Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of definition. The appellant, represented by the General Attorney of the State, had not responded to the proposal, while the respondent, Patrizia Gueli, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, extinguishing the litigation and ordering the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: If the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal of definition, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5653/2021 R.G. proposto da: FORMEZ P.A. Centro Servizi, Assistenza, Studi Formazione per l’ammodernamento della P.A., rappresentata e difesa dell’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia Ricorrente C O N T R O GUELI PATRIZIA, rappresentata e difesa dagli Avvocati Giovanni Nicola d’Amati e Claudia Costantini, giusta procura speciale allegata al controricorso, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Roma, n. 2849/2020, pubblicata il 22/12/2020 -- - - - Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così de