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Decreto — n. 19382/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-response within 40 days, extinguishing the proceedings under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 19382/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the Ministry of Education failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The Ministry, represented by the State Attorney, had filed the appeal against a lower court ruling regarding Porrovecchio Franco and Russo Silvana. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver, leading to the termination of the case and an order for the Ministry to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the proposal for judgment within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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waiver of appeal extinction of proceedings statutory time limit proposal for judgment costs allocation cassation procedure non-response consequence compensazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12012/2020 R.G. proposto da : MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PORROVECCHIO FRANCO, RUSSO SILVANA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GAVORRANO 12, presso lo studio dell’avvocato MARIO GIANNARINI rappresentat i e difes i dagli avvocati GIUSEPPE NASTASI e TOMMASO MARIA DE GRANDIS -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CALTANISSETTAn.445/2019depositata il 25/11/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge con distrazione in favore dei difensori antistatari. Così deciso in Roma,il 08/07/2024 Il