Italian Supreme Court dismisses appeal against cassation order regarding contributory position regularization and fundamental rights violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared inadmissible an appeal against a previous order dismissing a request for contributory position regularization. The appellant argued factual errors regarding the existence of a labor relationship and violations of fundamental rights, but the court found these claims constituted errors of judgment rather than factual errors. Consequently, the court rejected the appeal because the alleged issues did not meet the strict requirements for revocation under Italian civil procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391-quater c.p.c.; Art. 115 c.p.c.: An appeal for revocation based on alleged factual errors is inadmissible if the errors concern points already decided or constitute errors of judgment regarding the evaluation of evidence and procedural acts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18825-2023 proposto da: PATRUNO LUCREZIA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato OSCAR LOJODICE; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO; -controricorrente - avverso l'ordinanza n. 7344/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 14/03/2023 R.G.N. 17888/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/05/2024 dal Consigliere Dott.
ALESSANDRO GNANI. Oggetto revocazione R.G.N.18825/2023 Cron. Rep. Ud.30/05/2024 CC RILEVATO CHE Con ordinanza n.7344/23 questa Corte dichiarava inammissibile il ricorso presentato da Patruno Lucrezia Luigia avverso sentenza d’appello che aveva respinto la domanda svolta nei confronti dell’Inps avente ad oggetto la regolarizzazione della propria posizione contributiva in relazione a un affermato rapporto di lavoro subordinato intercorso con il Comune di Conversano. Riteneva questa Corte che i motivi presentassero una mescolanza e sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei.
La censura per violazione dell’art.115 c.p.c. atteneva alla valutazione del materiale istruttorio da parte del giudice d’appello e dunque era inammissibile. Infine, la disponibilità manifestata dall’Inps ad accettare i contributi eventualmente dovuti non poteva di per sé fondare l’accoglimento della domanda di regolarizzazione contributiva con richiesta di condanna dell’Inps. Avverso l’ordinanza ricorre per revocazione Patruno Lucrezia, proponendo due motivi, illustrati da memoria. L’Inps resiste con controricorso. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, Patruno Lucrezia deduce erronea percezione dei fatti, in particolare relativi ad antefatti processuali e alla lettura degli atti processuali e delle sentenze di merito dei pregressi gradi. Il motivo fa derivare da tale errata percezione conseguenze per sé pregiudizievoli, ovvero: la Corte avrebbe erroneamente ritenuto insussistente il rapporto di lavoro subordinato con il Comune di Conversano, mentre tale circostanza non era emersa nel processo. Il motivo censura l’ordinanza anche laddove ha concluso per l’inammissibilità della censura proposta ai sensi dell’art.115 c.p.c.
Si deduce che era stata provata documentalmente la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con il Comune. Con il secondo motivo di ricorso si deduce che l’ordinanza avrebbe violato i diritti fondamentali previsti dalla Convenzione EDU, non avendo proceduto ad un esame molto attento e rigoroso di ogni elemento in fatto, e in particolare di vari elementi probatori allegati da cui risultava l’esistenza di un rapporto dilavoro subordinato con il Comune di Conversano. Il primo motivo è inammissibile. Va premesso che l’errore ha rilevanza a fini revocatori solo se relativo a un fatto che non abbia costituito punto controverso sul quale sia caduta la decisione.
I pretesi errori di fatto dedotti col motivo attengono tutti a punti oggetto della decisione di cui si chiede la revocazione. Si aggiunge, al di là dell’assemblamento che presenta il motivo, ritrascrivendo larghi passi degli atti precedenti, che gli argomenti in esso contenuti non deducono errori di fatto, ma errori di giudizio compiuti. Invero, costituisce errore di giudizio quello che verte sulla cattiva applicazione dell’art.115 c.p.c. fatta dall’ordinanza impugnata; è errore di giudizio quello secondo cui erroneamente sarebbe stato ritenuto non provato il rapporto di lavoro subordinato, quando esso risultava invece dimostrato alla luce delle prove acquisito al processo.
Occorre ricordare che, sebbene nominato come errore di fatto, l’errore nella valutazione degli atti processuali sottoposti al controllo della Corte di cassazione, è errore di giudizio e non di fatto, risolvendosi al più in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali (Cass.5326/23). Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Premesso che non si verte in tema di revocazione ex art.391-quater c.p.c., poiché non è intervenuta alcuna sentenza della Corte EDU che abbia riconosciuto come contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali ovvero ad uno dei suoi Protocolli il contenuto dell’ordinanzaqui impugnata, il motivo in realtà si limita a dedurre un errore di giudizio: l’ordinanza avrebbe dovuto aver riguardo ad alcuni elementi istruttori trascurati.
Poiché si è al di fuori dell’errore di fatto, non sussistono i presuppos