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Ordinanza — n. 19760/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling excessive part-time contracts must be taxed on full-time virtual rates.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19760/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed INPS's appeal against the Catanzaro Court of Appeal, ordering the cassation of the lower judgment. INPS argued that contracts exceeding the statutory part-time limit should be taxed based on full-time virtual rates, a principle the lower court had previously rejected. The court upheld this principle, citing continuity in case law, and remanded the case for a new decision on the contributions.

Regesto Legislator

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Art. 29, D.L. n. 244/1995; Art. 1, D.L. n. 338/1989: When part-time contracts exceed the sectoral collective agreement limit, the contributory obligation must be calculated based on the full-time virtual rate, regardless of actual payment.

Parole chiave

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excessive part-time contracts contributory obligation calculation virtual full-time rate sectoral collective agreement INPS contribution liability durata minima di contribuzione lavoro a tempo parziale rendita parziale

Disposizioni normative citate

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Art. 29, D.L. n. 244/1995 (conv. con l. n. 341/1995)
Art. 1, D.L. n. 338/1989 (conv. con l. n. 389/1989)
è rimasta intimata; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 24.4.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8794 del 2020
Cass. nn. 11555 e 26832 del 2023
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27703-2019proposto da: I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE; -ricorrenti - contro IMPRESA DEL FIUME S.P.A.; -intimata - avverso la sentenza n. 337/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 13/03/2019 R.G.N. 57/2017;

Oggetto Contributi, minimale imprese edili, contratti part- time R.G.N. 27703/2019 Cron. Rep. Ud.24/04/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal Consigliere Dott.LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 13.3.2019, la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da Impresa Dal Fiume s.p.a. avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS le aveva intimato il pagamento di differenze contributive rivenienti dalla stipulazione di contratti part-time in numero eccedente la percentuale di occupati dell’impresa siccome prevista dal CCNL di settore; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che Impresa Dal Fiume s.p.a.

è rimasta intimata; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 24.4.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, l’INPS si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 29, d.l. n. 244/1995 (conv. con l. n. 341/1995), e 1, d.l. n. 338/1989 (conv. con l. n. 389/1989), per avere la Corte di merito ritenuto che la stipula di contratti part-time in eccesso rispetto alla percentuale prevista dal CCNL di settore (nella specie, per i dipendenti di imprese operanti nel settore edile) potesse dar luogo, per i contratti eccedenti, alla commisurazione dell’obbligazione retributiva alla retribuzione virtuale prevista per i contratti a tempo pieno, non configurandosi in tal caso un’ipotesi di nullità dei contratti part- time e dovendo pertanto l’obbligazione contributiva pur sempre modularsi in relazione all’attività effettivamente svolta;che il motivo è fondato, dovendo darsi continuità al principio di diritto secondo cui, nel settore edile, l’istituto del minimale contributivo, previsto dall’art. 29, d.l. n. 244/1995, cit., trova applicazione anche nell’ipotesi in cui siano stati conclusi contratti part-time in eccedenza rispetto al limite previsto da una disposizione del contratto collettivo applicabile, dal momento che la funzione della norma predetta è quella di individuare il complessivo valore economico delle retribuzioni imponibili di una data impresa, che, in caso di violazione del divieto di assunzioni a tempo parziale in misura superiore ad una determinata percentuale del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, va commisurato alla retribuzione dovuta per l’orario normale di lavoro anche per i lavoratori assunti part- time in violazione del predetto divieto, a prescindere dalla circostanza che tali compensi siano stati effettivamente corrisposti (così Cass. n. 8794 del 2020, cui hanno dato continuità, da ult., Cass. nn. 11555 e 26832 del 2023); che, non essendosi i giudici territoriali attenuti all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà anche