Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19768/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against Inps, ruling chemists already covered by EPAP need not pay separate contributions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19768/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation allowed Domenico Scarcelli's appeal against the Potenza Court of Appeal's decision ordering him to pay social security contributions. Scarcelli argued that as a chemist, he was already covered by the EPAP scheme and thus exempt from the separate management's contributions. The court agreed, citing established jurisprudence that the separate management's coverage is residual and does not apply when a mandatory professional scheme like EPAP already provides full coverage.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2, co. 26 l. n. 335/95; Art. 18, co. 2 l. n. 98/11: The residual coverage of the separate management does not apply to professionals already covered by a mandatory professional scheme, exempting them from separate contributions.

Parole chiave

Generato dall'IA
separate management contributions EPAP mandatory coverage residual insurance principle chemists professional scheme social security complementarity categoria contributiva computo dei contributi procedura straordinaria di fissazione dei contributi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2, co. 26 l. n. 335/95
Art. 18, co. 2 l. n. 98/11, conv. con modif. dalla l. n. 111/11

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 30344/17
Cass. 32166/18
Cass. 5826/21
Cass. 24047/22
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24447-2022 proposto da: SCARCELLI DOMENICO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI FRANCESCO PATERNOSTER; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D'ALOISIO; -resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 25/2022 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 07/04/2022 R.G.N. 80/2020;

Oggetto Gestione separata EPAP R.G.N.24447/2022 Cron. Rep. Ud.10/04/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Potenza accertava il debito contributivo nei confronti dell’Inps relativo al reddito da lavoro autonomo percepito da Domenico Scarcelli negli anni 2005 e 2006, a seguito di iscrizione d’ufficio alla Gestione separata istituita presso l’ente. Riteneva la Corte d’appello che Scarcelli, chimico iscritto all’EPAP, dovesse essere iscritto alla Gestione separata, per il principio di universalizzazione della copertura assicurativa e non bastando ad escludere l’iscrizione d’ufficio il versamento del contributo integrativo.

Avverso la sentenza, ricorre Domenico Scarcelli per un motivo, illustrato da memoria. L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a., non ha svolto attività difensiva, limitandosi a conferire procura speciale ai difensori. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo di ricorso Scarcelli Domenico deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2, co.26 l. n.335/95 e dell’art.18, co.2 l. n.98/11, conv. con modif. dalla l. n.111/11.

La Corte non avrebbe considerato che per i chimici l’iscrizione all’EPAP èobbligatoria, così come è obbligatorio il pagamento del contributo soggettivo, a prescindere da una soglia minima di reddito annuo. Il motivo è fondato. La sentenza ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte resa con riguardo soprattutto al caso degli avvocati e degli ingegneri. Tale orientamento (v. ad es. Cass.30344/17, Cass.32166/18, Cass.5826/21, Cass.24047/22) ha affermato che l’obbligo di iscrizione alla gestione separata sussiste nel caso in cui l’avvocato non siaiscritto alla relativa cassa professionale per limiti di reddito inferiori al minimo previsto per l’iscrizione, e ugualmente nel caso in cui l’ingegnere o l’architetto non siaiscritto alla cassa per svolgere altra attività implicante l’iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria; si è precisato che il solo versamento del contributo integrativo, non essendovi obbligo del versamento del contributo soggettivo in base alla norme statutarie della rispettiva cassa, non fa venir meno l’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata.

L’obbligo del versamento del contributo integrativo non implica la costituzione di alcuna posizione previdenziale,sicché opera la copertura residuale della Gestione separata, nel rispetto del rapporto di complementarietà tra gestione previdenziale di categoria e Gestione separata. Applicando tali principi al caso di specie, emerge che, contrariamente a quanto ritenuta dalla sentenza impugnata, non va applicata la copertura residuale della Gestione separata, poiché già esiste per i chimici la copertura assicurativa dell’EPAP cui vengono versati i contributi.In particolare, dispone il Regolamento per l’attuazione delle attività statutarie dell’EPAP approvato con decreto ministeriale del 1999, e successive modifiche – riprodotto nel ricorso – che:

a) l’iscritto all’albo professionale (l’albo dei chimici nel caso di specie) è obbligatoriamente iscritto anche all’EPAP (art.1);

b) l’iscritto all’EPAP è tenuto a pagare il contributo soggettivo e non solo quello integrativo, qualunque sia l’ammontare del reddito annuo prodotto in dipendenza dell’attività professionale abitualmente svolta (art.3);

c) il contributo soggettivo minimo, comunque dovuto ogni annuo, è pari a €413,00 per l’anno 1996 (art.3). In base a tali previsioni, non può dirsi che mancasse in capo al ricorrente una copertura assicurativa presso l’EPAP, cui egli era iscritto d’ufficio essendo iscritto all’albo, e con obbligo di versare i contributi integrativo e soggettivo senza alcun limite minimo di reddito prodotto. Il carattere residuale della copertura previdenziale presso la Gestione separata implica che, in un caso simile, detta copertura non opera per la presenza di altra gestione previdenziale obbligatoria che già assicura il ricorrente.

Il ricorso va dunque accolto, con cassazione della sentenzae, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito dichiarando che il ricorrente non è tenuto al pagamento della contribuzione e di somme aggiuntive relative alla sua iscrizione alla Gestione separata per gli anni 2005 e 2006.L’assenza di precedenti pronunce di questa Corte relativamente al caso dell’iscrizione all’EPAP induce a compensare le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

dichiara che il ricorrente n