Cassation court dismisses appeal for lack of substantive reasoning in labor dispute judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Terme di Agnano spa against a lower court judgment regarding unpaid salary differences. The plaintiffs argued that the second employer failed to pay social integration funds due to contract termination, while the lower court ruled against them. The supreme court found the lower court's decision void because its reasoning was merely apparent and failed to logically connect the facts to the legal conclusion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.; The cassation remedy for lack of motivation is limited to anomalies that render the reasoning unintelligible or contradictory, excluding mere insufficiency of arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16514/2023r.g., proposto da Terme di Agnano spa in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in L.go A. Ponchielli n. 6, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.tiGianlivio Fasciano e Gemma Trombetta. ricorrente contro Floudiotis Gina Cristalla, Maiorino Concetta, Minopoli Vincenzo, Rufolo Rosalia, Russolillo Giuseppe, Scamardella Rosaria, Dudiez Montagnola Maria, Tateo Antonio, Marigliano Luisa, Paumgardhen Maria Rosaria, Rufolo Maria, Minopoli Luigi, Sellitto Maria, elett. dom.ti in Via Calamatta n. 16, Roma, presso avv.
Luca Silvestri , rappresentatie difesi da gli avv.ti Ernesto Maria Cirillo e Francesco Cirillo . controricorrenti nonché Bottone Marco, Asprone Aniello, Gigante Fiuseppe e Scamrdella Saltatore; Nuove Terme di Agnano srl, in persona del legale rappresentante pro tempore. intimati OGGETTO: domanda di condanna a pagare differenze retributive - sentenza di condanna -ultrapetizione - insussistenza avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 556/2023 pubblicata in data 22/02/2023, n.r.g. 2004/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 21/05/2024dal Consigliere dott.
Francescopaolo Panariello. 1.-Gli odierni controricorrenti erano stati dipendenti di Terme di Agnano spa sino al 31/07/2016, quando, a seguito di affitto di ramo d’azienda, erano transitati alle dipendenze di Nuove Terme di Agnano srl con decorrenza 01/08/2016. Deducevano che a causa di inadempimento contrattuale della cessionaria, la cedente aveva comunicato la risoluzione del contratto di affitto , sicché, dal 07/02/2018, erano ritornati alle dipendenze di Terme di Agnano spa ai sensi dell’art. 2112 c.c. Precisavano che con verbale di accordo del 05/08/2016 la cessionaria e le organizzazioni sindacali avevano concordato sulla necessità di ricorrere all’ammortizzatore sociale del fondo di integrazione salariale (FIS) per il periodo dall’08/08/2016 al 07/08/2017, ma che l’INPS aveva accordato la misura soltanto fino al 04/02/2017.
Aggiungevano che Nuove Terme di Agnano srl, con missiva del 18/01/2017, aveva avviato la procedura di licenziamento collettivo, che tuttavia, all’esito dell’esame congiunto con le parti sociali, era sfociato in un accordo con cui era stato previsto l’assegno di solidarietà con l’utilizzo del FIS, previa riduzione dell’orario di lavoro per 12 mesi a decorrere dal 06/02/2017. Deducevano quindi che la società datrice di lavoro, per quei 12 mesi, li aveva impegnati per quote orarie ridotte fino al 70% su base mensile, retribuendo solo le ore effettivamente lavorate, mentre la residua quota oraria non lavorata era stata considerata nei cedolini paga come a carico dell’INPS a titolo di FIS.
Precisavano che, tuttavia, non avevano percepito il FIS dall’INPS per il predetto periodo di 12 mesi, poiché l’istituto aveva rigettato la relativa domanda con provvedimento del 19/07/2017. Adìvano pertanto il Tribunale di Napoli per ottenere la condanna solidale delle due società al pagamento di tutte le differenze retributive, anche a titolo di t.f.r., per il periodo 06/02/2017-05/02/2018, calcolate sulla base dell’orario di lavoro previsto dal CCNL applicato.2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale accoglieva in parte la domanda, ritenendo che la riduzione oraria fosse stato il risultato della comune volontà delle parti sociali, sicché le conseguenze del provvedimento di rigetto dell’INPS (motivato dal superamento del c.d. tetto aziendale, poiché la s.r.l.aveva già fruito per l’anno 2016 delle prestazioni del FIS nel periodo 08/08/2016-04/02/2017), in assenza di una norma specifica, erano quelle previste dall’art. 15 d.lgs. n. 148/2015, che al co. 4 prevede l’obbligo a carico dell’impresa di pagare una somma corrispondente all’importo dell’integrazione salariale non percepita.
Pertanto non riconosceva le pretese differenze a titolo di 13^, 14^, lavoro domenicale e notturno, che presupponevano l’inadempimento dell’obbligo retributivo, nella specie ritenuto insussistente. 3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello accoglieva in parte il gravame interposto da Terme di Agnano spa econdannava la srl a tenere indenne la spa di tutte le sommedi cui alla condanna del Tribunale, rigettava l’appello di alcuni lavoratori (volto ad ottenere l’accoglimento integrale delle loro domande originarie) e compensava le spese del grado.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
a) non sussiste il vizio di ultrapetizione, in quanto se è vero che i lavoratori in primo grado hanno formulato una domanda di condanna al pagamento di differenze retributive, la qualificazione giuridica spetta al giudice, sicché il Tribunale che ha loro riconosciuto il risarcimento del danno pari all’integrazione salariale non percepita dall’INPS non ha mutato i fatti costitutivi della pretesa;
b) la responsabilità solidale di cedente e cessionario, ai sensi dell’art.2112 c.c., riguarda tutti i crediti del lavoratore, senza distinguere a seconda che si tratti di crediti di natura risarcitoria oppure retributiva, sicché correttamente il Tribunale ha pronunziato la condanna solidale delle due società;
c) l’obbligazione derivante dall’ammissione al FIS ha certamente natura previdenziale, ma nel caso in esame non è in discussione tale obbligazione, bensì il risarcimento spettante ai lavoratori a causa del rigetto della domanda di integrazione salariale da parte dell’INPS;d) l’obbligazione risarcitoria a carico del datore di lavoro è distinta ed autonoma da quella previdenziale a carico dell’INPS. 4.- Avverso tale sentenza Terme di Agnano spa in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 5.- Floudiotis Gina Cristalla e gli altri indicati in epigrafe hanno resistito con controricorso. 6.-Bottone Marco e gli altri dipendenti indicati in epigrafe, nonché Nuove Terme di Agnano srl sono rimastiintimati. 7.-La società ricorrente ha depositato memoria. 8.-Il Collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge. CONSIDERATO CHE 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn.
3) e 4), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 112 c.c. e 1362 c.c. per avere la Corte territoriale escluso il vizio di ultrapetizione in cui era incorso il Tribunale, omettendo di considerare il dato letterale di cui all’originario ricorso, nel quale i lavoratori avevano sempre e soltanto fatto riferimento a differenze retributive, tanto da pretendere quelle somme a titolo di retribuzione per il normale orario di lavoro (sebbene pacificamente non svolto), secondo i parametri dettati dal CCNL, come risultava altresì dai conteggi allegati.
Il motivo non è autosufficiente perché manca la trascrizione del ricorso introduttivo, sicché questa Corte non è messa nella condizione di verificare se effettivamente la domanda introduttiva fosse stata proposta esclusivamente in termini di differenze retributive. In ogni caso va considerato che l’art. 15, co. 4, d.lgs. n. 148/2015, dispone: “ Il Tribunale – come riportato dalla sentenza d’appello – si è limitato ad applicare questa norma come parametro per riconoscere differenze retributive, sebbene parametrate a quanto l’INPS avrebbe in ipotesi riconosciuto loro a titolo di integrazione salariale.
Questo risultato è conforme a diritto: il legislatore non prevede affatto in capo ai lavoratori un diritto di natura risarcitoria, ma si limita e prevedere che, qualora l’integrazione salariale sia mancata per fatto addebitabile al datore di lavoro, questi non è liberato dall’obbligo retributivo in misura corrispondente all’integrazione salariale perduta. Anche sul piano delle allegazioni in fatto questa conclusione –confermata in appello – non muta la causa petendi , perché anzi si fonda proprio sul presupposto della persistente validità ed efficacia dell’accordo sindacale sulla riduzione dell’orario di lavoro, rispetto a cui le vicende della mancata integrazione salariale si pongono ab externo. 2.-Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn.
3) e 5), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2112, 1381, 2560, co. 2, c.c., nonché motivazione apparente, perplessa e contraddittoria per avere la Corte d’Appello affermato la responsabilità risarcitoria di essa spa in qualità di cessionaria (rectiusretrocessionaria) del ramo d’azienda. Il motivo è infondato quanto all’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. vista l’ampia portata dell’art. 2112 c.c. e della solidarietà passiva ivi prevista fra cedente e cessionaria; esso è inammissibile quanto all’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. visto che la motivazione c’è ed è ampiamente sufficiente a giustificare la decisione assunta.
Va ricordato che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione del preciso obbligo di legge costituzionalmente imposto (art. 116 Cost.) e cioè dell'art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata.
Quest'obbligo del giudice «di specificare le ragioni del suo convincimento», quale «elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale» è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. un. n. 1093/1947).Alla stregua di tali principi consegue che la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (ipotesi di scuola) o quelle che presentano un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e che presentano una «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (Cass. sez. un. n. 8053/2014), ma pure quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire «di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato» (Cass. n. 4448/ 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi» (Cass. sez. un. n. 22232/2016;
Cass. ord. n. 14297/2017). La riformulazione dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass. sez. un. n. 8053/2014; Cass. n.13977/2019). 3.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della pluralità dei controricorrenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quat