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Ordinanza Interlocutoria — n. 19822/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to improper notification of the Ministry to the wrong legal office.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 19822/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered the case to be remitted to a new hearing because the Ministry of Labour was not properly notified. The Ministry, representing the State administration, must be notified at the General State Advocacy rather than the District Advocacy. Consequently, the appeal is suspended until the correct notification is completed within sixty days.

Regesto Legislator

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Art. 164 c.p.c.; Art. 165 c.p.c.: The appeal must be notified to the General State Advocacy for State administrations; failure to do so requires remittal for proper notification.

Parole chiave

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State Advocacy Proper Notification Remittal for New Hearing State Administration Civil Procedure Law notificazione viziata ricorso effettivo ritardo del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 164 c.p.c.
Art. 165 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, n. 608/2015
Sez. U, n. 608/2015
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 35338/2019R.G. proposto da ANGELA CIRULLI, domiciliataex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesadagli avvocati FRISINA LUIGI e MONACO FEDERICO –ricorrente – contro MINISTERO LAVORO POLITICHE SOCIALI - DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO ANCONA Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato - R.G.N. 35338/2019 Ud. 18-27/06/2024CC AULA B Sez. S4/L- R.G. 35338/2019 – CC 27/06/2024 - Pagina nr. 2 di 3 CONSIGLIERA DI PARITA’ EFFETTIVA DELLA PROVINCIA DI ANCONA –intimati – avverso la sentenza d ella Corte d'appello Ancona n. 104/2019 depositata il 15/05/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 18 - 27/06/2024dal Consigliere Dott. Federico Rolfi; LA CORTEconstatato che il ricorso risulta essere stato notificato all’intimato MINISTERO LAVORO POLITICHE SOCIALI -DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO ANCONA presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Ancona, anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, dalla quale deve, invece, intendersi rappresentata e presso la quale devono ritenersi domiciliate ope legis le Amministrazioni dello Stato nel giudizio di cassazione (cfr., per tutte, Cass., Sez.

U, n. 608/2015); ritenuto, dunque, che ‒ in difetto di costituzione in questa sede del MINISTERO LAVORO POLITICHE SOCIALI - DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO ANCONA (invece legittimamente costituito e difesa dall’Avvocatura distrettuale nel giudizio di appello) ‒ è necessario ordinare la rinnovazione della notificazione del ricorso presso la citata Avvocatura generale dello Stato nel termine di cui in dispositivo, con differimento della causa a nuovoruolo. P. Q. M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione della notificazione del ricorso al MINISTERO LAVORO POLITICHE SOCIALI - DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO ANCONA presso l'Avvocatura generale dello Stato, concedendo alla parte ricorrente il Sez.

S4/L- R.G. 35338/2019 – CC 27/06/2024 - Pagina nr. 3 di 3 termine di giorni sessanta, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, per provvedere al relativo adempimento. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte