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Decreto — n. 19578/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 19578/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the mandatory forty-day period. The appellant, Di Roberto, had filed a recourse against a second-instance judgment involving Vodafone Italia and INPS but remained silent after the court's offer was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the prescribed period constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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waiver of appeal settlement proposal extinction of proceedings statutory time limits legal costs award Civil Procedure Code failure to respond mancato versamento dell'anticipo spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
1798/2022 emessa da CORTE D'APPELLO di Napoli, pubblicata in data 22/6/2022; -- - - - - Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380- bis c.p
1798/2022 emessa da CORTE D'APPELLO di Napoli, pubblicata in data 22/6/2022; -- - - - - Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18899/2022 R.G. proposto da: Di Roberto Maria Vincenza + altri- rapp.ta e difesa dall’avv. Fabio Cutuli, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia -Ricorrenti- C O N T R O Vodafone Italia S.p.A. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Tofacchi e Andrea Musti, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia -controricorrente- NONCHE’ Inps - resistente - avverso la SENTENZA n. 1798/2022 emessa da CORTE D'APPELLO di Napoli, pubblicata in data 22/6/2022; -- - - - - Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti.

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Cos