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Ordinanza — n. 19683/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding disciplinary suspension counting towards foreign post vacancy loss.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19683/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Francesco Piccione's appeal against a lower court ruling that upheld his dismissal from a foreign diplomatic post. Piccione argued that his disciplinary suspensions should not count towards the statutory period required for automatic vacancy of the position, claiming procedural errors and violations of EU law. The court determined that the statutory language explicitly includes suspension periods in the calculation of absence, and since the disciplinary revocation was based on the objective fact of suspension, the lower court correctly applied the law.

Regesto Legislator

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Art. 183, comma 4, d.P.R. n. 18 del 1967; The period of suspension from service resulting from a disciplinary sanction must be computed for the purposes of vacancy from the foreign post organo as provided by the cited regulation.

Parole chiave

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disciplinary suspension foreign post vacancy statutory period calculation diplomatic service administrative dismissal sospensione dell'ordine espulsione ritiro dell'effetto sospensivo allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 183, comma 4, d.P.R. n. 18 del 1967
Egli contesta il provvedimento che avrebbe disposto la sua decadenza dalla sede di Pechino e dal connesso incarico dirigenziale per superamento del limite massimo di 60 giorni di assenza dal servizio, come previsto dall’art. 183, comma 4, d.P.R. n. 18 del 1967.
Art. 112, 115 e 437 c.p.c.
Art. 55 bis, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001
112, 115 e 437 c.p.c., dell’art. 55 bis, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001, 8, p.
Art. 1, comma 138, della legge delega n. 662 del 1996
2)Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 183 del d.P.R.
Art. 14, d.lgs. n. 62 del 1998
662 del 1996, sulla base del quale era stato approvato l’art. 14, d.lgs. n. 62 del 1998, che aveva introdotto il comma 4 dell’art.
art. 2103 c.c
112 e 115 c.p.c., dell’art. 2103 c.c., degli artt.
art. 91 c.p
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Corte di Giustizia UE, causa Blunn
Corte di Giustizia UE, causa Monaco
Corte Costituzionale (giurisprudenza relativa al conferimento di incarichi dirigenziali)
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Testo completo

4 -Aula B ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28745/2019proposto da: Francesco Piccione, rappresentatoe difeso dall’Avv . Ugo Sgueglia, presso cui è domiciliato in Roma, via Ottorino Lazzarini 19; -ricorrente- contro Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentatoe difeso dall’Avv ocatura generale dello Stato, presso cui è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello diRoma, n. 42/2019, pubblicata il 3 aprile 2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/05/2024 dal Consigliere Dario Cavallari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con due distinti ricorsi al Tribunale di Roma Francesco Piccione ha impugnato una serie di provvedimenti disciplinari emessi nei suoi confronti dal Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale (da ora MAECI) , fra cui quattro sospensioni dal servizio e dalla retribuzione (del 10 giugno 2013, del 1° luglio 2014, del 31 marzo 2015 e del 27 agosto 2015), la decadenza dalla sede di Pechino (20 agosto 2014) e il licenziamento con preavviso di 12 mesi (del 24 febbraio 2015). Il Tribunale di Roma, riuniti i ricorsi, con sentenza n. 7420/2016, ha annullato la sola sospensione del 31 marzo 2015, rigettando le altre censure.

Francesco Piccione ha proposto appello che la Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 42/2019, ha rigettato. Francesco Piccione ha presentato ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Il MAECI si è difeso con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria in data 6 maggio 2024 e, quindi, tardivamente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo Francesco Piccione contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 437 c.p.c., dell’art. 55 bis, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001, 8, p. 2, CCNL Area 1 2006/2009, 6, comma 1, CEDU, 3, 35 e 111 Cost.Egli sostiene che la corte territoriale avrebbe errato nell’affermare che in primo grado sarebbe statodedotto solo che l’allora Ministro Plenipotenziario Belloni, firmatario dei provvedimenti impugnati, non avrebbe rivestito la qualifica di direttore generale, come prescritto dall’art. 55, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001.

In realtà, il ricorrente afferma di avere chiesto sempre la dichiarazione di nullità dei provvedimenti contestati, per incompetenza, in primo grado, del Ministro Plenipotenziario Belloni e, in appello, dell’organo che li avessedisposti. La sentenza impugnata sarebbe stata in contrasto anche con la giurisprudenza CEDU (casi Blunn e Monaco), che sanciva il diritto a un equo processo. La doglianza è inammissibile. Come riportato dallo stesso ricorrente nel suo atto di impugnazione,alle pagine 9 e 10, egli ha contestato in appello non il fatto che il Ministro Plenipotenziario Belloni non ricoprisse l’incarico di direttore generale (come avvenuto in primo grado), ma che non fosse a capo dell’UPDe non ne facesse parte.

Si tratta con evidenza di un nuovo distinto motivo di censura dei provvedimenti disciplinari in esame, in quanto fondato su un fatto differente, non portato all’attenzione del Tribunale di Roma, vale a dire la non appartenenza del Ministro Belloni all’UPD, e sul quale non si è potuto sviluppare il contraddittorio in primo grado. 2)Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 183 del d.P.R. n. 18 del 1967, degli artt. 112 e 115 c.p.c., dell’art. 2103 c.c., degli artt. 3, 35 e 111 Cost. Egli contesta il provvedimento che avrebbe disposto la sua decadenza dalla sede di Pechino e dal connesso incarico dirigenziale per superamento del limite massimo di 60 giorni di assenza dal servizio, come previsto dall’art. 183, comma 4, d.P.R. n. 18 del 1967.

In particolare, sostiene che i giorni di sospensione a lui inflitti non avrebbero dovuto essere conteggiati nel detto termine, atteso che, durante tale sospensione, il rapporto di servizio sarebbe statoda considerare interrotto. Inoltre, tale decadenza avrebbe dovuto essere ritenuta costituzionalmente illegittima. La doglianza è infondata.L’art. 183, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 18 del 1967, nella versione in vigore dal 15 aprile 1998, stabilisce che: “1. Il limite massimo di assenza dal servizio all’estero, con esclusione dei periodi di ferie, nonché delle assenze connesse al servizio stesso, è fissato in complessivi sessanta giorni in ragione d’anno, durante i quali spetta il seguente trattamento economico: (…).

2. Il limite massimo di assenza previsto dal comma 1 è aumentato fino a 4 mesi nei casi in cui per infermità il personale non possa essere trasferito senza danno, ferma restando la disposizione di cui al comma 1, lettera a)”. Il successivo comma 4 del medesimo art. 183 prescrive che: “4. Trascorsi i periodi indicati ai commi 1 e 2, nonché quelli previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, ulteriori assenze del dipendente, pur se consentite dall’attuale ordinamento, comportano la decadenza dall’organico dell’ufficio all’estero”.

La disposizione, quindi, si applica ai casi di assenza dal lavoroe, come si evince dalle eccezioni previste dal comma 1, si riferisce a tutte le altre situazioni nelle quali il dipendente non fornisce la propria prestazione lavorativa all’estero. Non vi sono elementi, di ordine formale o logico, che possano indurre a ritenere che la mancata presenza in servizio conseguente ad una sospensione disciplinare non possa venire computata ai fini della decadenza dall’organico dell’ufficio in questione, non riferendosi il termine “assenza” utilizzato dalla normativa citata esclusivamente alle situazioni nelle quali il rapporto di servizio opera ordinariamente.

Inoltre, si rileva che, diversamente da quanto afferma il ricorrente, la revoca dell’incarico de quanon è una sanzione disciplinare, essendo collegata a un fatto oggettivo, come l’assenza, talora neanche dipendente dalla volontà dell’interessato. Per ciò che concerne le denunce di illegittimità costituzionale, si osserva, in ordine alla dedotta automaticità della menzionata decadenza, che la giurisprudenza della Corte costituzionale alla quale si riferisce il ricorrente interessa il conferimento di incarichi dirigenziali a livello ministeriale ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001, mentre la presente vicenda attiene all’assegnazione all’estero di personale del MAECI, di varie categorie,ex d.P.R. n. 18 del 1967.

In relazione, infine, al dedotto eccesso di delega, motivato dalla considerazione che l’art. 1, comma 138, dellalegge delega n. 662 del 1996, sulla base del quale era stato approvato l’art. 14, d.lgs. n. 62 del 1998, che aveva introdotto il comma 4 dell’art. 183 del d.P.R. n. 18 del 1967, non avrebbe potuto occuparsi dello status del dipendente pubblico, ma esclusivamente del suo trattamento economico,si sottolinea che l’art. 183, comma 4, del d.P.R. n. 18 del 1967, in vigore dal 15 aprile 1998, non incide su detto status e, comunque, riproduce, nella sostanza, pur specificandone il contenuto, coerentemente con la vigente regolamentazione, la previsione dell’art. 143, u.c., del d.P.R. n. 18 del 1967, nel testo vigente sino al 14 aprile 1998, per il quale “Il personale in servizio all’estero collocato in aspettativa cessa di appartenere ad ogni effetto all’organico dell’ufficio”.

Pertanto, il superamento di determinati periodi di astensione dal servizio avrebbe comportatogià in passato la revoca dell’incarico all’estero. 3)Il ricorso è rigettato, in applicazione del seguente principio di diritto: “Il periodo di sospensione dal servizio conseguente all’irrogazione di una sanzione disciplinare deve essere computato ai fini delladecadenza dall’organico dell’ufficio all’esteroprevista dall’art. 183, comma 4, d.P.R. n. 18 del 1967”. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.

Si attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, -rigetta il ricorso;-condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in complessivi €4.000,00 per compenso, e a rimbors are le spese prenotate a debito; -attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R.