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Ordinanza — n. 19740/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses workers' appeal regarding employment transfer, ruling dismissal predated transfer and was not contested.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19740/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the appeal filed by former employees against a labor transfer to a new company. The lower courts held that the original dismissals were valid because they were communicated before the transfer agreement and were never legally challenged within the statutory deadline. The Court affirmed that the transfer's delayed effectiveness did not retroactively invalidate the dismissals since the workers failed to contest the termination at the time it occurred.

Regesto Legislator

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Art. 2112 c.c.; Art. 6 l. n. 604/1966: A transfer of business does not automatically reinstate employees dismissed prior to the transfer if the dismissal was not contested within the legal deadline, as the transfer's delayed effectiveness cannot retroactively validate a terminated relationship.

Parole chiave

Generato dall'IA
transfer of business employment relationship dismissal validity statute of limitations labor transfer agreement trasferimento dei rapporti di lavoro abbandono del posto di lavoro trasferimento del personale

Disposizioni normative citate

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Art. 2112 c.c.
in virtù di contratto di cessione di azienda ex art. 2112 c.c. stipulato tra quest’ultima società e il Fallimento di La Sicurezza s.r.l., società originaria datrice di lavoro, con ordine di riammissione in servizio alla cessionaria Cosmpopol s.p.a.;
Art. 6 l. n. 604/1966
b) i licenziamenti in questione, comunicati ai lavoratori in data 14.9.2011, con differimento della relativa efficacia al 30.9.2011, non erano stati impugnati nel termine di decadenza ex art. 6 l. n. 604/1966;
Art. 1376 c.c.
Art. 366, comma 1 n. 6 c.p.c.
l’affermazione non è validamente contrastata dagli odierni ricorrenti i quali, in violazione del principio di autosufficienza ex art. 366, comma 1 n.
Art. 13, comma quater d.p.r. n. 115/2002
al rigetto del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite e la condanna della parte ricorrente al raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma quater d.p.r. n. 115/2002, nella sussistenza dei relativi presupposti processuali;
art. 2112 c.c
in virtù di contratto di cessione di azienda ex art. 2112 c.c.
art. 1376 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4944/1998
tra le altre, Cass. n. 4944/1998, Cass.
Cass. n. 2245/1995
4944/1998, Cass. n. 2245/1995);
Cass. 24/3/2014, n. 6845
Cass. 3 aprile 2019, n. 9268
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 14386-2020 proposto da: LIGUORI FERDINANDO, ANIELLO GIUSEPPE, ARIEMMA MICHELE, AVERSANO UGO, BOEMIO FERDINANDO, CAPANO CARLO, CEPARANO FRANCESCO, DE LUCIA CIRO, DI MICCO EUGENIO, ESPOSITO VINCENZO, IADICICCO LUIGI, LA SALA MARIANO; LIGUORI CONCETTA, LIGUORI GIOVANNI, LIGUORI MIRIANA, in qualità di eredi di LIGUORI ALESSANDRO; LIGUORI ORAZIO, OSTUNI ORESTE, SIMEOLI PAOLO, tutti domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato ALBERTO CINQUEGRANA; -ricorrenti - contro COSMOPOL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL Oggetto R.G.N.14386/2020 Cron.

Rep. Ud.21/05/2024 CC POPOLO 18, presso lo studio degli avvocati PIERLUIGI RIZZO, NUNZIO RIZZO, che la rappresentano e difendono; -controricorrente - nonché contro FALLIMENTO LA SICUREZZA S.R.L.; - intimato - avverso la sentenza n. 4912/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/10/2019 R.G.N. 820/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA. Rilevato che 1.Ferdinando Liguori ed altri lavoratori adivano il giudice del lavoro chiedendo l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la convenuta Cosmopol s.p.a. in virtù di contratto di cessione di azienda ex art. 2112 c.c. stipulato tra quest’ultima società e il Fallimento di La Sicurezza s.r.l., società originaria datrice di lavoro, con ordine di riammissione in servizio alla cessionaria Cosmpopol s.p.a.;

2. il giudice di primo grado ha respinto la domanda con statuizione confermata dalla Corte di appello di Napoli la quale ha premesso che:

a) la domanda dei lavoratori era fondata esclusivamente sull’allegazione di una vicenda traslativa ex art.2112 c.c. per cui prive di pregio risultavano le ragioni di doglianza, formulate in sede di gravame, intese a porre a fondamento della pretesa (anche) l’accordo del 22.7.2011 stipulato tra le due società ai sensi dell’art. 47 l. n. 428/1990;

b) i licenziamenti in questione, comunicati ai lavoratori in data 14.9.2011, con differimento della relativa efficacia al 30.9.2011, non erano stati impugnati nel termine di decadenza ex art. 6 l. n. 604/1966;

c) il trasferimento di azienda stipulato il 26.9.2011 prevedeva un’efficacia differita al 1.10.2011. Sulla base di tali dati fattuali la Corte di merito ha quindi ritenuto che ben potevano le parti, nell’esercizio dell’autonomia privata, differire la efficacia del contratto di cessione di azienda ad un momento successivo alla stipula, non ostandovi il disposto dell’art. 1376 c.c.; la pattuizione con la quale le parti avevano inteso escludere dalla cessione di azienda i rapporti di lavoro della cedente di cui era prevista, in conseguenza degli intimati licenziamenti, la cessazione in data 30/9/2011, anche ove ritenuta nulla per contrasto a norma imperativa, risultava in concreto irrilevante atteso che l’operatività dell’art. 2112 c.c. richiedeva la sussistenza di un rapporto di lavoro valido ed efficace laddove al momento della stipula dell’accordo di cessione vi era già stata comunicazione del licenziamento che, stante la natura recettizia dell’atto, comportava il decorrere del termine di sessanta giorni per l’impugnazione; la mancata impugnativa del licenziamento nei confronti del Fallimento La Sicurezza s.r.l. non consentiva pertanto ai lavoratori di far valere la illegittimità del recesso e quindi invocare la continuità del rapporto di lavoro con la cessionaria Cosmopol s.r.l.;

3. per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso i lavoratori in epigrafe indicati sulla base di tre motivi; Cosmopol s.p.a. ha resistito con controricorso illustrato con memoria; il Fallimento La Sicurezza s.r.l. è rimasto intimato; Considerato che 1.con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 1376, 2558, 2112 c.c. e dell’art. 1 direttiva 77/187/CEE modificata dalla Direttiva 98/50 CE e definitivamente sostituita la con Direttiva 2001/23 CE, censurando la sentenza impugnata per avere riconosciuto alle parti stipulanti il contratto di cessione di azienda di determinare arbitrariamente la data di decorrenza degli effetti della cessione, quanto alla posizione dei lavoratori della cedente; sostiene, infatti, che stante il carattere imperativo della disciplina comunitaria l’effetto traslativo doveva collegarsi, ai sensi dell’art. 1376 c.c., al momento della prestazione del consenso;

2. con il secondo motivo deduce ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. violazione o falsa applicazione di norme di diritto in riferimento agli artt. 1334, 2118 cc., agli artt. 3 e 24 l. n. 223/1991, all’ art. 2112 c.c., all’art. 3 n. 1 Direttiva 77/187/CEE modificata dalla Direttiva 98/50 CE e definitivamente sostituita con Direttiva 2001/23 CE, all’art. 6 l. n. 604/1966, all’art. 32 l. n. 183/2010, censurando la sentenza impugnata per avere considerato invalido e pertanto non trasferibile il rapporto di lavorodei ricorrenti nonostante che la cessione di azienda fosse avvenuta in costanza del rapporto di lavoro e precisamente durante il periodo di preavviso; argomenta che la dichiarazione di recesso produce effetti solo alla fine del periodo di preavviso e sostiene che alla luce dell’evoluzione dell’art. 2112 c.c. la successione automatica ed indisponibile del rapporto di lavoro è fattispecie idonea ad interrompere “la sequenza procedimentale iniziata con le intimazione di licenziamento del 14.9.2021”;

3. con il terzo motivo deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione di norme di diritto in riferimento agli artt. 414 e 437 c.p.c. censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto inammissibile, in quanto non formulata in prime cure, la domanda dei lavoratori intesa a far valere il loro diritto all’assunzione sulla base dell’accordo stipulato tra il Fallimento di La Sicurezza s.r.l. e Cosmopol s.r.l.;

4. il primo ed il secondo motivo di ricorso, trattati congiuntamente per connessione, sono infondati; assume, infatti rilievo assorbente, rispetto ad ogni ulteriore considerazione, la pacifica mancata impugnazione dei licenziamenti in oggetto nel prescritto termine di sessanta giorni ex art. 6 l. n. 604/1966 (Cass. n. 15678/2006) la quale ha determinato il consolidarsi dell’effetto estintivo del rapporto di lavoro in epoca anteriore al verificarsi del trasferimento di azienda che le parti stipulanti hanno inteso differire, rispetto alla data di stipula (26/9/2011) , comunque successiva all’intimazione dei licenziamenti, al 1 ottobre 2011, quando era interamente decorso il periodo di preavviso (in tema di necessità che il termine dipreavviso si esaurisca e il rapporto si risolva prima del trasferimento dell'azienda, v. tra le altre, Cass. n. 4944/1998, Cass. n. 2245/1995);

è invero principio ripetutamente affermato nella giurisprudenza di questa Corte che il licenziamento, quale negozio unilaterale recettizio, si perfeziona nel momento in cui la manifestazione di volontà del datore di lavoro giunge a conoscenza del lavoratore, sicché la decorrenza del termine di decadenza per l’impugnazione del recesso opera dalla comunicazione del licenziamento e non dal momento, eventualmente successivo, di cessazione dell’efficacia del rapporto di lavoro (Cass. 24/3/2014, n. 6845, Cass. 3 aprile 2019, n. 9268); è dunque priva di ogni fondamento la tesi difensiva dei lavoratori fondata sull’illegittimità del differimento degli effetti della cessione in pregiudizio delle loro ragioni, essendo dirimente il rilievo che il licenziamento è stato intimato prima della stipula della cessione e la sua mancata impugnazione ne ha consolidato gli effetti anche nei confronti del cessionario, posto che eventuali doglianze a riguardo avrebbero dovuto essere necessariamente veicolate in sede giudiziale mediante domanda di accertamento della illegittimità/ nullità dei licenziamenti;

5. il terzo motivo di ricorso è inammissibile; 5.1. la Corte di merito ha ritenuto che gli odierni ricorrenti fossero incorsi nel divieto di novum in appello nella parte in cui avevano posto a fondamento della pretesa ad essere assunti presso la cessionaria Cosmopol s.r.l. l’accordo sindacale del luglio 2011, stipulato ai sensi dell’art. l. 47 l. n. 428 /1990; 5.2. l’affermazione non è validamente contrastata dagli odierni ricorrenti i quali, in violazione del principio di autosufficienza ex art. 366, comma 1 n. 6 c.p.c., omettono la trascrizione degli atti alla base della censure e comunque svolgono la loro difesa in termini generici e meramente contrappositivi alla qualificazione operata dal giudice di appello; tale modalità di articolazione della censura risulta intrinsecamente inidonea a dare contezza dell’errore in tesi ascritto al giudice di merito;

6. al rigetto del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite e la condanna della parte ricorrente al raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma quater d.p.r. n. 115/2002, nella sussistenza dei relativi presupposti processuali;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 7 . 6 00,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per