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Ordinanza — n. 19582/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses pension claim due to procedural violations and lack of evidence regarding mandate continuity after death.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19582/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed Fernanda Baragli's cassation appeal against the Court of Appeal's decision rejecting her brother's pension claim. The lower court held that the patronage office's mandate expired upon the brother's death, as no danger of delay was proven, whereas the trial court had applied Article 1728 of the Civil Code. The Court rejected the appeal because the arguments were inadmissible for not being raised or sufficiently detailed in the lower courts, and because the pension institute was a third party not bound by the mandate's validity.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 1728 c.c.: The Supreme Court dismisses a cassation appeal when the complained-of legal violation was not properly raised or substantiated in the lower courts, and when the administrative body is a third party to the mandate relationship.

Parole chiave

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cassation appeal patronage mandate pension reversibility death of mandator inadmissible grounds assegno di morte pensionamento pensione d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.
152/01, in relazione all’art. 360 primo comma n.
Art. 5 del d.lgs. lgt. n. 39/45
Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 5 del d.lgs. lgt. n. 39/45, in combinato disposto con l’art.
Art. 25 della legge n. 903/65
39/45, in combinato disposto con l’art. 25 della legge n. 903/65 e con l’art.
Art. 1722 c.c.
903/65 e con l’art. 1722 c.c., in relazione all’art.
Art. 7 e 8 della legge n. 152/01
Art. 1729 c.c.
Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 1729 c.c., in relazione all’art.
Art. 1728 primo comma c.c.
Il tribunale, a fronte del decesso del Baragli, intervenuto in data 30.8.13, giorno coincidente con la presentazione della domanda di pensione ad opera del patronato, riteneva applicabile la disposizione di cui all’art. 1728 c.c.
Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato, a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
art. 1728 c.c
Il tribunale, a fronte del decesso del Baragli, intervenuto in data 30.8.13, giorno coincidente con la presentazione della domanda di pensione ad opera del patronato, riteneva applicabile la disposizione di cui all’art. 1728 c.c.
art. 1722 c.c
903/65 e con l’art. 1722 c.c., in relazione all’art.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13804-2021 proposto da: BARAGLI FERNANDA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 59, presso lo studio dell'avvocato AMOS ANDREONI, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati GIUSEPPINA GIANNICO, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN; -controricorrente - avverso la sentenza n. 308/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/11/2020 R.G.N. 651/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal Consigliere Dott.

LUCA SOLAINI. Oggetto R.G.N.13804/2021 Cron. Rep. Ud.13/03/2024 CC R.G. 13804/21 Rilevato che: Con sentenza del giorno 11.11.20 n. 308, la Corte d’appello di Venezia accoglieva il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del tribunale di Treviso che aveva accolto la domanda proposta da Baragli Fernanda, sorella ed erede di Giorgio Baragli, volta a richiedere il pagamento dei ratei di pensione di reversibilità che sarebbero spettati al fratello, che era morto lo stesso giorno in cui il patronato aveva presentato, per suo conto, la domanda di corresponsione della predetta pensione di reversibilità, rispetto alla pensione “diretta” di cui era titolare la moglie di quest’ultimo.

Il tribunale, a fronte del decesso del Baragli, intervenuto in data 30.8.13, giorno coincidente con la presentazione della domanda di pensione ad opera del patronato, riteneva applicabile la disposizione di cui all’art. 1728 c.c. (secondo cui, se il mandato si estingue per morte o sopravvenuta incapacità del mandante, il mandatario che ha iniziato l’esecuzione, deve continuarla, se vi è pericolo nel ritardo), anche in ragione di un precedente di legittimità. La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di accoglimento del gravame dell’Inps, ha ritenuto, in difformità rispetto a quanto ritenuto dal primo giudice, che dovesse applicarsi il principio generale secondo cui il mandato si estingue con la morte del mandante, non essendo stato dedotto né allegato alcun pericolo che la mancata esecuzione del mandato avrebbe potuto creare al mandante al momento del decesso.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, Baragli Fernanda (sorella ed erede di Giorgio Baragli) ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inps resiste con controricorso. Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 5 del d.lgs. lgt. n. 39/45, in combinato disposto con l’art. 25 della legge n. 903/65 e con l’art. 1722 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n.3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che la morte di Giorgio Baragli avesse estinto il mandato conferito da quest’ultimo al patronato, per presentare la domanda amministrativa di corresponsione della pensione di reversibilità rispetto a quella goduta dalla moglie di quest’ultimo e ciò perché, ad avviso della ricorrente, il diritto alla costituzione della pensione di reversibilità sorge indipendentemente dalla presentazione della domanda, in quanto è una prestazione attribuita iure proprio al superstite (e non già iure successionis) al momento della morte del titolare della pensione diretta.

Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 7 e 8 della legge n. 152/01, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva violato l’ordinamento sugli istituti di patronato i quali, nel perseguimento delle loro finalità, sono legittimati a tutta una serie di trattamenti di dati pensionistici e previdenziali riferiti agli utenti che a essi si rivolgono. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 1729 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello non aveva tenuto conto che gli atti del mandatario compiuti prima di conoscere l’estinzione del mandato sono validi nei confronti del mandante e dei suoi eredi.

Il primo motivo è inammissibile, perché il ricorrente non riporta dove e quando abbia svolto analoga censura nei gradi di merito, così che la doglianza appare proposta per la prima volta nella presente sede di legittimità. Il motivo è, altresì, inammissibile, in quanto non si confronta con l’effettiva statuizione espressa dalla Corte d’appello, secondo cui il mandato si estingue con la morte del mandante, e conseguenzialmente, il patronato non poteva presentare una valida domanda amministrativa, essendo Baragli Giorgio morto lo stesso giorno della presentazione online di tale domanda di pensione e, nella specie, non era applicabile l’eccezione di cui all’art. 1728 primo comma c.c. dell’ultrattività del mandato in caso di pericolo nel ritardo nell’esecuzione del mandato.Il secondo motivo partecipa della stessa inammissibilità del primo motivo, in quanto non si confronta con la statuizione della Corte d’appello secondo cui la morte dell’interessato aveva fatto venire meno il soggetto nel cui interesse il patronato avrebbe voluto agire, così che non esisteva più quel centro di interessi a cui favore l’azione del patronato sarebbe stata diretta.

Il terzo motivo, in disparte i profili di autosufficienza, perché la ricorrente non riporta dove e quando abbia svolto analoga censura nei giudizi di merito, è inammissibile , perché non si confronta con la circostanza che pur se il mandato poteva astrattamente vincolare il mandante o i suoi eredi, non poteva validamente impegnare l’Istituto previdenziale che avrebbe dovuto erogare i ratei pensionistici; infatti, l’Inps era terzo rispetto al rapporto intercorrente tra mandante e mandatario. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna alle spese, secondo quanto meglio indicato in dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato, a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONERigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a pagare all’Inps le spese di lite, che liquida nell’importo di € 3.500,00 , oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto