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Ordinanza — n. 19881/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging error on facts requiring revocation proceedings instead of appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19881/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Maria Celesti's appeal against the Regional Family Office inadmissible. She argued the lower court ignored documentary evidence proving her qualification, but the court ruled this constitutes a factual error requiring revocation proceedings under Article 395 of the Civil Procedure Code. Since the appeal was filed under the wrong legal remedy, the request was rejected without substantive review of the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 115 c.p.c.; Art. 395 n. 4 c.p.c.: A claim that the court of first instance failed to base its decision on decisive documentary evidence constitutes an error on facts, which must be raised in a revocation appeal rather than a cassation appeal.

Parole chiave

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error on facts revocation proceedings cassation inadmissibility documentary evidence civil procedure code domanda di revisione dell'asilo mutamento di categoria o di quadro esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 115 c.p.c.
1)Con un unico motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 115 c.
Art. 395 n. 4 c.p.c.
Infatti, ove la parte assuma che il giudice del merito abbia errato nel ritenere non prodotto in giudizio un documento decisivo, deve fare valere tale preteso errore in sede di revocazione, ai sensi dell’art. 395, n.
Art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., SU, n. 6082 del 20 maggio 1992
Cass., Sez. 2, n. 15043 dell'11 giugno 2018
Cass., Sez. 5, n. 12904 del 1° giugno 2007
Cass., Sez. 1, n. 6556 del 17 luglio 1997
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Testo completo

B ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29408/2019 proposto da: Maria Celesti, rappresentatae difesa da ll’Avv. Antonino Arizia, domiciliat a per legge in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione; -ricorrente- contro Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro della Regione Sicilia, in persona del legale rappresentate p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso cui è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12; -resistente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI MESSINA n. 318 /201 9 , pubblicata il 25 giugno 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024 dal Consigliere Dario Cavallari. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Maria Celesti ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Messina n. 1644/16 che, nella contumacia di controparte, aveva rigettato la sua domanda volta ad ottenere l’inquadramento in categoria C5 sin dal 1° agosto 2003 (che, invece, era stato riconosciuto dal 1° gennaio 2008) e in categoria C6 dal 1° gennaio 2008, con il pagamento delle conseguenti differenze retributive. La Corte d’appello di Messina, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 318/2019, ha rigettato l’appello.

Maria Celesti ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. L’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro della Regione Sicilia ha depositato atto di costituzione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1)Con un unico motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 115 c. p. c. in quanto la corte territoriale non avrebbeposto a fondamento della decisione le prove documentali agli atti, in particolare il certificato attestante la sua partecipazione al corso di formazione in affiancamento con un funzionario in conformità a quanto disposto dall’accordo del 27 febbraio 2002. La doglianza è inammissibile. Infatti, ove la parte assuma che il giudice del merito abbia errato nel ritenere non prodotto in giudizio un documento decisivo, deve fare valere tale preteso errore in sede di revocazione, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., sempre che ne ricorrano le condizioni(Cass., SU ,n. 6082 del 20 maggio 1992;

Cass.,Sez. 2, n. 15043 dell’11giugno 2018; Cass., Sez. 5, n. 12904 del 1 ° giugno 2007; Cass., Sez. 1, n. 6556 del 17luglio 1997). Nella specie, la stessa ricorrente parla, nel suo atto di impugnazione, di una svista e, in effetti, ad essere contestato è il fatto che la Corte d’appello di Messina abbia ritenuto non provata una circostanza che, secondo la detta ricorrente, sarebbe emersada un documento che, invece, era presente agli atti. 2)Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione deve esservi in ordine alle spese di lite, non essendosi la P.A. difesa con controricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, -dichiara inammissibile il ricorso; -ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovu