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Ordinanza — n. 19661/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against administrative fine due to death of obligor extinguishing debt under Art. 7 Law 689/1981.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19661/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, Luigi Di Dio, died in 2022, extinguishing the administrative debt. The appellant argued for inheritance of the obligation, but the court held that death terminates the liability for administrative fines under Article 7 of Law 689/1981. Consequently, the legal matter ceased to exist, rendering the cassation proceedings moot.

Regesto Legislator

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Art. 7 della legge n. 689 del 1981; La morte dell'autore della violazione amministrativa comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria, la quale non si trasmette agli eredi, con conseguente cessazione della materia del contendere.

Parole chiave

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administrative fine extinction death of obligor non-transmissibility of debt cessation of legal matter mootness in cassation retribuzione non pagata opposizione al precetto esecutivo impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 7 della legge n. 689 del 1981
Art. 372 c.p.c.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
le decisioni ora cit.), non trovando applicazione il principio di soccombenza virtuale, per effetto del mancato vaglio dei motivi di doglianza, con esenzione dal raddoppio del contributo unificato di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla l.
art. 20 d.P.R. n. 1124/1965
articolo 372 c.p
689 del 1981, non si trasmette agli eredi, con conseguente cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all’ordinanza ingiunzione, la cui declaratoria può essere effettuata anche insede di legittimità ove il decesso sia documentato ex articolo 372 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 8377/92
Cass. 1757/16
8377/92; Cass. 1757/16; Cass.22849/22; Cass.
Cass. 22849/22
Cass. 34833/22
1757/16; Cass.22849/22; Cass. 34833/22).
Cass. n. 25404/2023
(in tal senso ex plurimis Cass. n. 25404/2023; n.
Cass. n. 29577/2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 21914-2020 proposto da: DI DIO LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO GRIMALDI 47, presso lo studio dell'avvocato ANDREA DE CADILHAC, rappresentato e difeso dall'avvocato FILIPPO RAMPULLA; -ricorrente - contro REGIONE SICILIANA ASSESSORATO REG. FAMIGLIA POL. SOCIALI e LAV. DIP. REG. LAV. DELL'IMPIEGO, DELL'ORIENTAMENTO, DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' FORMATIVE - Servizio XX Ispettorato Territoriale del lavoro di Enna già ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO DI ENNA; -intimata - Oggetto Opposizione ad ordinanza ingiunzione R.G.N.21914/2020 Cron.

Rep. Ud.29/05/2024 CC avverso la sentenza n. 780/2019 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 19/12/2019 R.G.N. 239/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Caltanisetta, nella contumacia dell’Ispettorato provinciale del lavoro di Enna, aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto da Di Dio Luigi contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 480/2012 che aveva rigettato la sua opposizione all’ordinanza ingiunzione n. 10/0145, emessa da detto Ispettorato il 18.6.2010 e notificata il 9.7.2010, con la quale ordinanza era stato ingiunto al suddetto, quale autore della violazione, il pagamento della somma complessiva di € 8.000,00, a titolo di sanzione amministrativa e spese, per aver violato le disposizioni di cui all’art. 20 d.P.R. n. 1124/1965 per non aver istituito i libri paga e matricola.

2. Avverso tale decisione Di Dio Luigi ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

3. L’intimato è rimasto tale, non avendo svolto difese in questa sede. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Rileva in via preliminare il Collegio che il difensore del ricorrente in uno alla propria memoria difensiva, depositata telematicamente in data 29.4.2024, ha prodotto certificato di morte, rilasciato dal Comune di Barrafranca il 7.4.2022, che attesta il decesso di Di Dio Luigi in data 2.3.2022.

2. Ebbene, anzitutto varibadita l’inapplicabilità nel giudizio di cassazione, considerata la particolare struttura e la disciplina del procedimento di legittimità, dell'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, né consente agli eredi di tale parte l'ingresso nel processo (Cass. 8377/92; Cass. 1757/16; Cass.22849/22; Cass. 34833/22).

3. Tanto premesso, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, anche di recente confermato, la morte dell’autore della violazione amministrativa comporta l’estinzione dell’obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall’amministrazione, la quale, ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 689 del 1981, non si trasmette agli eredi, con conseguente cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all’ordinanza ingiunzione, la cui declaratoria può essere effettuata anche insede di legittimità ove il decesso sia documentato ex articolo 372 c.p.c. (in tal senso ex plurimis Cass. n. 25404/2023; n. 34833/2022; n. 29577/2021).

4. Dalla cessazione della materia del contendere discende l’assenza di regolazione delle spese (cfr. le decisioni ora cit.), non trovando applicazione il principio di soccombenza virtuale, per effetto del mancato vaglio dei motivi di doglianza, con esenzione dal raddoppio del contributo unificato di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia d