Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the Public Instruction Ministry failed to request a decision within the statutory 40-day period. The Ministry argued for the appeal's continuation, but the lower court's judgment remained unchallenged for the required duration. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23387/2020 R.G. proposto da : MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BIANCO MARIA, MAGNANO FIORELLA, PALMEGGIANI ALESSIA, RAIMONDO ADRIANA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GAVORRANO 12 SCALA B INT 4, presso lo studio dell’avvocato MARIO GIANNARINI rappresentatie difesi dagli avvocati GIUSEPPE NASTASI, BARBARA IZZO , TOMMASO MARIA DE GRANDIS -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.806/2020 depositata il 30/04/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei difensor i antistatari. Così deciso in Roma,il 09/07/2024