Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal's communication. The appellant, representing the hospital, did not act within this timeframe, while the respondent, Alda Scarcella, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and extinguished the proceedings, awarding costs to the respondent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal's communication results in the appeal being deemed withdrawn and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20791/2021 R.G. proposto da : AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO GIASI che la rappresenta e difende -ricorrente- contro SCARCELLA ALDA, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dagli avvocati MAURIZIO DEDA e FRANCESCO ALAGNA -controricorrente- nonchè contro UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.676/2021 depositata il 03/05/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente Alda Scarcella ; devono, invece, essere compensate le spese nei confronti dell’Università nei cui confronti non sono state formulate domande ed alla quale il ricorso è stato notificato in ragione del litisconsorzio processuale instauratosi nei precedenti gradi.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente Alda Scarcella, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Compensa integralmente le spese quanto al rapporto processuale con l’Università. Così deciso in Ro