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Ordinanza — n. 19613/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding public job placement, ruling that RIA seniority bonuses do not count as tabular salary for classification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19613/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the State's appeal against a lower court ruling that favored three civil servants regarding their job classification. The employees argued that horizontal career progression should be recognized, while the State contended that the Regional Individual Seniority Allowance (RIA) was not part of the tabular salary used for placement. The court held that while horizontal progression must be considered, the RIA is a specific benefit unrelated to the tabular salary scale and thus cannot be used to justify a higher classification.

Regesto Legislator

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Art. 30, commi 1, 2 bis e 2 quinquies, e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001; In voluntary mobility procedures within public employment, the destination authority must consider horizontal economic progression obtained in the origin administration but cannot include the Regional Individual Seniority Allowance (RIA) as part of the tabular salary for classification purposes.

Parole chiave

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public employment mobility job classification standards tabular salary definition Regional Individual Seniority Allowance horizontal career progression civil service benefits administrative law procedure trasferimento del personale

Disposizioni normative citate

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Art. 30, commi 1, 2 bis e 2 quinquies, e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Sandra Bianchi, Chiara Zanetti e Katia Chiesa, dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, in seguito a procedura di mobilità ex art. 30 d.lgs.
Art. 63, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001
165 del 2001 in quanto 6, 9, 11, 12 e 13 del CCNL 2006/2009 e dell’Allegato A al medesimo CCNL, in relazione all’art. 63, comma 5, d.lgs.
Art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001
165 del 2001, nonché dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001.
Art. 9, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 44 del 1990
Nel 1990, in particolare, è stato aggiunto anche un ulteriore beneficio economico, ossia la Maggiorazione Retribuzione individuale di Anzianità (art. 9, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 44 del 1990).
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. L, n. 4316 del 19 marzo 2012
La RIA rientra nel trattamento economico del dipendente, ove facente parte della sua retribuzione con carattere di certezza nell’an e nel quantum in forza della legge o della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento al momento del detto inquadramento (Cass., Sez. L, n. 4316 del 19 marzo 2012).
Cass., Sez.L, n. 21973 del 10 settembre 2018
Non è, invece, una componente dello stipendio tabellare (come rilevato, in giurisprudenza, da Cass., Sez.L, n. 21973 del 10 settembre 2018, e da Cass., Sez.L, n.
Cass., Sez.L, n. 14142 dell' 8 luglio 2015
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Testo completo

Aula B ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 11361/2019 proposto da: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale della Giustizia amministrativa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliata per legge presso di essa in Roma, via dei Portoghesi 12; -ricorrente- contro Sandra Bianchi, Chiara Zanetti e Katia Chiesa, rappresentate e difese dall’Avv. Federico Gualandi ed elettivamente domiciliate in Roma, via Barnaba Tortolini 30, presso il dott.

Alfredo Placidi; -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA n. 1031/2018, pubblicata il 15 gennaio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024 dal Consigliere Dario Cavallari. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Sandra Bianchi, Chiara Zanetti e Katia Chiesa, dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, in seguito a procedura di mobilità ex art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001, in servizio presso il TAR Emilia-Romagna, hanno adito il Tribunale di Bologna contestando l’inquadramento operato il 1° giugno 2014 dall’attuale datore di lavoro in esito a detta procedura in quanto non erano state considerate le progressioni orizzontali da loro acquisite nelle amministrazioni di provenienza.

Esse hanno chiesto l’accertamento del loro diritto a essere inquadrate, con la menzionata decorrenza, rispettivamente nell’Area II, posizione economica F4, nell’Area II, posizione economica F6 e nell’Area III, posizione economica F3, con condanna al pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale di Bologna, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 912/2015, ha accolto il ricorso. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale della Giustizia amministrativa ha proposto appello. Sandra Bianchi e Chiara Zanetti si sono costituite.

Katia Chiesa si è costituita e ha proposto appello incidentale. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 1031/2018, ha rigettato l’appello principale e accolto quello incidentale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri-Segretariato generale della Giustizia amministrativa ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. Sandra Bianchi, Chiara Zanetti e Katia Chiesa si sono difese con controricorso e hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1)Con un unico motivo la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale della Giustizia amministrativa lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 30, commi 1, 2 bis e 2 quinquies, e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 in quanto 6, 9, 11, 12 e 13 del CCNL 2006/2009 e dell’Allegato A al medesimo CCNL, in relazione all’art. 63, comma 5, d.lgs. n. n. 165 del 2001, nonché dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001. La P.A. rileva che la corte territoriale non avrebbe adeguatamente tenuto conto che, in assenza di specifiche tabelle di equiparazione sulla base dei criteri stabiliti dal Segretario generale della G.A. con decreto n. 3 del 2014, l’inquadramento originario delle controricorrenti avrebbe chiaramente migliorato il loro trattamento economico complessivo.

Inoltre, sarebbe stato rispettato il principio in base al quale la fascia retributiva di inquadramento non avrebbe potuto essere superiore allo stipendio base/iniziale erogato dalla P.A. di provenienza, come si sarebbe ricavato dal principio di invarianza finanziaria di cui all’art. 30, comma 2 quinquies, d.lgs. n. 165 del 2001. In particolare, non avrebbe potuto essere accolta la tesi delle controricorrenti, che avrebbero atomizzato le singole voci stipendiali quando, invece, la retribuzione di provenienza avrebbe dovuto essere considerata nel suo complesso, senza valutare, però, le progressioni economiche e la retribuzione individuale di anzianità (c.d.

RIA). Così operando, infatti, si sarebbero verificate gravi iniquità all’interno della P.A. di destinazione e vi sarebbe stato un aggravio di spesa per la stessa P.A. Soprattutto la RIA non avrebbe potuto essere conservata, quale voce retributiva a sé stante. Peraltro, la procedura in esame sarebbe stata una mobilità volontaria in ordine alla quale le dipendenti avrebbero accettato i criteri in concreto applicati, sottoscrivendo i contratti individuali di lavoro, come avvenuto nel caso trattato da Cass., Sez. L, 30875 del 22 dicembre 2017.

Del tutto inconferente sarebbe stato, poi, il richiamo al DPCM del 26 giugno 2015, che avrebbe potuto essere applicato solo alle procedure di mobilità successive alla sua emanazione. La doglianza non merita accoglimento. Preliminarmente occorre ricostruire la vicenda. La controversia trae origine da una procedura di mobilità volontaria alla quale le controricorrenti avevano partecipato. Una volta completata detta procedura, con esito per loro positivo, si è posto il problema di inquadrare le dipendenti in questione all’interno della P.A. di destinazione.

Nessuna contestazione vi è in ordine all’area individuata, mentre è oggetto di lite la determinazione dei livelli economici. La questione è sorta perché, all’epoca, non erano state ancora approvate le tabelle di equiparazione dei livelli fra i diversi comparti interessati. Pertanto, la P.A. di destinazione ha assunto, come parametro di riferimento per effettuare detta equiparazione, lo stipendio base del Comparto di provenienza delle lavoratrici e quello del Comparto Ministeri. Per l’esattezza, al momento della definizione della procedura, Sandra Bianchi era Assistente alle attività amministrative e contabili del Comune di Bologna, Categoria C, posizione economica C3 (Comparto Regioni e Autonomie locali), Chiara Zanetti era Assistente alle attività amministrative e contabili del Comune di Bologna, Categoria C, posizione economica C5 (stesso Comparto di Sandra Bianchi), e Katia Chiesa era Collaboratore amministrativo professionale presso l’Azienda Ospedaliero Universitari di Bologna- Policlinico S. Orsola Malpighi, Categoria D, posizione economica D3 (Comparto Sanità).

La menzionata equiparazione è avvenuta riconoscendo, invece, alle controricorrenti, in base alle tabelle del CCNL del Comparto Ministeri, rispettivamente: a Sandra Bianchi, l’inquadramento come Assistente amministrativo, Area II, posizione economica F3; a Chiara Zanetti, quello come Assistente amministrativo, Area II, posizione economica F3; a Katia Chiesa, quello come Funzionario amministrativo, Area III, posizione economica F1. Le dipendenti contestano tale riconoscimento, sostenendo che, pur essendo esatta l’Area individuata, avrebbero dovuto essere riviste le posizioni economiche.

Per l’esattezza, Sandra Bianchi avrebbe dovuto essere considerata come appartenente all’Area II, posizione economica F4, Chiara Zanetti sarebbe dovuta rientrare nell’Area II, posizione economica F6, e Katia Chiesa avrebbe dovuto essere inserita nell’Area III, Posizione economica F1. La lite concerne la composizione del parametro di riferimento utilizzato dall’Amministrazione di destinazione per effettuare l’equiparazione. Infatti, la P.A. ha tenuto conto della retribuzione relativa alla posizione economica iniziale delle dipendenti nell’Amministrazione di provenienza, escludendo, quindi, le maggiorazioni da loro conseguite, nel tempo, in virtù delle progressioni economiche avvenute e della RIA a loro riconosciuta.

In questo modo, essendo stato preso in esame uno stipendio tabellare più basso, in quanto depurato degli incrementi ottenuti negli anni all’interno della stessa Area, l’equiparazione era avvenuta con un livello economico inferiore all’interno della P.A. didestinazione. Parte ricorrente sostiene la legittimità del suo operato sul presupposto che, comunque, il trattamento economico complessivo delle controricorrenti sarebbe migliorato. Inoltre, sarebbe stato rispettato il principio in base al quale la fascia retributiva di inquadramento non poteva essere superiore allo stipendio base/iniziale erogato dalla P.A. di provenienza, come si sarebbe potuto evincere dal principio di invarianza finanziaria di cui all’art. 30, comma 2 quinquies, d.lgs. n. 165 del 2001.

D’altronde, la tesi portata avanti dalle dipendenti avrebbe comportato, ad avviso della P.A., una atomizzazione delle singole voci stipendiali quando, invece, la retribuzione di provenienza avrebbe dovuto essere considerata nel suo complesso, con il rischio di generare gravi iniquità all’interno dell’Amministrazione di destinazione e di produrre un aggravio di spesa. Soprattutto la RIA non avrebbe potuto essere conservata, quale voce retributiva a sé stante, in ragione della sua natura. Inoltre, la procedura in esame sarebbe stata una mobilità volontaria in ordine alla quale le dipendenti avrebbero accettato i criteri in concreto applicati, sottoscrivendo i contratti individuali di lavoro, come avvenuto nel caso trattato da Cass., Sez.

L,30875 del 22 dicembre 2017. Del tutto inconferente sarebbe stato, infine, il richiamo al d.P.C.M. del 26 giugno 2015, che avrebbe potuto essere applicato solo alle procedure di mobilità successive alla sua emanazione. Si tratta di considerazioni che solo in parte possono essere condivise. Indubbiamente, il d.P.C.M. del 26 giugno 2015 non può regolare la presente vicenda, se non altro perché l’art. 4 dello stesso prescrive che le corrispondenze fra i livelli economici di inquadramento stabilite nei quadri di cui agli allegati da 1 a 10 si applicano alle procedure di mobilità avviate successivamente all’entrata in vigore del detto DPCM.

Sul punto, quindi, la motivazione della sentenza di appello va corretta ex art. 384, u.c., c.p.c. Per il resto, si osserva che, ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, “ L,n. 86 del 7 gennaio 2021). Ne deriva che non assume alcun valore il fatto che la retribuzione complessiva percepita presso la P.A. di destinazione sia, in concreto, superiore a quella ricevuta dalla P.A. di provenienza. Sostiene ancora parte ricorrente, nel suo atto di impugnazione, che la procedura in esame sarebbe stata una mobilità volontaria, in ordine alla quale le dipendenti avrebbero accettato i criteri in concreto applicati, sottoscrivendo i contratti individuali di lavoro, come avvenuto nel caso trattato da Cass., Sez.

L, n. 30875 del 22 dicembre 2017. Si tratta di una censura inammissibile, atteso che il contenuto dei contratti individuali di lavoro non è stato riportato nel ricorso e non emerge dalla sentenza impugnata. Per ciò che concerne la RIA, o retribuzione individuale di anzianità, si osserva che questa è istituto retributivo commisurato all’anzianità di servizio e preordinato a premiare l’esperienza professionale maturata nello specifico settore nel quale è effettuata la prestazione. Nel 1990, in particolare, è stato aggiunto anche un ulteriore beneficio economico, ossia la Maggiorazione Retribuzione individuale di Anzianità (art. 9, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 44 del 1990).

La Maggiorazione della RIA è stata attribuita agli impiegati che avevano almeno 5 anni di servizio utile tra il 1988 e il 1990 e, nel caso gli anni maturati fossero 10 o 20, la Maggiorazione è stata raddoppiata o quadruplicata. La RIA è, quindi, un beneficio previsto ormai per un numero definito di dipendenti, in genere regolato anche dalla contrattazione collettiva, che è divenuto, per i suoi titolari, parte del trattamento fisso. Si tratta di un importo dovuto, ove ciò sia stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva, in maniera stabile per il semplice fatto della durata del servizio prestato.

La normalità della corresponsione della RIA non comporta, però, che la P.A. di destinazione dovesse considerarla, ai fini dell’inquadramento delle controricorrenti. Infatti, il criterio scelto dalla P.A. ricorrente (il quale non è oggetto di contestazionenella presente sede, con la conseguenza che, sul punto, si è ormai formato il giudicato) per inserire nella propria organizzazione le controricorrenti è rappresentato dall’utilizzo, come parametro di riferimentotendenziale, dello stipendio tabellare spettante nell’amministrazione di appartenenza alle controricorrenti.

La RIA rientra nel trattamento economico del dipendente, ove facente parte della sua retribuzione con carattere di certezza nell’an e nel quantum in forza della legge o della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento al momento del detto inquadramento (Cass., Sez. L, n. 4316 del 19 marzo 2012). Non è, invece, una componente dello stipendio tabellare (come rilevato, in giurisprudenza, da Cass., Sez.L, n. 21973 del 10 settembre 2018, e da Cass., Sez.L, n. 14142 dell’ 8 luglio 2015) , che indica 3)Il ricorso è rigettato, in applicazione del seguente principio di diritto:

“In tema di procedure di mobilità volontaria nel pubblico impiego, la P.A. di destinazione, nello stabilire, in assenza di tabelle di equiparazione dei livelli, l’inquadramento dei dipendenti di differenti comparti, deve comunque tenere conto, ove abbia utilizzato come parametro di riferimento lo stipendio tabellare da loro percepito presso la P.A. di provenienza, delle progressioni economiche dai medesimiottenute in quest’ultima P.A., ma non della RIA loro spettante ”. Le spese di lite seguono la soccombenza è sono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto, trattandosi di P.A. statale non tenuta a pagare il detto contributo.

P.Q.M.

La Corte, -rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente a ri