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Decreto — n. 19687/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 19687/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal for case settlement. The appellant, represented by the General Attorney of the State, had not responded to the settlement proposal, while the respondent, Guerci Fiorella, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal of appeal settlement proposal deadline extinction of cassation proceedings procedural default allocation of litigation costs istanza di autorizzazione all’esecuzione – Competenza incompetenza territoriale compensazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
755/2020, pubblicata il 3/3/2020; -- - - - - - Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380- bis c.p
755/2020, pubblicata il 3/3/2020; -- - - - - - Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 28900/2020 R.G. proposto da: FORMEZ P.A. Centro Servizi, Assistenza, Studi Formazione per l’ammodernamento della P.A., rappresentata e difesa dell’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia Ricorrente C O N T R O GUERCI FIORELLA, rappresentata e difesa dagli Avvocati Giovanni Nicola d’Amati e Claudia Costantini, giusta procura speciale allegata al controricorso, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Roma, n. 755/2020, pubblicata il 3/3/2020; -- - - - - - Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti.

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così de