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Ordinanza — n. 19838/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court corrects its own order by adding 'paid to the State' due to a material error regarding public funding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19838/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation, acting on its own initiative, corrected a material error in its previous order of 2018 regarding the payment of litigation costs. The original order failed to specify that the costs were paid to the State because the appellant was admitted to state-funded legal representation. The court ruled that this omission constituted a mere material error under Article 391-bis of the Civil Procedure Code, necessitating an immediate correction to ensure legal accuracy.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 133 D.P.R. n. 115/2012: When a Cassation order imposes costs on a party admitted to state-funded legal aid, the omission of 'paid to the State' constitutes a material error under Art. 391-bis c.p.c. that must be corrected ex officio to reflect the statutory requirement for payment to the State.

Parole chiave

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material error correction state funded legal aid Cassation office action litigation costs allocation Civil Procedure Code omission of payment recipient administrative procedure nature correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
115/2012) che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, e in tali casi l'omissione integra un mero errore materiale suscettibile di essere corretto ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. (v., da ultimo, Cass.
Art. 287 c.p.c.
Art. 133 D.P.R. n. 115/2012
Art. 365 c.p.c.
art. 391 - bis c.p
l’art. 391 - bis c.p.c.
art. 287 c.p
art. 133 d.P.R. n. 115/2012

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6146 del 2024
(v., da ultimo, Cass. n. 6146 del 2024, con la giurisprudenza ivi richiamata);
Cass. n. 26566/2023
Cass. n. 12184/2020
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 8646-2017 proposto da: ROSADO MURILLO MANUEL RUBEN, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato GIACOMANTONIO RUSSO WALTI, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO DANIELE RUOTOLO; -ricorrente - contro LASER SERRAMENTI DI FRANCESCO DI DOMENICO C S.N.C., DI DOMENICO FRANCESCO, ALLIONE GIORGIO; -intimati - per la correzione dell'errore materiale dell'ordinanza n. 33102/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 20/12/2018 R.G.N. 8646/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal Consigliere Dott.

FABRIZIO AMENDOLA. Oggetto Correzione d’errore materiale d’ufficio R.G.N.8646/2017 Cron. Rep. Ud.21/05/2024 CC RILEVATO CHE 1. con ordinanza di questa Corte n. 33102 del 2018, è stato accolto il ricorso per cassazione proposto da Rosado Murillo Manuel Ruben nei confronti della Società Laser Serramenti di Francesco Di Domenico e C. s.n.c., di Di Domenico Francesco e di Allone Giorgio con decisione nel merito; la Corte, in dispositivo, ha condannato la “parte intimata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 1.400,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge”; nell’intestazione dell’ordinanza viene dato atto che la parte ricorrente era stata ammessa al patrocinio a spese dello stato con delibera del 26 gennaio 2017 dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova; instaurato d’ufficio il procedimento per la correzione dell’errore materiale, all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;

CONSIDERATO CHE 1. l’art. 391 - bis c.p.c. (come modificato dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), dispone che la correzione degli errori materiali o di calcolo ex art. 287 c.p.c., contenuti nei provvedimenti della Corte di cassazione, può essere in qualsiasi tempo chiesta dalla «parte interessata (…) con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti», ovvero «rilevata d’ufficio dalla Corte» (comma 1); i successivi due commi precisano che «sulla correzione la Corte pronuncia nell’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 380-bis primo e secondo comma» e che «sul ricorso per correzione dell’errore materiale pronuncia con ordinanza»; il provvedimento che pone a carico del soccombente le spese processuali a favore della parte ammessa al patrocinio pubblico postula per legge (art. 133 d.P.R. n. 115/2012) che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, e in tali casi l'omissione integra un mero errore materiale suscettibile di essere corretto ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. (v., da ultimo, Cass. n. 6146 del 2024, con la giurisprudenza ivi richiamata);

2. pertanto, d’ufficio, occorre disporre che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 33102/2018 sia corretto aggiungendo «pagamento eseguito in favore dello Stato», dopo la parola «legge», con le relative annotazioni sull’originale della predetta ordinanza; nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio (Cass.,n. 26566/2023; Cass., n. 12184/2020);

P.Q.M.

La Corte dispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 33102 del 2018, pubblicata in data 20dicembre 2018, sia corretto aggiungendo «pagamento eseguito in favore dello Stato», dopo la parola «legge»; dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta