
CCNL Comparto Ministeri del 14 settembre 2007
Con la quinta doglianza denuncia la violazione e falsa applicazione del CCNL Comparto Ministeri del 14 settembre 2007con riguardo alla parte della sentenza di appello che menziona l’accordo integrativo del 4 agosto 2009.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.
Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 360, n. 6 c.p.c.
art. 2697 c.c
1)Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

B ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28938/2019 proposto da: Roberto Caiazza, rappresentatoe difeso da ll’Avv. Brunella Caiazza, presso cui è domiciliato in Roma, via Nicola Ricciotti 9; -ricorrente- contro Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in persona del legale rappresentate p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso cui è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI ROMA n. 835/2019, pubblicata il 2 aprile 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024 dal Consigliere Dario Cavallari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Roberto Caiazza, dipendente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha esposto di prestare servizio presso la Direzione territoriale del lavoro di Rieti, servizio ispezioni, con la funzione di ispettore tecnico,e di avere chiesto, senza successo, di transitare nel profilo professionale, economicamente equivalente, di ispettore del lavoro, atteso che il suo titolo di studio (laurea in giurisprudenza) non sarebbe statoaffine al profilo professionale di inquadramento. Egli ha domandato al Tribunale di Rieti di accertare il suo diritto all’inquadramento nel profilo professionale di ispettore del lavoro con decorrenza dal 14 marzo 2011.

Il Tribunale di Rieti, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 287/2014, ha accolto il ricorso. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha proposto appello che la Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 835/2019, ha accolto. Roberto Caiazza ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali si è difeso con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1)Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché l’errata indicazione di un elemento di prova, l’assunzione di una data non esatta, l’omesso esame di un fatto decisivo e il vizio di motivazione. Egli sostiene che la corte territoriale avrebbe errato nell’affermare, nell’ultima parte della sua motivazione, che il dato statistico risultante dal rapporto annuale citato si riferisse al 2001 e non al 2011, così influenzando la decisione del giudice. Con la seconda censura rappresenta la violazione e falsa applicazione del CCNL Comparto Ministeri del 16 settembre 2007 e l’omesso esame circa un fatto decisivo, in quanto la corte territoriale avrebbe richiamato in maniera non corretta il CCNL, soprattutto in ordine agli organici delle categorie interessate e alla sufficienza degli ispettori tecnici.

Inoltre, sostiene l’erroneità della motivazione della sentenza, atteso che non sarebbe emerso che la P.A. non avevaoperato in maniera trasparente, e la sua contraddittorietà. Con la terza doglianza lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e il mancato controllo di logicità poichéil dato statistico concernente il calo del numero delle violazioni avrebbe riguardatole violazioni accertate e non il numero degli accessi. Con il quarto motivo il ricorrente contesta l’omesso esame di un fatto decisivo in ordine al rifiuto, per esigenze di servizio, del transito da lui richiesto ad altro profilo professionale e all’errata valutazione in ordine al danno subito, ai dati concernenti il numero degli ispettori tecnici e alla disparità di trattamento.

Con la quinta doglianza denuncia la violazione e falsa applicazione del CCNL Comparto Ministeri del 14 settembre 2007con riguardo alla parte della sentenza di appello che menziona l’accordo integrativo del 4 agosto 2009. Le doglianze, che possono essere trattate congiuntamente, stante la stretta connessione, sonoinammissibili. Infatti, la corte territoriale ha fondato la sua pronuncia su una pluralità di rationes decidendi, fra cui l’accertamento dell’attuale inesistenza di una dotazione organica del profilo professionale di ispettore del lavoro.

Il ricorrente, però, non ha contestato in maniera specifica questo passaggio motivazionale, con la conseguenza che il ricorso è da considerare inammissibile. 2)Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, -dichiara inammissibile il ricorso; -condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in complessivi € 4.000,00per compenso, e a rimborsare le spese prenotate a debito; -ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma