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Decreto — n. 19559/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's explicit withdrawal of the lawsuit.

Numero d'incarto Decreto — n. 19559/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinct following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The appellant, Rosanfurs Sas, voluntarily relinquished their rights against the controricorrente, and this withdrawal was duly communicated and accepted by the opposing party. Consequently, the court applied Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure to terminate the case without a substantive ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's voluntary withdrawal of an appeal results in the extinction of the proceedings, terminating the litigation without a judgment on the merits.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure voluntary relinquishment termination of litigation fine del processo condono delle spese procedurali ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
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Testo completo

to nella causa vertente tra: ROSANFURS SAS DI VITTORIO GHELLI e C. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dall’Avv. Luca Profit a , domicilio digitale ; giusta procura in atti; ricorrente contro LATTUADA PAOLA, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Antonio Fezzi,domicilio digitale ; Stefano Chiusolo, ; Laura Clelia Hoesch, laura.hoesch@milano.pecavvocati.it, giusta procura in atti; controricorrente Avverso la sentenza n. 629-2022 della Corte d’Appello di Milano depositata in data 29.8.2022, N.R.G. 167-2022; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente, comunicazione alla controparte eaccettazione della stessa;

P.Q.M.

Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 10.7.2024 Il Presi