Cassation appeal dismissed for non-compliance with 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct due to the appellant's failure to respond within the statutory 40-day period. The appellant, represented by the General Attorney of the State, filed a request for judgment without requesting a decision, while the respondent, Irene Ramponi, argued for the dismissal based on procedural inaction. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal, extinguishing the proceedings and awarding costs to the respondent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal for settlement constitutes a formal renunciation, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13521/2021 R.G. proposto da: FORMEZ P.A. Centro Servizi, Assistenza, Studi Formazione per l’ammodernamento della P.A., rappresentata e difesa dell’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia Ricorrente C O N T R O RAMPONI IRENE, rappresentata e difesa dagli Avvocati Giovanni Nicola d’Amati e Claudia Costantini, giusta procura speciale allegata al controricorso, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Roma, n. 767/2021, pubblicata il 22/3/2021;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così dec