Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to respond to the court's proposal for case termination within the statutory period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the applicant failed to respond to the court's proposal for case definition within forty days. The applicant, represented by counsel, did not request a decision on the appeal after the proposal was communicated, while the opposing party, represented by the State Attorney, sought termination. The court ruled that the silence constituted a formal waiver of the right to appeal under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the applicant to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within the prescribed period constitutes a formal waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23146/2023 R.G. proposto da : DIPERI GAETANO, domiciliato ope legis in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo Pec dell’avvocato ALFREDO SIGILLO' MASSARA che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FONDAZIONE TEATRO MASSIMO, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n.419/2023 depositata il 08/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito Così deciso in Roma,il 09/07/2024